Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26209 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18190-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ANTONIO

MARTIELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che

lo rappresenta e difende;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA UFFICIO LEGALE,

COMUNE DI VIGGIANELLO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2015 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. M.V. impugnava la comunicazione, in data 2 aprile 2007, dell’iscrizione ipotecaria presa da Equitalia Sud spa (già Equitalia Basilicata spa, già S.E.M. Spa) per conto della Agenzia delle Entrate, eccependo (per quanto ancora interessa) che l’iscrizione era illegittima perchè non preceduta da intimazione di pagamento;

2. l’impugnazione, respinta dalla adita commissione tributaria provinciale di Potenza, veniva respinta anche dalla commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza emessa il 12 gennaio 2015, n. 14;

3. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sopra detta lamentando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e della L. n. 241 del 1990, artt. 50 e 21 ter, per avere la commissione negato che l’iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta da intimazione di pagamento;

4. Equitalia Sud e l’Agenzia delle Entrate hanno depositato controricorsi nei quali hanno eccepito che inammissibilmente il ricorrente, dopo avere, in primo e secondo grado, lamentato l’inosservanza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, solo nel ricorso per cassazione abbia lamentato l’inosservanza dell’art. 77;

5. il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato e va accolto. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 18 settembre 2014, n. 19667, hanno statuito, innanzi tutto, che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” e, in secondo luogo, che “l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis” (antecedente, cioè, all’inserimento, per effetto nel D.L. n. 70 del 2011, del art. 77, del comma 2 bis, coriv. in L. n. 106 del 2011)), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal cit. comma 2 bis), in trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, arrt. 41, 47 e 48, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illEgittimità”. A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, questa Corte, con indirizzo costante, ribadito che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni”, ha precisato -e la precisazione vale anche a superare l’eccezione sollevata dalla resistenti (v.punto 4 della superiore premessa)- che va pertanto dichiarata “la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti, nella sostanza, l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 23875 del 2015; conformi Cass. n. 5577/2019; n. 1547/2018);

4. in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. dato che non vi è necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

6. le spese del giudizio sono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza di legittimità riguardo al punto controverso si è stabilizzata in epoca successiva alla proposizione del ricorso;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 Luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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