Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26210 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. II, 16/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 16/10/2019), n.26210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23122-2015 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIULIANO STRACCI;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO

MALAGOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato GIULIO STOPPA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO INTERLENGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2015 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

M.N. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Montegiorgio contro il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dall’avv. F.G. per il pagamento di onorari professionali.

L’opponente contestava la pretesa, negando l’esistenza dell’incarico e l’effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali il legale richiedeva il pagamento.

Instauratosi il contraddittorio il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Fermo, adito dalla M., dichiarava inammissibile l’appello da questa proposto in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c., come modificato dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis. Secondo il tribunale la norma dell’art. 342 c.p.c., là dove prescrive che “l’appello deve essere motivato” impone all’appellante, con riferimento ai singoli motivi di impugnazione, di individuare, “per mezzo del sistema delle virgolette”, le parti del provvedimento che si intendono impugnare e sempre con il sistema delle virgolette il diverso contenuto che in riferimento ai singoli capi censurati dovrebbe avere la sentenza d’appello, che andrebbe così a sostituire le parti oggetto di impugnazione, il tutto previa individuazione degli errori in cui “sia in tesi incappato il giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della pronuncia da parte del giudice dell’impugnazione”.

Ciò posto in linea teorica, il tribunale metteva in evidenza come tutti i motivi di censura non fossero strutturati, “sul piano della redazione formale, in ossequio ai rigidi parametri di cui sopra”.

Per la cassazione della sentenza M.N. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

L’avv. F.G. ha resistito con contro, ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c..

E’ oggetto di censura, naturalmente, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

Si sostiene che l’impugnazione rispettava i criteri formali richiesti dal tribunale e, in ogni caso, era conforme con quanto realmente prescrive l’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il tribunale non ha affrontato l’autentico nodo della lite, e cioè il fatto che l’avv. F. aveva confessato in giudizio di non avere svolto l’attività professionale per la quale aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.

Il primo motivo denuncia un error in procedendo e si sa che, in questo caso, la Corte di cassazione deve decidere la questione, mediante l’accesso diretto agli atti processuali, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata (Cass. n. 5971/2018), essendo essa giudice anche del fatto processuale (Cass. n. 8069/2016).

Il motivo è ammissibile perchè il ricorrente ha riportato sia il contenuto dell’appello, sia il contenuto della decisione di primo grado, l’uno e l’altra nella misura necessaria ad evidenziare che l’appello rispettava le previsioni dell’art. 342 c.p.c. (Cass. n. 20405/2006; n. 22880/2017).

Esso è anche fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo motivo.

Il tribunale ha fatto propria la tesi, proposta nella giurisprudenza di merito, secondo cui l’appellante, dopo la modifica dell’art. 342 c.p.c., inserita in sede di conversione del D.L. n. 83 del 2012, sarebbe tenuto a redigere l’appello come “progetto alternativo di sentenza”, sì da consentire al giudice ad quem, in caso di accoglimento dell’impugnazione, un agevole intervento di “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si imponga l’emendamento, con conseguente innesto, concepito dal tribunale come automatico grazie all’uso delle virgolette, delle parti modificate, nel testo della sentenza di primo grado.

Tuttavia la tesi che concepisce l’atto di appello quale “progetto alternativo di sentenza” è stata ripudiata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., S.U., n. 27199 del 2017).

Ebbene dalla lettura dell’atto di appello proposto dalla M. emerge che esso era pianamente rispettoso della previsione dell’art. 342 c.p.c..

L’appellante aveva indicato le parti della sentenza che intendeva appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, denunciando chiaramente l’ingiustizia della decisione in rapporto all’errore incorso nella valutazione delle prove.

Il primo motivo è pertanto accolto.

La sentenza è cassata in relazione ad esso. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Fermo in persona di diverso magistrato, il quale deciderà il merito dell’appello e liquiderà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Fermo in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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