Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26211 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26091-2009 proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANIENE 14, presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA CARMINE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PERROTTA NUNZIO, PRESTIA FABIO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA (OMISSIS) in persona del Presidente

B.N., elettivamente domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. ROMANO PIER

LUIGI giusta procura speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1156/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/09/2008 R.G.N. 950/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FABIO PRESTIA; udito l’Avvocato PIER LUIGI ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il decreto ingiuntivo, che aveva intimato il pagamento della somma di circa L. 120 milioni alla Provincia Regionale di Siracusa in favore dell’ing. R.M., veniva revocato dal Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell’opposizione della suddetta Provincia.

La Corte di appello di Catania confermava la decisione di primo grado (sentenza del 29 settembre 2008, il cui dispositivo veniva integrato, con provvedimento del 12 novembre 2008, rispetto all’importo delle spese processuali).

2. Avverso la suddetta sentenza, R.M. propone ricorso per cassazione con tre motivi, privi di quesiti.

La Provincia Regionale di Siracusa svolge, ritualmente, solo difese orali in udienza, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

2. Il ricorso è inammissibile, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola, per violazione dell’art. 366-bis cod. proc, civ..

2.1. Il primo motivo, non contiene, nè nella rubrica, nè nella parte esplicativa, le norme di legge violate. Il secondo e il terzo motivo sembrano dedurre violazione di legge, dell’art. 116 cod. proc. civ., ma richiamano l’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sia che si intendano come violazione di legge, che come difetto di motivazione, tutti violano l’art. 366-bis cit. mancando il prescritto quesito di diritto e/o l’omologo momento di sintesi (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

3. Le spese, liquidate solo per la presenza in udienza, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Provincia Regionale di Siracusa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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