Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2621 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11270-2007 proposto da:

L.C., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 174, presso lo studio dell’avvocato PESACANE PIETRO

BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e da

ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

M.V., MO.FI., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FREGENE 13, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO

GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE ALFONSO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 431/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/04/2006 r.g.n. 823/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato PESACANE PIETRO BRUNO;

udito l’Avvocato SALVATORE ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Pretore del lavoro di Melfi L.C. conveniva in giudizio Mo.Fi. e M.V. esponendo di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze dello studio di consulenza commerciale gestito dai due convenuti dal 1 ottobre 1984 – con la qualifica di impiegata di “quarto livello” (e dal 1987 di “secondo livello”) e con retribuzione inferiore a quella contrattuale-sindacale – e di avere risolto tale rapporto in data 31 ottobre 1990; richiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati al pagamento di differenze retributive e del t.f.r.. Si costituivano in giudizio Mo.Fi. e M.V. che chiedevano il rigetto della domanda. Il pretore rigettava il ricorso e – su impugnativa di entrambe le parti – il Tribunale di Melfi rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale. Il Giudice di appello affermò che: a) “con l’atto sottoscritto in data 2 novembre 1990 la L. ha dichiarato di ricevere la somma di L. 4.213.000 a tacitazione di ogni sua spettanza per il rapporto di collaborazione e praticantato e pertanto di non aver nulla più a pretendere per qualsiasi titolo o causa”; b) “nella specie non ricorre il caso di rinunzia formulata ‘in termini generici e senza la precisa indicazione dell’oggetto”; c) “deve, quindi, applicarsi il disposto dell’art. 2113 cod. civ. e, precisamente, la decadenza per il decorso del semestre dalla data della rinunzia, ovvero dal 2 novembre 1990, in quanto non risulta alcun atto scritto, ancorchè stragiudiziale, col quale la L. abbia impugnato la medesima rinunzia, sino al ricorso, depositato oltre quattordici mesi dopo”.

La L. propose ricorso per cassazione per due motivi.

Con il primo denunciando “violazione dell’art. 2113 cod. civ., comma 2 e vizi di motivazione” – rilevava che il contenuto della quietanza sottoscritta da essa ricorrente in data 2 novembre 1990 costituiva “una mera dichiarazione di stile” e censurava la sentenza impugnata “per avere il Tribunale di Melfi elevato al rango di vera e propria dichiarazione negoziale quella che è stata una mera dichiarazione di scienza, con l’erronea conclusione di ritenere applicabile, nel caso di specie, il termine semestrale previsto per la decadenza dall’azione de qua, laddove si sarebbe dovuto considerare il normale termine prescrizionale”. Con il secondo motivo di ricorso la L. – denunciando “nullità della sentenza ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia” – rilevava che “con riferimento al periodo precedente al conseguimento dell’abilitazione professionale conseguita sul finire dell’anno 1989, il Tribunale di Melfi era incorso in un ‘error in procedendò, costituito dalla omessa pronuncia su una precisa domanda riguardante il periodo intercorrente tra il 1 ottobre 1984 ed il 31 dicembre 1989” e censurava la sentenza impugnata “per tale omissione rilevantissima stante l’evidente pregiudizio subito dal diritto di difesa, da porre in relazione diretta con l’error in procedendo, atteso che è rimasta sub iudice la magna pars della domanda”.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 12165 del 2 luglio 2004, dichiarò fondato il primo motivo, concernente la quietanza a saldo, escludendo che quella sottoscritta dalla L. potesse essere considerata una rinunzia o transazione. La Corte aggiunse:

“L’accoglimento del primo motivo di ricorso non può che comportare l’assorbimento del secondo motivo, in quanto la disamina e la valutazione nel merito dell’originaria domanda giudiziale della L. in tutte le sue componenti – non effettuate dal Tribunale di Melfi a seguito dell’effetto preliminarmente preclusivo attribuito erroneamente alla quietanza surriferita – dovranno essere compiute dal Giudice del rinvio a cui il giudizio viene rimesso per la relativa decisione”.

La Corte d’appello di Potenza, giudice di rinvio, si è pronunciata con sentenza pubblicata il 20 aprile 2006, rigettando l’appello e confermando, quindi, la sentenza pretorile.

Preso atto della decisione della Cassazione in ordine alla quietanza, la Corte ha rivalutato la controversia nella parte relativa alla sussistenza o meno di una rapporto di natura subordinata tra le parti e, con motivazione analitica, ha confermato il giudizio di merito negativo del primo giudice.

La L. propone cinque motivi di ricorso. Gli intimati si difendono con controricorso.

I primi due motivi sono basati sul ceni di lavoro privatistico applicabile al rapporto, che non è stato prodotto. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, sono pertanto improcedibili.

Il terzo ed il quarto denunziano pretese violazioni del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione. La Corte si è pronunciata solo sul problema del valore della quietanza a saldo. Non ha fissato, neanche implicitamente, principi di diritto in ordine alla natura del rapporto intercorso tra le parti. Non vi è pertanto violazione di principi in materia derivanti dalla sentenza della cassazione.

Con il quinto motivo si denunzia vizio di “insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su di un punto controverso e decisivo per il giudizio”.

Dopo le modifiche del 2006, applicabili al presente giudizio, il vizio di motivazione deve riguardare un ‘fattò e non può riguardare altro. Nel denunciarlo, la parte deve quindi indicare il fatto oggetto del vizio di motivazione e, una volta indicatolo, deve spiegare perchè è controverso e decisivo per il giudizio.

Tutto ciò manca nel ricorso della L., che si risolve sul punto in una richiesta di diversa valutazione di alcuni degli elementi di prova considerati dalla Corte, primo fra tutti l’interrogatorio della stessa. Ciò non è ammissibile in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese sono a carico della parte che perde la causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 Euro per onorari, oltre 17,00 Euro per spese borsuali, nonchè accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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