Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26209 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7534-2011 proposto da:

LA SOATECH SPA, ORGANISMO DI ATTESTAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANMARCO

ABBADESSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 24/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

p.1. La società “Soatech organismo di attestazione” impugnava la cartella di pagamento emessa per indebito utilizzo del credito di imposta, per minor versamento dell’IVA e minori ritenute alla fonte, sul rilievo che essa aveva erroneamente esposto il credito di imposta nel quadro RU della dichiarazione, che era in realtà superiore a quello indicato, nonchè di aver già versato le somme dovute a titolo di imposta e corrisposto le relative sanzioni.

La CTP di Catania accoglieva il ricorso con sentenza che veniva appellata dall’amministrazione finanziaria.

La CTR della Sicilia accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’amministrazione finanziaria limitatamente al recupero del credito di imposta.

L’ente contribuente propone, avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

L’ufficio non si è costituito.

La società ricorrente ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c. con le quali ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39.

Successivamente depositava istanza con cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

p. 2. Con la memoria, tempestivamente e ritualmente depositata la società ricorrente, premesso di avere aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e di avere pagato integralmente quanto dovuto, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Dalla documentazione prodotta emerge l’intervenuta adesione, con riguardo alla cartella per cui è controversia, da parte della ricorrente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 16 con integrale pagamento di quanto, all’uopo, liquidato da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a..

Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.

In assenza di costituzione dell’Ufficio, le spese anticipate dalla ricorrente restano a suo carico.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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