Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26210 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26210 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore:

privilegio

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., domiciliata per legge
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, dalla quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE

contro
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Giancarlo
Rossi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 157, presso
l’avv. MASSIMO PIERALLI, dal quale, unitamente all’avv. GIULIO MARCHESI del foro di Bergamo, è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al controricorso
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

nonché

NRG 221 78-1 1 Agenzia Entrate-Fall CO Carpenteria Ostinet Sri e Equitalia Nord Spa – Pag. I

Data pubblicazione: 22/11/2013

FALLIMENTO DELLA C.O. CARPENTERIA OSTINET S.R.L.
INTIMATO

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 12 luglio 2011.

2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Con decreto del 1° febbraio 2011,À1 Giudice delegato al fallimento del-

la C.O. Carpenteria Ostinet S.r.l. accolse parzialmente l’istanza proposta dall’Equitalia Esatri S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di
Bergamo, ammettendo al passivo in via chirografaria il credito di Euro 11.124,27
fatto valere dall’istante per imposta regionale sulle attività produttive relativa ad
anni anteriori al 2007.
2. — L’opposizione allo stato passivo proposta dall’Equitalia Esatri è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo, che con decreto del 12 luglio 2011 ha confermato l’inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ.,
invocato dall’opponente.
Premesso che le norme che disciplinano i privilegi, in quanto poste in deroga
al principio di cui all’art. 2741 cod. civ., hanno carattere eccezionale e tassativo, e
non sono quindi suscettibili di applicazione analogica, il Tribunale ha negato anche l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva, ritenendo significativa, ai fini
dell’esclusione della volontà del legislatore di estendere all’IRAP il privilegio di
cui all’art. 2752, la circostanza che, nel modificare il testo di tale disposizione,
l’art. 33 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 non abbia menzionato l’imposta in esa-

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre

me, precedentemente introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Ha inoltre escluso l’efficacia retroattiva delle ulteriori modificazioni introdotte dall’art. 39, secondo comma, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 157, ravvisando anzi nell’e-

ferma dell’impossibilità di includere l’imposta tra quelle precedentemente privilegiate ai sensi dell’art. 2752, primo comma, cod. civ. Pur rilevando che l’imposta in
esame è stata introdotta contestualmente all’abolizione dell’imposta locale sui redditi, al fine di assicurare la continuità del gettito, il Tribunale ha escluso l’assimilabilità dei due tributi, evidenziando che l’art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 ne ha soppressi anche altri, non assistiti dal medesimo privilegio, e ritenendo
non significativa l’equiparazione dell’IRAP alle imposte soppresse ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali e delle modalità di accertamento e riscossione.
Ha osservato al riguardo che l’IRAP non può essere definita un’imposta sul reddito, in virtù della sua tipica connotazione reale, della sua incidenza sul valore aggiunto di un’attività, economica o meno, autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, e dei criteri di calcolo della base imponibile, che ne
comportano l’applicazione anche a soggetti che nel periodo d’imposta non abbiano
conseguito alcun reddito.
3. — Avverso il predetto decreto l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo. Si è costituita con controricorso l’Equitalia
Nord S.p.a., succeduta all’Equitalia Esatri a seguito di fusione per incorporazione,
proponendo ricorso incidentale adesivo, anch’esso affidato ad un motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Preliminarmentesi rileva che la notificazione del ricorso, effettuata a

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spressa estensione del privilegio all’IRAP, prevista da tale disposizione, la con-

mezzo del servizio postale, non è stata seguita dal deposito dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato indirizzato al curatore del fallimento, nel termine
ultimo rappresentato dall’inizio della discussione in udienza, con la conseguenza

tuale instaurazione del contraddittorio nella fase d’impugnazione.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità,
la produzione dell’avviso di ricevimento non integra un requisito di validità della
notificazione, costituendo un adempimento estraneo alla struttura del procedimento notificatorio, la cui finalità consiste nell’assolvimento dell’onere, che incombe
alla parte ricorrente, di dimostrare la rituale costituzione del rapporto processuale,
mediante il documento idoneo a comprovare l’avvenuta consegna dell’atto al destinatario, nonché la relativa data e l’identità e la qualifica della persona a mani
della quale è stata eseguita. Tale onere può essere adempiuto indipendentemente
dal deposito del ricorso, al più tardi in udienza prima che abbia inizio la relazione
di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ovvero all’adunanza in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ., non incidendo sull’utilizzabilità del documento l’inosservanza delle modalità previste dall’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.,
dal momento che, per quanto riguarda la produzione dell’avviso, la mancata notificazione del relativo elenco non comporta alcun pregiudizio per il diritto di difesa
della controparte. Ove poi la mancata produzione dipenda da un fatto non imputabile al ricorrente, esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive, testimoniate anche dalle innovazioni apportate dapprima all’art. 184 bis cod. proc.

civ. e successivamente all’art. 153 cod. proc. civ., oltre alla garanzia costituzionale
dell’effettività del contraddittorio, prevista dal nuovo testo dell’art. 111, secondo
comma, Cost., inducono a ritenere applicabile l’istituto della rimessione in termini,

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che, non essendosi costituito l’intimato, non vi è alcuna certezza in ordine alla ri-

subordinatamente alla proposizione di un’apposita istanza da parte del ricorrente,
nei medesimi termini previsti per la produzione dell’avviso, ed al deposito della
documentazione attestante che con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per

le è tenuta a rilasciare in caso di smarrimento dell’avviso da parte dell’ufficio postale, ai sensi dell’art. 6 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. Cass., Sez.
Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., Sez. 111, 28 aprile 2011, n. 9453; 23 gennaio
2009, n. 9342).
La mancata produzione dell’avviso di ricevimento e la mancata proposizione
dell’istanza di rimessione in termini da parte della difesa erariale, non comparsa
neppure all’udienza pubblica, comportano indefettibilmente la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere che l’intervenuta costituzione dell’Equitalia Nord possa giustificare l’integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’altro intimato, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., in quanto tra il concessionario della riscossione, che ha aderito all’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate,
ed il curatore del fallimento non è configurabile un litisconsorzio necessario.
2. — Il ricorso incidentale dell’Equitalia Nord risulta peraltro anch’esso inammissibile, essendo contenuto nel controricorso notificato alle controparti il 18
ed il 19 ottobre 2011, e dovendo quindi ritenersi proposto successivamente alla
scadenza del termine di cui all’art. 99, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 6, comma
quarto, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), decorrente dalla comunicazione del
decreto impugnato, che è stata effettuata il 12 luglio 2011.
La natura adesiva del ricorso incidentale, volto ad ottenere la cassazione della
sentenza impugnata per le medesime ragioni addotte a sostegno di quello princi-

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la trattazione del ricorso è stato richiesto il duplicato che l’amministrazione posta-

pale, esclude infatti l’applicabilità del termine previsto dall’art. 334 cod. proc. civ.,
trattandosi di un’impugnazione proposta a tutela di un interesse della parte che non
è sorto per effetto del ricorso principale, non diretto nei confronti della controri-

guenza che non può trovare applicazione la disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. V, 25 gennaio 2008, n. 1610; Cass., Sez.
lav., 22 marzo 2007, n. 7049; Cass., Sez. I, 21 marzo 2007, n. 6807).
3. — La mancata costituzione del curatore esclude la necessità di provvedere
al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile

corrente, ma direttamente a seguito dell’emanazione della sentenza, con la conse-

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