Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26209 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26209 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore:

privilegio

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., domiciliata per legge
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, dalla quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE

contro
FALLIMENTO DI JELMOLI MARCO ed EQUITALIA SESTRI S.P.A. (già Se1

stri S.p.a.)
INTIMATI

avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 195/10, pubblicata il 9
febbraio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre
2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

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Data pubblicazione: 22/11/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

vincia del Verbano-Cusio-Ossola, propose istanza d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento di Marco Jelmoli, chiedendo, tra l’altro, l’ammissione di un credito per imposta regionale sulle attività produttive relativa all’anno 2000, in via
privilegiata si sensi dell’art. 2752, quarto comma, cod. civ.
1.1. — Chiamata in causa l’Agenzia delle Entrate, in qualità di ente impositore, il Tribunale di Verbania, con sentenza del 23 febbraio 2007, ammise al passivo
il credito per IRAP, escludendo l’applicabilità del privilegio.
2. — L’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza del 9 febbraio 2010.
Premesso che il credito si riferiva ad un periodo d’imposta e ad un ruolo esecutivo anteriori all’entrata in vigore dell’art. 39, secondo comma, del decreto-legge
l° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, che ha modificato l’art. 2752, primo comma, cod. civ., la Corte ha
ritenuto che tale disposizione, nel testo vigente ratione temporis, non fosse applicabile in via analogica, osservando che le norme che disciplinano i privilegi, oltre
ad avere carattere eccezionale, in quanto derogative del principio generale di cui
all’art. 2741 cod. civ., trovano fondamento nella causa del credito, ritenuta meritevole di preferenza, nella cui individuazione l’interprete non può sostituirsi al legislatore. Ha altresì escluso l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva, rilevando
l’IRAP non è accomunabile né ai tributi comunali e provinciali, previsti dal quarto
comma dell’art. 2752, né alle imposte dirette menzionate primo comma, differen-

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1. — La Sestri S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi per la pro-

ziandosi da queste ultime in ragione del carattere di realità del suo presupposto,
costituito dall’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività economica, e
della sua riferibilità non già al reddito in quanto tale, ma al valore aggiunto ritrai-

nenza del tributo al sistema d’imposizione diretta statuale, il suo assoggettamento
alle modalità di riscossione previste per gli altri tributi e la sua introduzione in sostituzione dell’imposta locale sui redditi, essendo i primi due profili indipendenti
dalla causa del credito ed operando il terzo esclusivamente in funzione del mantenimento del gettito tributario complessivo. Ha infine escluso la retroattività delle
modifiche introdotte dall’art. 39, secondo comma, del decreto-legge n. 159 del
2007, negandone la natura interpretativa e ravvisandone la giustificazione proprio
nella volontà del legislatore di porre rimedio ad una lacuna insuscettibile di essere
colmata in via interpretativa.
3. — Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per cassazione, affidato ad un solo motivo. Gl’intimati non hanno svolto attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con l’unico motivo d’impugnazione ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 2778 n. 18 cod. civ.,
sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità del privilegio, la Corte di merito non
ha verificato la possibilità di un’interpretazione estensiva delle predette disposizioni, giustificata dalla natura erariale e diretta del tributo in esame e dal carattere
non tassativo dell’elencazione contenuta nell’alt 2752, il quale, nel testo anteriore
alle modificazioni introdotte dall’art. 43 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, richiamava le imposte dirette nel loro complesso, come categoria residuale. Tale inter-

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bile dalla predetta organizzazione. La Corte ha ritenuto irrilevanti anche l’apparte-

pretazione, ad avviso dell’Agenzia, non trova ostacolo nella nuova formulazione
dell’art. 2752, la quale risulta tutt’altro che rigorosa, in quanto continua a contemplare l’ILOR nonostante la sua abolizione, né nell’espressa introduzione del privi-

rattere innovativo, avendo il legislatore inteso risolvere, attraverso una norma
chiarificatrice, i dubbi precedentemente insorti al riguardo. Diversamente opinando, secondo la difesa erariale, dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale
della norma in esame, nella parte in cui esclude irragionevolmente l’IRAP dal novero delle imposte dirette assistite dal privilegio, pur costituendo attualmente
l’imposta uno dei capisaldi della finanza pubblica.
2. — Il ricorso è fondato.
In proposito, occorre richiamare il principio di diritto ripetutamente enunciato
da questa Corte, secondo cui il privilegio previsto dall’art. 2752, primo comma,
cod. civ. a favore dei crediti per tributi diretti dello Stato trova applicazione anche
ai crediti per IRAP sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 39, comma
secondo, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha modificato l’art. 2752 cit., prevedendo espressamente l’applicabilità della causa di prelazione ai crediti per IRAP.
L’imposta in questione, istituita dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 contestualmente all’abolizione dell’ILOR e destinata ad integrare il gettito finanziario venuto
meno per effetto di tale provvedimento, condivide infatti con l’imposta soppressa
la natura di tributo erariale a carattere reale, essendo disciplinata dalla legge statale, rispetto alla quale le Regioni a statuto ordinario sono attributarie di competenze meramente attuative, ed avendo come base imponibile il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate esercitate sul territorio regionale;

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legio ad opera del decreto-legge n. 159 del 2007, al quale non può attribuirsi ca-

essa è inoltre assoggettata alla medesima disciplina dell’ILOR per quanto riguarda
l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso, ed è equiparata alla stessa ai fini
dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria. L’assunzione da

tario nazionale legittima, ad avviso di questa Corte, l’applicazione del privilegio in
questione ai relativi crediti, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 2752,
primo comma, giustificata, oltre che dall’identità della ragione del credito, dalla
fondamentale esigenza, comune a tutti i crediti individuati dalla norma in esame,
di reperire in tempi brevi i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri
enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali (cfr. Cass., Sez. I, 11 gennaio
2013, n. 606; 1° marzo 2010, n. 4861; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2011, n.
19857; 13 settembre 2011, n. 18756; 14 dicembre 2010, n. 25242).
Tale interpretazione, già confortata dalla modificazione normativa introdotta
dall’art. 39, commasaciadax.
<1 del decreto-legge n. 159 del 2007, non avente efficacia retroattiva, ha trovato definitivamente conferma a seguito dell'ulteriore modificazione introdotta dall'art. 23, comma rTasii, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale, nel ribadire l'estensione del privilegio ai crediti per IRAP, ha espressamente stabilito che tale disposizione si applica «anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto», in tal modo attribuendo efficacia retroattiva alla nuova formulazione dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., senza limitarne l'ambito applicativo ai crediti sorti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 159 (cfr. Cass., Sez. I, 20 settembre 2012, n. 15982; 6 luglio 2012, n. 11417; 17 ottobre 2011, n. 21469). E' pur vero che con sentenza n. 170 del 2013 la Corte costituzionale ha di- NRG 20462-IO Agenzia Entrate-Fall Jelmoli Marco e Equitalia Sestri Spa - Pag. 5 parte dell'IRAP della medesima rilevanza dell'ILOR nell'ambito del sistema tribu- chiarato costituzionalmente illegittima la predetta disposizione, unitamente a quella di cui al comma i dello stesso articolo, che consentiva ai titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione forzata o ammessi al passivo falli- sede di distribuzione della somma ricavata, i crediti tributari anteposti a quelli di loro spettanza per effetto delle nuove norme, con il rimedio di cui all'art. 512 cod. proc. civ. o con l'impugnazione di cui all'art. 98 della legge fall. Il tenore delle argomentazioni addotte a sostegno di tale pronuncia rende peraltro evidente che la dichiarazione d'incostituzionalità non ha riguardato i due commi nella loro interezza, ma soltanto nella parte in cui, attraverso il riferimento a crediti già ammessi al passivo in via definitiva, essi risultavano idonei ad incidere sulle aspettative dei creditori concorrenti già consolidatesi per effetto della mancata contestazione dello stato passivo. La Corte ha infatti osservato che le disposizioni in esame, consentendo la ricollocazione in via privilegiata di crediti ammessi in via chirografaria in uno stato passivo già divenuto esecutivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e rimettendo in termini per l'impugnazione dello stato passivo i creditori che risultassero pregiudicati dalla nuova collocazione, evidenziavano l'intento del legislatore di estendere retroattivamente l'applicabilità del privilegio fino a comprendere casi in cui lo stato passivo fosse ormai divenuto definitivo. Tale efficacia, secondo il Giudice delle leggi, comportando il superamento del giudicato endo-fallimentare formatosi a seguito della scadenza del termine per l'opposizione, si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, in quanto determinava una disparità di trattamento a sfavore dei creditori concorrenti con lo Stato, i quali erano destinati a vedere fru- NRG 20462-10 Agenzia Entrate-Fall Jelmoli Marco e Equitalia Sestri Spa - Pag. 6 mentare anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 98 di contestare, in strate le loro consolidate aspettative di realizzazione dei rispettivi crediti, senza che tale retroattività trovasse una sufficiente giustificazione nel perseguimento dell'interesse economico dello Stato, avuto di mira dalle norme in esame. ne processuale collegata all'emissione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, la pronuncia d'incostituzionalità si limita ad escludere che, come ritenuto in passato con riferimento ad analoghe disposizioni (cfr. Cass., Sez. I, 11 gennaio 1980, n. 235; 10 gennaio 1979, n. 157, relative all'art. 15 della legge 29 luglio 1975, n. 426), l'estensione della causa di prelazione a crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge consenta di disporne la ricollocazione in via privilegiata, nonostante la precedente ammissione come chirografari. Gli effetti di tale pronuncia non possono dunque essere estesi all'ipotesi in cui il giudicato endofallimentare non si sia ancora formato, essendo ancora in corso l'accertamento del credito per effetto dell'avvenuta proposizione dell'opposizione allo stato passivo o di una domanda d'insinuazione tardiva. 3. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., disponendosi l'ammissione al passivo del credito per IRAP con il grado di privilegio previsto dagli artt. 2752, primo comma, e 2778 n. 18 cod. civ. 4. — L'incertezza della questione, che ha costituito oggetto di contrastanti decisioni nella giurisprudenza di merito, giustifica la dichiarazione d'irripetibilità delle spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, NRG 20462-10 Agenzia Entrate-Fai! Jelmoli Marco e Equitalia Sestri Spa - Pag. 7 In quanto volta a stigmatizzare l'incidenza delle nuove norme sulla preclusio- riconosce il privilegio di cui all'art. 2752, primo comma, cod. civ. in favore del credito dell'Equitalia Sestri S.p.a. per imposta regionale sulle attività produttive ammesso al passivo del fallimento di Jelmoli Marco; dichiara irripetibili le spese Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile processuali.

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