Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2621 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE NINO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/03/2005 R.G.N. 1766/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI; udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilita’

del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza dal 3 ottobre 2000 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con S.E.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

in corso di causa e’ stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

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