Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26209 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25978-2009 proposto da:

COLLEGIO IPASVI PROVINCIA BRINDISI (OMISSIS), in persona del suo

Presidente p.t. sig.na V.A.M., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NIZZA 92 PALAZZO TETTAMANTI, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO MASTROROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PARATO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V. XX SETTEMBRE 1 ST.UTI/NUNZIANTE, presso lo studio

dell’avvocato ANGLANI ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

NACCI MARINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 26/2009 della COMM. CENTR. ESERC. PROFESSIONI

SANITARIE di ROMA, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato FABIO PRESTIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Collegio IPASVI della Provincia di Brindisi propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la decisione della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute che ha annullato il rigetto dell’istanza di E.M. di cancellazione dall’Albo degli infermieri.

La E. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Il ricorso è tempestivo.

La sentenza impugnata risulta notificata al Collegio IPASVI di Brindisi il 4/9/09 – tale la data risultante dal timbro postale – e pertanto il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione scadeva, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il 14/11/09 mentre il ricorso risulta spedito per la notifica a mezzo posta alla E. il 12/11/09.

3.- Il ricorso, ancorchè indirizzato alle Sezioni Unite, è di competenza delle sezioni semplici, dovendo intendersi quale ricorso ex art. 111 Cost., non sollevando questioni di giurisdizione.

4.- Il contraddittorio nei confronti del Ministero della Salute e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi risulta integro.

5.- Con l’unico motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il Collegio ricorrente censura la decisione in quanto fondata sull’assunto che la rinuncia all’iscrizione sia estrinsecazione di un diritto potestativo non soggetto ad alcun requisito di validità in ordine alla relativa istanza.

5.1.- Il mezzo è inammissibile.

Premesso che non è indicato alcun fatto controverso, essendo dedotta solo una questione di interpretazione di norme di legge, va considerato che il Collegio ricorrente, in spregio della disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non indica alcuna specifica norma di diritto su cui il ricorso si fonda, ma una serie di leggi, alcune delle quali addirittura successive all’istanza, che a suo dire confermerebbero il dovere della E. di iscriversi all’albo, in quanto dipendente pubblico, senza tuttavia nulla dedurre in ordine alla questione centrale affrontata dalla Commissione Centrale, e cioè se il diritto alla cancellazione sia o meno subordinato a specifici requisiti di forma o di sostanza, fermo restando il diritto del Collegio IPASVI di denunciare l’omesso assolvimento dell’imposta di bollo o l’esercizio abusivo della professione.

6.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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