Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26212 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26142-2009 proposto da:

BRIXIA CARGO S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante sig. C.A.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio

dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIARINI FABIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BERGAMI S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2996/2008 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 13/10/2008 R.G.N. 15379/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato FRANCESCO CIDDIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 La Brixia Cargo S.r.l. impugna per cassazione, sulla base di quattro motivi, la sentenza del Tribunale di Brescia, depositata il 13 ottobre 2003, con la quale, riformando quella di primo grado, è stata respinta, per mancanza di prove documentali idonee, la domanda, proposta dalla predetta società nei confronti della Bergami S.r.l.

con ricorso per decreto ingiuntivo, per il pagamento di corrispettivi di servizi di spedizione. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “omessa ed insufficiente motivazione in merito all’asserita non sussistenza di documento giustificativo delle fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo ed in specie delle “spese occorse in conseguenza di ritardi nelle operazioni di sdoganamento”, assumendo che il fatto controverso – la prova di ritardo nello sdoganamento e di conseguenti spese – appariva dimostrato.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 1683 c.c. – nonchè difetto di motivazione – in merito alla durata del periodo di sosta degli automezzi e chiede che la Corte pronunci il seguente principio di diritto: “nel contratto di trasporto di cose, sono a carico del mittente i danni derivanti dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o della mancata consegna o irregolarità dei documenti, che siano stati regolarmente denunciati dal vettore o dallo spedizioniere e non contestati dallo stesso mittente”.

2.3. Il terzo motivo denuncia omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione sull’asserita non sussistenza di documenti a riprova delle spese per “differenza scorte”, in guanto il fatto controverso – l’esistenza della prova a sostegno di dette spese – appariva pienamente dimostrato e la sentenza era errata non tenendo conto della sussistenza di tale prova e tale insufficienza di motivazione rendeva la sentenza ingiusta ed errata.

2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2028 e 2031 c.c. – nonchè difetto di motivazione – sulla debenza del rimborso di spese per corresponsione di somme a terzi e, più in generale, in relazione a tutti i rimborsi richiesti da Brixia in relazione a spese effettuate senza il diniego di Bergami e chiede che la Corte pronunci il seguente principio di diritto: “laddove l’interessato venga adeguatamente informato dal gestore di un suo affare in merito alla necessità di affrontare spese per la corretta esecuzione dell’affare medesimo, il mancato diniego da parte dell’interessato se da un lato obbliga il gestore a continuare la gestione ex art. 2028 c.c. dall’altro comporta che l’interessato deve tenere indenne il gestore ai sensi dell’art. 2031 c.c. di tutte le spese necessarie per tale esecuzione, di cui il primo sia stato adeguatamente e preventivamente informato dal gestore”.

3. Come raccomandato dal Collegio viene adottata motivazione in forma semplificata.

3.1. I motivi si rivelano tutti inammissibili per inidoneità del quesito di diritto, da formulare in relazione al secondo ed al quarto di essi, e dei “momenti di sintesi” previsti in relazione ai vizi motivazionali dedotti nel primo, nel terzo, nonchè per mancanza del momento di sintesi nelle parti del secondo e quarto motivo secondo in cui si lamenta vizio motivazionale. Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza;

mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al primo ed al terzo motivo, che deducono vizi motivazionali, non è stato adeguatamente formulato il momento di sintesi, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470(08). Si deve, infatti, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in guanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09). Tale momento di sintesi, poi, manca del tutto, in rapporto alle parti del secondo e del quarto motivo in cui s’invocano vizi motivazionali.

3.3. Invece, rispetto alla prima parte del secondo e del quarto motivo, proposti a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non è stato formulato il prescritto quesito di diritto. Essi, infatti, anzichè essere conclusi con idonei quesiti, terminano con la formulazione dei principi di diritto che il ricorrente vorrebbe vedere affermati. Deve ribadirsi che, nel caso di violazioni denunciate – come nella specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità; non può, pertanto, ritenersi sufficiente che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè anche una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass., Sez. 2, 20 giugno 2008 n. 16941). Del resto, consistendo solo nell’indicazione del principio che si vorrebbe affermato, essi non contengono gli altri requisiti ritenuti indispensabili per la formulazione di idonei quesiti di diritto, rappresentati dalla sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice (Cass., Sez. 3, Ord. n. 19769 del 17/07/2008; Sez. 3, sent. n. 24339 del 30 settembre 2008).

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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