Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2621 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017,  n. 2621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19450/2015 proposto da:

G.D., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CONCETTA GUERRA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 840/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/06/2015 R.G.N. 57/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25.6.15 la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il reclamo di G.D. contro la sentenza del locale Tribunale che ne aveva dichiarato improcedibile il ricorso, proposto nei confronti di Poste Italiane S.p.A., inteso ad ottenere l’annullamento del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato il 6.9.12 alla predetta lavoratrice, che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a sei motivi.

Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Sostanzialmente tutti i motivi di impugnazione censurano la sentenza, sia pure sotto vari aspetti (violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 152, 153, 156, 181, 291, 409, 415 e 421 c.p.c., art. 6 CEDU, comma 1, L. n. 92 del 2012, art. 48, nonchè delle L. n. 183 del 2010, e del D.L. n. 179 del 2012), per aver confermato la statuizione di primo grado (di identico tenore dell’ordinanza emessa nella fase a cognizione sommaria prevista dal rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss.,), che aveva ritenuto improcedibile il ricorso perchè parte ricorrente, non comparsa alla prima udienza prevista per il 18.4.13, era poi comparsa alla successiva udienza del 30.5.13 fissata ex art. 181 c.p.c., ma senza che la società convenuta risultasse costituita: si obietta in ricorso che, dopo la mancata comparizione alla prima udienza (del 18.4.13), per quella successiva (del 30.5.13) la difesa dell’attrice aveva spontaneamente provveduto a notificare il ricorso e la nuova data di udienza (nel rispetto del termine a comparire di 25 giorni previsto dal rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss.), udienza alla quale aveva altresì chiesto, comunque, l’applicazione dell’art. 291 c.p.c., comma 1, o, almeno, la rimessione in termini. Inoltre, era stato lo stesso giudice di prime cure a non rispettare i termini (non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso) di fissazione dell’udienza del rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., e, ad ogni modo, la cancelleria avrebbe dovuto comunicare d’ufficio la data d’udienza al difensore, che aveva fornito tutti i propri recapiti di PEC e fax (oltre ad aver eletto domicilio in Reggio Calabria).

2- Il ricorso è fondato nei sensi qui di seguito chiariti.

E’ pur vero che l’art. 415 c.p.c., non prevede che l’avvenuta fissazione d’udienza da parte del giudice debba essere comunicata dalla cancelleria al ricorrente.

Tuttavia, se costui comunque non ha avuto conoscenza del deposito del decreto e, in ragione di ciò, non ha provveduto alla notificazione e chiede ex art. 291 c.p.c., comma 1, nuovo termine per rinnovarla, ci si deve domandare se l’inosservanza dell’onere informativo incombente sulla difesa tecnica possa essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Ora, il legislatore ben può condizionare l’esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto di termini e al compimento di atti, anche a pena di improcedibilità o di inammissibilità.

Ciò nonostante, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, non è consentito presumere che una tale conseguenza sia prevista implicitamente in situazioni nelle quali non risulti al contempo garantita, in favore della parte onerata dal rispetto del termine, la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso comincia a decorrere (così, da ultimo, cfr. Cass. S.U. n. 5700/14; v. altresì Cass. n. 5493/12).

Su questa base la Corte costituzionale ha da lungo tempo dichiarato (v. sent. n. 15/1977), nel quadro delle garanzie del diritto di difesa, l’illegittimità dell’art. 435 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non disponeva che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza fosse comunicato all’appellante e che solo da tale comunicazione decorresse il termine di notificazione all’appellato.

Si è introdotto così un obbligo di comunicazione dell’avviso di deposito di detto decreto che funge da contrappeso alla sanzione di improcedibilità, obbligo che invece l’art. 415 c.p.c. – come già s’è ricordato – non prevede, così come non lo prevede la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss..

Nondimeno, è errata la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, secondo cui – sia detto in estrema sintesi – la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza renderebbe irrimediabilmente improcedibile il ricorso in assenza di costituzione del convenuto.

In primo luogo, non ha alcun senso disporre in prima udienza il rinvio ex art. 181 c.p.c., al solo fine di dichiarare, alla successiva udienza, l’improcedibilità del ricorso malgrado l’avvenuta regolare costituzione del contraddittorio in vista della seconda udienza (per la quale l’odierna ricorrente aveva tempestivamente notificato alla convenuta il ricorso e il verbale d’udienza contenente il provvedimento di fissazione dell’udienza medesima).

In secondo, deve osservarsi che la gravata pronuncia collide proprio con quanto statuito da Cass. n. 1483/15, che pur richiama, sentenza che (sulla scorta di Cass. S.U. n. 5700/14) statuisce il principio (cui va data continuità) in virtù del quale nel rito del lavoro, in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per rinnovare la notifica, termine che l’odierna ricorrente aveva chiesto alla seconda udienza del 30.5.13 (come si legge nella sentenza impugnata).

Analogo principio vale per il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., atteso che le esigenze di celerità che pur lo ispirano non possono spingersi sino al punto di negare la possibilità di concedere ex art. 291 c.p.c., comma 1, nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, pur se la notifica stessa risulti omessa del tutto.

Anche altra recente pronuncia di questa S.C. (cfr. Cass. n. 16349/16) ha statuito che l’esigenza di celerità che pervade il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., non può indurre a ritenere come perentorio il termine per notificare l’originario ricorso.

L’opzione contraria sarebbe – peraltro – contraria proprio a quel principio di ragionevole durata del processo che proclama di voler garantire: infatti, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso dichiarata senza concedere nuovo termine ex art. 291 c.p.c., comma 1, non preclude alla parte la riproposizione del medesimo ricorso, con effetti pratici di ulteriore dilatazione dei tempi.

Infatti, il principio costituzionale di ragionevole durata di cui all’art. 111 Cost., comma 2, va esaminato nell’ottica non del singolo processo, ma dei tempi complessivi necessari affinchè su un dato diritto azionato si ottenga una pronuncia di merito, nel sostanziale rispetto dell’art. 24 Cost..

In favore della soluzione qui accolta milita, altresì, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E., costante nello statuire che le modalità di attuazione della tutela giudiziaria non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti (e pluribus, CGUE, 19 settembre 2006 Germany e Arcor, C- 392/04 e C- 422/04, punto 57; 30 giugno 2011, Meilicke e a., C-262/09, punto 55; Pelati contro Republika Slovenija, 18 ottobre 2012, n. 603, punto 23 e 25).

Nè l’esito muta adottando una diversa prospettiva, più centrata sulla struttura del rito.

A tal fine si muova dal rilievo che l’appello nel rito del lavoro e l’opposizione a decreto ingiuntivo sono procedimenti a struttura bifasica.

Invece, nel rito del lavoro, in primo grado, così come nel rito c.d. Fornero, la notifica del ricorso serve solo ad instaurare il contraddittorio ed è caratterizzata come fase autonoma, formalmente e strutturalmente, rispetto a quella di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso.

Già il principio enunciato dalla sentenza n. 20604/08 delle S.U. (richiamato dalla sentenza impugnata), riferibile all’appello e al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ha patito una progressiva erosione in rapporto ad altri procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, non essendo stato ritenuto applicabile in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento (v. Cass. S.U. n. 25494/09), di impugnazione di lodo arbitrale (v. Cass. n. 9394/11) e di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore (v. Cass. n. 2442/11).

Pertanto, Cass. S.U. n. 9558/14 (cfr., altresì, Cass. n. 8421/14, nonchè Cass. n. 21669/14 in materia di procedimenti camerali in appello), parzialmente discostandosi dalla citata Cass. S.U. n. 20604/08, ha ammesso la possibilità per il giudice, nel procedimento ex L. n. 89 del 2001, di concedere ex art. 291 c.p.c., comma 1, al ricorrente un nuovo termine, questa volta perentorio, in ipotesi di omessa od inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

Operate tali premesse, si consideri che la fase introduttiva del rito del lavoro non prevede alcuna sanzione di inammissibilità od improcedibilità per l’omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza.

Nè una sanzione del genere può ricavarsi in funzione protettiva d’una qualche legittima aspettativa, dell’altra parte, a che si consolidi un provvedimento giurisdizionale già emesso, giacchè in questo caso il contraddittorio non si è neppure instaurato.

Quanto all’assunto di cui a Cass. S.U. n. 20604/08, secondo cui l’art. 291 c.p.c., comma 1, sarebbe applicabile solo in caso di notifica nulla, non potendosi rinnovare un atto inesistente, deve considerarsi che la notifica al convenuto costituisce un tassello dell’unitaria fattispecie della vocatio in ius che nasce con il deposito del ricorso, è seguita dal decreto di fissazione dell’udienza e culmina nel procedimento notificatorio: ciò consente di affermare che l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione determina la nullità e non già l’inesistenza della complessa fattispecie della vocatio in ius, con conseguente possibilità per il giudice di rinnovarla emettendo un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e assegnando un termine – questa volta perentorio – per la notifica.

Ciò è coerente con l’art. 159 c.p.c., comma 1, per il quale la nullità di un atto non si estende a quelli precedenti, nonchè con l’art. 162 c.p.c., comma 1, secondo il quale il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, ove possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

Si tratta – in altre parole – di applicare i principi generali di conservazione degli atti processuali, di economia dei giudizi e di strumentalità del processo (nel senso che esso, per sua stessa natura, deve tendere, ove possibile, ad una decisione di merito).

Pertanto, è compito dell’interprete far sì che le pronunce di mero rito siano limitate ai casi strettamente necessari, sicchè, se il vizio d’un atto processuale è sanabile, il processo potrà chiudersi con una pronuncia di mero rito solo dopo che il giudice abbia invitato la parte a porvi rimedio e questa non vi abbia provveduto.

D’altro canto, dichiarare l’improcedibilità dell’azione per omessa notifica del ricorso e senza concedere possibilità alcuna di avvalersi della tecnica di recupero di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, finirebbe con il travolgere anche il ricorso e il suo deposito, vale a dire l’editio actionis, che invece ha una propria autonomia funzionale rispetto alla successiva vocatio in ius.

Prova ne sia che l’editio actionis produce immediati effetti processuali, che prescindono dalla notificazione, come avviene – ad esempio – per la litispendenza: v. art. 39 c.p.c., u.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 3, lett. c), (prima della novella ex L. n. 69 del 2009, cfr. Cass. S.U. n. 4676/92, con principio esteso a tutti i procedimenti che si instaurano con ricorso; v., ancora, Cass. n. 4686/01; Cass. n. 3095/99; Cass. n. 11774/98; Cass. n. 1850/98; Cass. n. 5433/95).

Sempre la distinzione tra editio actionis e vocatio in ius è alla base di quella giurisprudenza secondo cui, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in riassunzione in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all’art. 305 c.p.c., non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell’atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Per l’effetto, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza sia inesistente o nulla, il nuovo termine assegnato per la notifica e il relativo adempimento prescindono dal rispetto delle indicazioni di cui all’art. 305 c.p.c., rispondendo alla sola esigenza di garantire il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius (cfr., ex aliis, Cass. n. 10016/11).

In conclusione, dalla distinzione delle due fasi deriva che ogni interpretazione che facesse derivare dai vizi della vocatio in ius conseguenze sulla, anteriore, editio actionis, finirebbe con il contraddire quella autonomia, strutturale e formale, delle fasi medesime affermata costantemente in dottrina e giurisprudenza.

3- L’accoglimento del ricorso importa la cassazione della sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina, che dovrà pronunciarsi nel merito della domanda di G.D..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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