Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26207 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26093-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROBUR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIETRO ANTONIO BIANCATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società Robur s.p.a. impugnò l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle Entrate per il recupero di maggiori imponibili IVA, IRPEG e ILOR relativamente all’anno di imposta 2003; contestò, in particolare, i rilievi mossi per l’indebita detrazione di spese per prestazione di servizi da parte della controllante Fin-Robur s.p.a., ritenute dall’ente impositore non rispondenti ai requisiti dell’inerenza e della economicità aziendale.

2. – Il ricorso della contribuente fu accolto da C.T.P. di Bergamo, con sentenza che fu confermata dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

La società Robur s.p.a. ha resistito con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col ricorso vengono formulate le seguenti censure:

1.1. – Col primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 9, per avere la C.T.R. ritenuto l’inerenza del costo delle prestazioni fornite dai dipendenti della controllante, nonostante che fosse accertato che costoro, oltre a fornire prestazioni specialistiche (mirate alla ricerca, alla pianificazione strategica, allo sviluppo organizzativo e dei sistemi informatici), avevano dedicato parte del loro tempo all’inventario dei magazzini e ad ordinari adempimenti amministrativi;

1.2. – Col secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. invertito l’onere della prova relativamente alla inerenza dei costi per le dette prestazioni;

1.3. – Col terzo motivo si deduce infine il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. omesso di considerare che i dipendenti della controllante avevano svolto prevalentemente normali prestazioni di tipo amministrativo, per le quali sarebbero stati pattuiti esorbitanti costi giornalieri.

2. – Le censure non possono trovare accoglimento.

Al di là della formale qualificazione dei motivi, la ricorrente Agenzia delle Entrate non lamenta in realtà l’erronea interpretazione delle richiamate disposizioni di legge neppure sotto il profilo della erronea sussunzione del fatto in una fattispecie normativa non corrispondente (cfr. Cass., Sez. L, n. 195 del 11/01/2016; Sez. 6-2, n. 24054 del 12/10/2017); e, d’altra parte, il denunciato vizio della motivazione e la pretesa violazione della regola dell’onere della prova si riducono – nella sostanza – ad una critica alla valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e alle conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale.

La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999); a meno che ricorra una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi, avendo la C.T.R. spiegato le ragioni della sua decisione con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

3. – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Robur s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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