Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26210 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.19/12/2016),  n. 26210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4501-2015 proposto da:

B.S., B.G., B.G.B., in qualità

di eredi del Sig. B.M. elettivamente domiciliati in Roma

Piazza Cavour presso la Cassazione rappresentati e difesi dall’Avv.

ISABELLA CASALES MANGANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 518/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 23 luglio 2014, la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva la domanda di equa riparazione proposta da G., S. e B.G.B., nella qualità di eredi di B.M., in relazione a un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Sicilia dal de cuius, rilevando che le parti ricorrenti avevano omesso di provare la loro qualità di eredi.

I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto, sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè dell’art. 167 c.p.c., oltre ad omesso esame di documenti rilevanti, censurano il provvedimento impugnato per non avere rilevato che essi, a corredo della domanda, avevano prodotto il certificato di morte del loro dante causa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonchè la copia della dichiarazione di successione depositata presso l’Agenzia delle entrate di Palermo il 02.08.2012. Inoltre la medesima corte di merito ha omesso di constatare la mancanza di specifica contestazione da parte del Ministero intimato.

Con il secondo motivo, nel ribadire le circostanze esposte con il primo mezzo, i ricorrenti aggiungono che il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, onde consentire loro la produzione della documentazione atta a provare la loro qualità di eredi ritenuta mancante.

La prima censura merita accoglimento.

La Corte di appello ha escluso che nell’ambito del processo civile possa assumere rilevanza un atto notorio attestante la qualità di erede.

La decisione merita di essere rivista alla luce del principio enunciato dalle Sezioni unite, Cass. n. 12065 del 2014, che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in argomento.

Le SU hanno stabilito che: “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47 non costituisce di per se prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento) in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta che resta assorbito il secondo, relativo al mancato esercizio da parte dei giudici di merito del potere dovere di invitare la parte ad integrare la documentazione necessaria alla prova della qualità di erede.

Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato e la cognizione rimessa alla medesima Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, la quale in sede di rinvio, dovrà riesaminare la fattispecie applicando il suddetto principio, il quale consente di attribuire valore, sia pure a certe condizioni, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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