Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26209 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. II, 16/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16898-2016 proposto da:

D.A., D.M., D’.An., D’.Ma.,

D.E., D.R., D.F., nella qualità di

eredi di D.C., rappresentati e difesi, per procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avvocato Salvatore Mascolo,

elettivamente domiciliati presso l’avv. Ciro Cafiero;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 55341/2011 della Corte d’appello di Roma,

depositato in data 8 febbraio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 maggio 2019 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con il decreto qui impugnato, ha dichiarato improponibile la domanda proposta nel 2011 da D.A., D.M., D’.An., D’.Ma., D.E., D.R., D.F., nella qualità di eredi di D.C. – domanda volta ad ottenere l’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dal loro dante causa nel 1995 ed ancora pendente alla data di proposizione della domanda -, rilevando che nel giudizio amministrativo presupposto l’istanza di prelievo era stata presentata il 30 giugno 2011 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, depositato il 29 aprile 2011;

che per la cassazione di tale decisione D.A., D.M., D’.An., D’.Ma., D.E., D.R., D.F., nella qualità di eredi di D.C. hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese.

Considerato che preliminare alla stessa esposizione del motivo di ricorso è il rilievo che la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo del servizio postale e che non è stato prodotto dal ricorrente l’avviso di ricevimento;

che, dunque, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva, il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce del principio per cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass., S.U., n. 627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018);

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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