Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2621 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2621 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 10873-2008 proposto da:
ALBA FRANCESCO LBAFNC67R07F611X, SCOGNAMIGLIO ORNELLA
SCGRLL64P68F839A, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ANGELICO 80, presso lo studio dell’avvocato
LAURETI ARMANDO, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

PULIERI ENRICO PLRNRC76R31H501V,
BARTHOLOMEO

PLRBSC78P25H501W,

PULIERI BLASCO
elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso

Data pubblicazione: 05/02/2014

lo studio dell’avvocato POLINARI GIANFRANCO, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 856/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/03/2007, R.G.N. 11169/04;

udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato GIAMPAOLO TORSELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto e condanna alle spese;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

1.

Ornella Scognamiglio e Francesco Alba ricorrono,

affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza
n. 856 del 6.3.07 della corte di appello di Roma, con la
quale, in accoglimento del gravame di Enrico e Blasco

Viterbo (sez. dist. di Civita Castellana), è stata accolta
la domanda di questi ultimi, nuovi proprietari di un
immobile locato ai primi, di risoluzione del contratto di
locazione per morosità dei conduttori e di condanna di
questi al pagamento dei canoni non ritualmente versati. A
tale conclusione la corte territoriale è pervenuta una
volta escluse l’affidabilità delle prove testimoniali in
ordine al pagamento dei canoni non altrimenti documentati e
la rilevanza di quello a mani del precedente proprietario,
non applicabili essendo alla specie gli artt. 1188 e 1189
cod. civ.
Resistono con controricorso i Pulieri.
Motivi della decisione

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata
pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie
continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed
in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58,
comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art.
366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa
interpretazione via via elaborata da questa Corte (Cass. 27
gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n.
23574). Pertanto:

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Bartholomeo Pulieri avverso la sentenza del tribunale di

2.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito;
b)

la sintetica indicazione della regola di diritto

c)

applicata dal quel giudice;
la diversa regola di diritto che, ad avviso del

ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie
(tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n.
2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo
2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in
contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità
della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez.
Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio
2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21
dicembre 2011, n. 27901);
2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
poi formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
(

motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – ‘
se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.

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16002; Cass. Sez. Un., 1 ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
2.3. infine, è sì ammessa la contemporanea formulazione,
col medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di
diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla

dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
3. Questi i termini della controversia.
3.1. Ornella Scognamiglio e Francesco Alba articolano
due motivi e:
– con il primo, di vizio motivazionale, essi paiono
dolersi dell’erroneità della valutazione della prova
testimoniale in ordine alla dedotta puntualità dei
pagamenti dei canoni di locazione da parte loro; e
concludono deducendo che “la corte di appello ha
erroneamente e/o insufficientemente valutato le prove
testimoniali e la sentenza impugnata deve essere cassata ex
art. 360, n. 5 c.p.c. poiché, giungendo a conclusioni che
non trovano giustificazioni nelle testimonianze acquisite
al giudizio e basandosi esclusivamente su un percorso
argomentativo di natura inferenziale del tutto arbitrario,
offre una motivazione insufficiente, incongrua e/o
contraddittoria”;
– concludono il secondo (rubricato “violazione e falsa
applicazione degli artt. 1189 c.c. e 116 c.p.c. in
riferimento all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.”) col seguente
quesito di diritto: “dica la Suprema Corte di Cassazione,
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imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata

previa enunciazione di specifico principio di diritto in
tal senso, se la sentenza impugnata avvia violato o
falsamente applicato l’art. 1189 cod. civ., ovvero se
elementi idonei ad ingenerare l’affidamento del debitore di
buona fede e a concretare quella situazione di apparenza

dall’art. 1189 cod. civ. per i pagamenti eseguiti dal
debitore di buona fede al creditore apparente o a chi
appaia autorizzato a riceverlo per conto del creditore,
possano essere desunti, in via presuntiva, anche dal fatto
che precedenti, ripetuti pagamenti, tutti andati a buon
fine, siano stati eseguiti per il tramite della stessa
persona, senza che il creditore abbia mai mosso rilievi
circa la loro regolarità”.
3.2. Dal canto lorb, i controricorrenti: della prima
censura contestano l’ammissibilità, perché tendente a
sindacare la valutazione delle prove operata dal giudice
del merito, ma pure la fondatezza, avendo la corte
territoriale evidenziato che la genericità era insuperabile
anche in relazione alla circostanza che fino al febbraio
2001 i conduttori avevano provveduto a versare i canoni con
altri mezzi; della seconda censura deducono l’infondatezza,
reputando corretto il rilievo, da parte del giudice di
appello, dell’intervenuta comunicazione del trasferimento
di proprietà, sicché ineccepibile era l’esclusione
dell’applicabilità alla fattispecie degli invocati artt.
1188 e 1189 cod. civ.; ma non mancano di evidenziare
l’inammissibilità di quelle doglianze, contenute nel

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atta a giustificare l’effetto liberatorio previsto

secondo motivo, che si risolvono in una critica delle
valutazioni di merito da parte della corte territoriale.
4. In applicazione dei principi di cui al precedente
paragrafo 2:
– è inammissibile il primo motivo, siccome assistito da

caratteri e dei requisiti indicati sopra al punto 2.2;
– è inammissibile il secondo motivo, perché assistito da
quesito di diritto privo di idonei riferimenti alla regola
che si assume malamente applicata e, soprattutto, perché in
sé solo considerato (giammai potendosi infatti integrare il
contenuto del quesito con la lettura del motivo nel suo
complesso, se non a prezzo di una non consentita
vanificazione della funzione del quesito stesso) non
pertinente alla ratio decidendi, che la corte territoriale
espressamente identifica nell’elisione di qualunque buona
fede in capo ai

solventes

a far tempo dalla comunicazione

dell’avvenuto trasferimento della proprietà in capo a
coloro che vi hanno fondato la qualifica di successori nel
lato attivo del rapporto di locazione, cioè agli odierni
controricorrenti.
6. Pertanto, va dichiarata senz’altro l’inammissibilità
del ricorso; mentre la condanna dei ricorrenti, tra loro in
solido per il pari interesse in causa, al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore dei
controricorrenti, tra loro in solido per l’evidente
comunanza di situazione processuale, non può che conseguire
alla soccombenza dei primi.
P. Q. M.

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momento di sintesi o riepilogo del tutto privo dei

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Ornella Scognamiglio e Francesco Alba, tra loro in solido,
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore di Enrico e Blasco Bartholomeo Pulieri, tra loro in
solido, liquidate in

e

2.200,00, di cui C 200,00 per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 12 dicembre 2013.

esborsi.

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