Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26210 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1239/2014 R.G. proposto da:

IMMOBILIARE PREZIOSA s.r.l. (incorporante la IMMOBILIARE PREZIOSA

SA.FA. di A.D. s.a.s.); S.L. e

P.D., coeredi di S.M., già socio accomandante della

IMMOBILIARE PREZIOSA SA.FA. di A.D. s.a.s.;

A.D.S. ed A.F., già soci della IMMOBILIARE PREZIOSA

SA.FA. di A.D. s.a.s.; tutti rappresentati e difesi, per

procura speciale in atti, dagli Avv.ti Giovanni Pollo-Poesio e

Valerio Alfonsi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.

Ivan Carlo Rea in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 68;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 72/04/2012, depositata il 20 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio

2020 dal Consigliere Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla Immobiliare S.A.F.A. di A.D. s.a.s., che svolge l’attività di “lavori generali costruzione edifici” un avviso d’accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, relative all’anno d’imposta 2003, con il quale ha rettificato la dichiarazione annuale della società, recuperando a tassazione un maggior reddito, a seguito della ritenuta costante sottofatturazione delle vendite di immobili.

Inoltre, l’Ufficio ha imputato alla società la violazione del principio di competenza derivante dalla contabilizzazione tra i costi, nel 2003, di una fattura emessa nei suoi confronti da un fornitore, relativa a prestazioni eseguite nel 2002, e disconosceva tale componente negativo rispetto all’imponibile di cui all’esercizio accertato.

Contestualmente, l’Agenzia delle entrate ha emesso separati avvisi d’accertamento nei confronti dei soci della medesima società, rettificando di conseguenza il reddito di partecipazione da ciascuno dichiarato.

2. La società ed i soci hanno proposto ricorso avverso l’accertamento dinnanzi la Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, che, dopo averli riuniti, li ha respinti parzialmente, accogliendoli solo relativamente al rilievo del disconoscimento del costo, di cui alla predetta fattura, ritenendo che la sua contabilizzazione non avrebbe violato il criterio di competenza.

3. La società ed i soci hanno impugnato quindi la sentenza di primo grado dinnanzi la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo e l’Ufficio ha proposto appello incidentale, relativamente al capo di sentenza che aveva annullato la rettifica in materia di competenza del costo fatturato.

L’adita Commissione tributaria, con la sentenza n. 72/04/2012, depositata in data 20 novembre 2012, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, confermando gli accertamenti controversi, fatto salvo il rilievo in materia di competenza.

4. La Immobiliare Preziosa s.r.l., che ha incorporato la Immobiliare S.A.F.A. di A.D. s.a.s.; i soci di quest’ultima, A.D.S. e A.F.; e S.L. e P.D., eredi del socio accomandatario defunto, Sorgi Michelino, hanno proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello, affidato ad un motivo.

5. L’Ufficio si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico, composito, motivo di ricorso principale, i contribuenti lamentavano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, “nonchè insufficiente o inadeguata motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine al rigetto dell’appello principale proposto dalla società e dai soci con riferimento al difetto di elementi di prova ulteriori rispetto alle dichiarazioni rilasciate dai terzi”. Il motivo è inammissibile, sotto diversi aspetti.

Infatti, il motivo è innanzitutto inammissibile per la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, atteso che la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Pertanto, i distinti motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, cumulati già nella rubrica del motivo di ricorso, risultano, nel contenuto di quest’ultimo, censure ontologicamente indistinte dalla stessa (Ndr: Testo originale non comprensibile) ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza che sia ammissibile un intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Inoltre, con particolare riferimento alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”insufficiente o inadeguata motivazione” non appartengono al vizio tassativamente configurato dalla medesima disposizione, nella versione applicabile ratione temporis in relazione alla data di deposito della sentenza d’appello impugnata.

Ulteriore profilo d’inammissibilità del motivo deriva poi dalla circostanza che con esso i contribuenti, pur formalmente dichiarando di voler censurare la fallacia, ai sensi dell’art. 2727 c.c., del ragionamento inferenziale tramite il quale l’Amministrazione prima, ed i giudici del merito poi, hanno ritenuto fondata l’ipotesi della costante sottofatturazione degli immobili venduti dalla società nel periodo d’imposta accertato, pretendono piuttosto di sindacare la valutazione in fatto dei singoli dati istruttori e della loro interrelazione operata dal giudice a quo, il cui apprezzamento sarebbe “insufficiente ed inadeguato” perchè non conforme a quello dei contribuenti.

Inoltre, la lettura critica della motivazione della sentenza impugnata offerta dai ricorrenti si fonda sulla considerazione atomistica, e non coordinata, dei singoli elementi indizianti, e, in difformità da quanto prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non soddisfa l’onere di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità, degli atti processuali e dei documenti, ulteriori rispetto all’avviso d’accertamento riprodotto, sui quali il ricorso e la tesi dei ricorrenti si fondano, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

Infine, il ricorso, che sin dalla rubrica insiste sulla pretesa insufficienza istruttoria delle sole dichiarazioni rilasciate all’Amministrazione dai terzi acquirenti in ordine al corrispettivo degli immobili effettivamente pagato, neppure coglie la ratio decidendi della sentenza che impugna, che non solo attribuisce alle predette dichiarazioni proprio quella valenza indiziaria, ai fini della configurazione di una presunzione semplice, che gli stessi ricorrenti predicano; ma, contemporaneamente, ne riscontra pure la coerenza con una serie di ulteriori elementi istruttori di riscontro (contratti di mutuo e documenti bancari).

2. E’ inammissibile anche l’unico motivo di ricorso incidentale dell’Ufficio, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale si censura la sentenza impugnata per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75 (oggi art. 109) t.u.i.r. applicabile ratione temporis, relativamente al rigetto dell’appello incidentale erariale, in ordine al rilievo del disconoscimento del costo, di cui alla predetta fattura.

Infatti, l’Agenzia, non ottemperando all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha provveduto alla specifica indicazione, a pena d’inammissibilità, dei dati necessari all’individuazione della collocazione della fattura, quanto al grado ed alla fase della sua eventuale produzione nei gradì dei giudizi di merito (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726); nè, comunque, ha riprodotto tale documento nel controricorso.

3.Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione della reciproca soccombenza.

4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ad essa il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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