Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26207 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16091-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

METROGRAMMA & BAUMGARTNER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati JAKOB

BALDUR BRUGGER, SIEGFRIED BRUGGER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2013 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

BOLZANO, depositata il 11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con atto registrato in Bolzano in data 12.12.2007, la società Metrogramma p. Baumgartnere s.r.l. acquistava alcuni terreni edificabili siti nel territorio del Comune di Merano e ricompresi in aree soggette a c.d. zona di recupero con richiesta di applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi e per gli effetti della L. n. 168 del 1982, art. 5.

Con avviso di liquidazione notificato in data 2.11.2010 la Direzione Provinciale di Bolzano dell’Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni stante la mancata attuazione del recupero edilizio entro il termine triennale del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 2, e recuperava le imposte ordinarie.

Con ricorso in data 28.12.2010 la contribuente impugnava detto avviso eccependo la carenza di motivazione e nel merito che la norma agevolativa non prevede alcun termine per l’attuazione del recupero edilizio e di aver comunque ottenuto una delibera condizionata ad alcuni vincoli finanziari e amministrativi non condivisi per cui era stato avviato il procedimento dinanzi al TAR di Bolzano.

La CTP di primo grado di Bolzano con sentenza del 10.10.2011 accoglieva il ricorso ritenendo valide le ragioni ostative al recupero edilizio prospettate dalla società.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte della Agenzia delle Entrate, la CTR di secondo grado di Bolzano con sentenza in data 11.12.2013 rigettava l’appello ritenendo illegittimo il recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva con controricorso la società contribuente.

La società contribuente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935,2936,2941,2942,2943,2944,2946,2946,2964 e 2966 c.c., della L. n. 168 del 1982, art. 5 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto che il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 fosse applicabile solo all’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria e che conseguentemente l’effettiva attuazione del c.d. piano di recupero dovesse avvenire entro il termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. e per aver ritenuto che l’impugnazione del provvedimento con cui il Comune aveva indicato le condizioni per ottenere il rilascio della concessione edilizia fosse idoneo ad impedire ex se la decadenza. Deduceva inoltre che atteso il carattere eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni contenenti agevolazioni fiscali ed avendo la L. 22 aprile 1982 n. 168 art. 5, comma 1, subordinato l’agevolazione fiscale all’esistenza di un duplice requisito, rileva l’oggettiva attuazione o meno del piano di recupero entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto.

Il motivo del ricorso è fondato.

Va premesso che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5, è richiesto che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti: uno oggettivo, che consiste nell’inserimento degli immobili nei piani di recupero; uno soggettivo, che consiste nella circostanza che l’acquirente sia uno dei soggetti che attuano il recupero.

La norma di favore non prevede, invece, un termine entro il quale attuare il recupero.

Sulla base dell’ormai consolidato orientamento della Corte “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5 consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell’acquirente dell’immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell’atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza, stabilito (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ex art. 74 poi D.P.R. 22 aprile 1986, n. 131, art. 76) per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio. Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dall’azione dell’Ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l’intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito e quindi – giacchè il termine a disposizione del contribuente non potrà essere più ampio di quello in sè previsto per i controlli – al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell’atto” (Cass. n. 13703 /2013, 3152/2015 e 18676/2016).

In particolare, secondo tale tesi, il contribuente, a pena di decadenza, deve realizzare l’intento dichiarato nell’atto di trasferimento entro il termine triennale previsto per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76). Quindi il beneficio fiscale richiesto dal contribuente è solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto di trasferimento. Successivamente alla registrazione, la sussistenza dei citati requisiti deve essere accertata dall’ufficio, configurandosi la differenza d’imposta eventualmente recuperata come una specie di imposta complementare (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 42), mentre l’attuazione effettiva del recupero da parte del soggetto che si impegna in tal senso

costituisce un evento futuro rispetto alla registrazione.

Il contribuente che non abbia attuato il recupero entro il predetto termine non perde, tuttavia, il diritto ai benefici, qualora provi che il superamento del termine non è dipeso da fatti a lui imputabili.

Sulla questione che involge il tema del rapporti tra i benefici fiscali e la forza maggiore, sia pure con specifico riguardo alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, si sono pronunciate le S.U. (n. 8094/20) che, risolvendo un contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione tributaria, hanno statuito che il beneficio de quo si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.

A riguardo le S.U. hanno ritenuto che, malgrado non sia espressamente contemplata come esimente di decadenza dell’agevolazione, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato l’operatività della forza maggiore quando si verifichi un evento imprevisto e imprevedibile, tale da sovrastare la volontà dell’acquirente, precludendogli il compimento del comportamento richiesto dalla norma entro il termine prescritto.

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, considerato che la mancata edificazione era unicamente ascrivibile al ritardo nella trattazione del procedimento davanti al TAR a seguito dell’impugnazione del provvedimento impositivo di vincoli finanziari e amministrativi cui il Comune aveva condizionato il rilascio della concessione edilizia, non può ritenersi integrata un’ipotesi di forza maggiore.

Ed invero il ritardo derivante dal protrarsi del giudizio a seguito dell’impugnazione di un atto amministrativo non può essere annoverato tra gli accadimenti imprevedibili ed inevitabili, trattandosi viceversa di un evento rientrante tra quelli prevedibili e comunque afferenti sia pure in via indiretta alla sfera del privato (cfr. Cass. n. 4800 del 10/03/2015).

Ne deriva, pertanto, che correttamente l’amministrazione finanziaria, a fronte della mancata realizzazione dell’opera nel triennio, ha agito per il recupero delle concesse agevolazioni.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., l’originario ricorso del contribuente va rigettato.

Sussistono giusti motivi, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni affrontate, per compensare tra le parti sia le spese relative ai giudizi di merito che quelle relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente

Compensa le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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