Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26208 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24583-2009 proposto da:

G.C. (OMISSIS), G.M.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 43, presso lo studio

dell’avvocato SIRENA PIETRO, che li rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., società incorporante CASTELLO GESTIONE CREDITI

S.R.L., in qualità di procuratrice di CASTELLO FINANCE S.R.L.,

nonchè mandataria di INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE SOMALIA 214/A, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO FAZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FILOMENO FILOMENA giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

G.F.A.B., G.G.R.

E., G.S.C.I., G.I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 93/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 31/03/2009 R.G.N. 63/2003, 92/2003 e 404/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ADA GRECO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C. e G.M.G., in proprio e quali eredi di C.M.G., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Potenza che, decidendo su una opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato (per quanto qui interessa) estinto il processo quanto a M.G.C., una delle originarie opponenti, a causa della mancata riassunzione del giudizio da parte degli eredi, dopo l’interruzione del giudizio per la sua morte.

Resiste con controricorso la Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Intesa Sanpaolo S.p.A., successore della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.A., originaria creditrice opposta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 .-Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo le ricorrenti, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e della nullità della sentenza per omessa pronuncia, deducono l’erroneità dell’assunto del giudice di appello, secondo cui il primo motivo di appello, afferente il disconoscimento della sottoscrizione della C., in quanto proposto nell’esclusivo interesse della stessa C., sarebbe perento in conseguenza della estinzione del processo relativamente alla posizione della C.. Nel corpo del motivo le ricorrenti – pur non lamentando la violazione dell’art. 302 cod. proc. civ. – contestano la decisione del giudice di appello di considerare non idoneo alla riassunzione nell’interesse degli eredi C. il ricorso depositato il 18/4/08, assumendo che G.S.C.I. e G.I.A. avrebbero espressamente dedotto in tale atto la propria qualità di unici eredi universali della defunta, cosicchè il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi e non considerare perento il primo motivo di appello, attenente il disconoscimento della sottoscrizione della C. in calce alla fideiussione in data 9/10/69 “in uno allo stesso disconoscimento della propria qualità di erede” di G.G..

2.1.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto sembra fondarsi sull’assunto, escluso dal giudice di merito, che G.S. C.I. e G.I.A. abbia riassunto il processo quali eredi della C. e si assume che da tale riassunzione sia sorto l’obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della C. (tra cui appunto esse ricorrenti), laddove nella sentenza impugnata si afferma, con statuizione non direttamente impugnata, che, riassumendo la causa, “i figli della predetta C. (…) non hanno formalmente speso, anche, questa qualità, essendosi limitati alla riassunzione del processo nel proprio esclusivo interesse”, con conseguente estinzione del processo relativamente alla posizione della C..

3.- Con il secondo motivo le ricorrenti deducono, tra l’altro, la violazione dell’art. 302 cod. proc. civ., assumendo che gli eredi di C.G. hanno inteso far proseguire il processo e nel terzo quesito di diritto, logicamente preliminare, chiedono “se gli eredi della parte deceduta sono già parti del processo, la loro dichiarazione di volerlo proseguire in proprio esclude che essi subentrino nella posizione processuale della parte deceduta? Tanto più se sussiste un litisconsorzio necessario con gli altri eredi che hanno dichiarato senz’altro di voler proseguire il processo?”.

3.1.- Il mezzo è per tale aspetto inammissibile, sia perchè nella sentenza impugnata non si afferma affatto che il subentro degli eredi nella posizione processuale della loro dante causa sia precluso dal fatto che essi abbiano dichiarato di volerlo proseguire in proprio ma dal fatto che essi non abbiano formalmente speso la qualità di eredi, sia, per difetto di autosufficienza, perchè non è dato capire quali sarebbero gli altri eredi “che hanno dichiarato senz’altro di voler proseguire il processo”.

3.2.- La violazione dell’art. 214 c.p.c., comma 2, denunciata con lo stesso motivo, resta conseguentemente assorbita.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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