Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2621 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

in relazione al procedimento, iscritto d’ufficio, relativo alla

correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 32905/2018 della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il Procuratore Generale Dottoressa Luisa De Renzis che si

oppone alla correzione dell’errore materiale;

udito l’Avvocato Fernando Napolitano, per D.V.D..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.V.D. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1307/2018 che, in parziale accoglimento del gravame, aveva rigettato l’opposizione fatta valere avverso una deliberazione del Condominio (OMISSIS).

2. Questa Corte, con ordinanza n. 32905/2018, ha dichiarato il ricorso improcedibile, dando atto della mancata costituzione degli intimati Condominio (OMISSIS) e A.G..

3. Con provvedimento depositato il 18/2/2019 il Presidente titolare della sezione, dato atto che successivamente alla pubblicazione della menzionata ordinanza la cancelleria aveva comunicato il rinvenimento dei controricorsi degli intimati Condominio di (OMISSIS) e A.G., ha disposto d’ufficio l’iscrizione del procedimento di correzione di errore materiale.

Con ordinanza interlocutoria depositata in data 27 gennaio 2020 la sesta sezione civile, preso atto delle memorie depositate dalle parti, ha rimesso la causa, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., alla pubblica udienza, non ricorrendo i presupposti per la pronuncia in Camera di consiglio.

A.G. e il Condominio di (OMISSIS) in prossimità dell’udienza hanno presentato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene di non poter dar corso alla procedura di correzione dell’errore materiale, trattandosi nella specie di un errore emendabile solo con l’impugnazione per revocazione della sentenza e, altrimenti, suscettibile di passare in giudicato.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 6-L, Ord. n. 572 del 2019).

Il ricorso a questo strumento ha una rilevante casistica, soprattutto con riferimento alle ipotesi di dispositivo della sentenza non corrispondente alla motivazione. In tali casi, essendo la decisione assunta dal giudice inequivocabile, può agevolmente procedersi alla correzione, non implicando il procedimento alcuna valutazione di tipo decisorio. La casistica in tal senso è ampia, e in numerosi casi ha riguardato la statuizione sulle spese di lite rispetto alle quali non vi era corrispondenza tra motivazione e dispositivo.

A questo filone giurisprudenziale si richiamano i seguenti principi di diritto: “Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per

la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell’art. 91 c.p.c., integra un errore, ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento” (Sez. 6-2, Ord. n. 12185 del 2020); “In materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un’ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate la ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione” (Sez. 6-2, Ord. n. 26236 del 2019); “Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l’individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento” (Sez. 6-2, Ord. n. 12187 del 2020).

Il collegio richiamati i principi di diritto sopra citati rileva che gli stessi non possono trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l’errore circa la mancata costituzione delle parti intimate, dovuta ad un disguido di cancelleria, ha comportato un’erronea statuizione che non emerge dal provvedimento e che non è desumibile ictu oculi dallo stesso.

Infatti, dal provvedimento si evince unicamente che le parti non erano costituite e tanto che la Corte rilevato che la ricorrente, pur avendo espressamente dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata in data 29/3/2018, si era, tuttavia, limitata a depositare la copia autentica della sentenza di appello con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione aveva anche aggiunto che tale relazione non era stata depositata neanche dai controricorrenti, rimasti intimati. Nell’intestazione della sentenza le parti erano qualificate come non costituite e nella liquidazione delle spese di dà atto del non luogo a provvedere in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

Vi è, dunque, una perfetta coerenza del provvedimento e dalla lettura dello stesso emerge che la ratio stessa della decisione presuppone la non costituzione dei controricorrenti mentre come si è detto nel procedimento di correzione dell’errore materiale non si opera ricostruendo la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento da correggere, ma si conforma quest’ultimo a detta ratio, che il provvedimento stesso manifesta nonostante l’errore.

Inoltre, la correzione dell’errore, nel caso di specie, comporterebbe necessariamente una conseguente statuizione sulle spese, implicando necessariamente un’attività decisoria preclusa nel procedimento di correzione dell’errore materiale.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con sentenza n. 16415 del 2018 hanno ribadito che “A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., per ottenerne la quantificazione”.

Risulta evidente, pertanto, che per procedere nel senso indicato dalle Sezioni Unite sia necessario che dalla motivazione emerga la decisione di porre le spese a carico della parte soccombente, presupposto non rinvenibile nel presente provvedimento. Infatti, le sezioni unite hanno precisato che è possibile procedere con la correzione materiale alla liquidazione delle spese solo quando la parte motiva della sentenza contenga la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perchè solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto. Solo in tal caso l’attività di liquidazione delle spese processuali finisce per consistere in uno svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge, e nei limiti quantitativi in essa previsti, ovvero come attività di carattere materiale volta a completare la statuizione.

In mancanza di tale statuizione, non vi è alcun automatismo nella liquidazione delle spese della parte vittoriosa, in quanto tale liquidazione richiede un giudizio sulla non compensabilità delle stesse, attività del tutto preclusa nel procedimento di correzione, tanto più in un caso come quello di specie, dove l’attività difensiva dei controricorrenti è stata già liquidata nel procedimento parallelo deciso con sentenza n. 2050 del 2019 intercorso tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto.

Nella specie, pertanto, non si tratta di una svista alla quale possa rimediarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale, non essendo possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, e la rispondenza dell’uno e dell’altra attraverso il provvedimento da emendare.

La Corte dichiara inammissibile il procedimento di correzione di errore materiale. Nulla sulle spese in quanto in tale procedimento non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Sez. 6-2, Ord. n. 12184 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il procedimento di correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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