Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2621 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3734/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

T.C.M., con gli avv. prof. Gianni Marongiu,

Francesco D’Ayala Valva e domicilio eletto presso lo studio del

secondo in Roma, in vale dei Parioli, n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Liguria, – Sez. 10 n. 169/10/8 depositata in data 16/12/2010 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2018 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

Fatto

RILEVATO

La controversia attiene ad istanza di rimborso di ritenute fiscali operate dall’INPS nell’erogazione di un assegno di pensione. Più in particolare, il contribuente è stato dipendente del Consorzio Autonomo Porto di Genova: collocato in quiescenza, afferma di essere titolare di trattamento integrativo di previdenza preesistente, incluso tra le “forme pensionistiche complementari”, di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, maturate ante il 31 dicembre 2000, quindi soggette a tassazione non sull’intero, ma solo sul 87,50%. Di conseguenza, il 1 aprile 2008, chiedeva la restituzione nei limiti della prescrizione decennale, dall’anno 2007 al 1997.

Ne scaturiva il diniego dell’Ufficio per intervenuta decadenza per il periodo 1997-2003, sull’affermazione che trattandosi di ritenute alla fonte, il termine per il rimborso decorre dal 13 marzo 2004 ultimo giorno utile per la certificazione delle ritenute, quindi scaduto il 15 marzo 2008, quindici giorni prima dell’istanza proposta. Nel merito, l’Amministrazione escludeva la tassazione agevolata, trattandosi di fondo integrativo non gestito dall’INPS (fondo non soggetto a vigilanza COVIP) e quindi non incluso nelle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993.

Spiccava ricorso il contribuente e la CTP rileva la decadenza per i primi cinque anni, ma riconosceva il diritto per il periodo 2003-2007. La sentenza di primo grado era confermata in CTR, ove la questione della decadenza non è stata più riproposta.

Ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi a due motivi, resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 1 e 14, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora art. 52) (applicabile ratione temporis), affermando che le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova, istituito presso l’Inps, non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50%, in quanto esse non possono considerarsi “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico” ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, alle quali faceva riferimento l’art. 48 bis TUIR, comma 1, applicabile ratione temporis; sostiene la ricorrente che l’orientamento di questa Corte, contrario alla pretesa erariale, si riferisce ai fondi pensione istituiti ante D.Lgs. n. 124 del 1993; rileva, inoltre, che i fondi per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova non sono soggetti alla vigilanza della commissione COVIP, che non risultano iscritti presso il relativo albo e che l’Inps eroga, in un’unica soluzione, la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e la quota a carico del fondo medesimo, costituendo le due componenti un’unica pensione complessiva.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Invero, secondo i principi già enunciati anche di recente da questa Corte (Cass. n. 15884/2018), dai quali il collegio non ritiene vi siano motivi per discostarsi, “in tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora art. 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50^/0 dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a talee data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili” (Cass. sent. n. 13982/16; vedi anche Cass. ord. n. 4583/18).

In relazione al mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante è quello dell’erogazione del trattamento previdenziale assoggettato al prelievo fiscale; risultano, quindi, applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: cfr. Cass. n. 9996/2015; n. 30751/2011; n. 11156/2010; n. 14310/2009;) anche per i diritti maturati anteriormente, purchè l’erogazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2000; pertanto, sul punto, il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 (precisamente negli anni dal 2003 al 2007), per le quali la C.T.R. ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’Inps.

Con il secondo motivo si lamenta ulteriore violazione e falsa applicazione delle norme previdenziali, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e carente motivazione su di un punto decisivo della controversia in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR sufficientemente motivato sulla prova (mancata) dell’ammontare della somma tassata.

Il motivo può ritenersi assorbito nell’accoglimento del precedente.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, in relazione al recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato.

PQM

La Corte, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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