Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26207 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. un., 16/10/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 16/10/2019), n.26207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal

Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con ordinanza in

data 9 aprile 2019 nel procedimento, iscritto al N.R.G. 1687 del

2018, vertente tra:

CENTRO DIAGNOSTICO S. ANTONIO s.r.l.;

– ricorrente non costituito in questa sede –

e

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA;

– resistente non costituito in questa sede –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 ottobre 2019 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha

chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la controversia attiene a una domanda per il pagamento del compenso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate fuori budget dalla s.r.l. Centro Diagnostico S. Antonio;

che il Centro Diagnostico S. Antonio è accreditato, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quater, dalla Regione Calabria per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, nel corso dell’anno 2014, ha effettuato prestazioni di specialistica ambulatoriale in forza dell’accordo sottoscritto sulla base del “tetto” fissato con il decreto n. 68/2014 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Calabria, decreto successivamente annullato dal TAR per la Calabria con sentenza n. 1373 del 2016;

che il Centro Diagnostico S. Antonio – sostenendo l’efficacia erga omnes dell’annullamento in via giurisdizionale del decreto del Commissario ad acta e la conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell’accordo stipulato tra le parti in data 28 novembre 2014, nella parte in cui prevede il volume massimo di prestazioni erogabili, il limite massimo di spesa (budget) e la non remunerabilità delle prestazioni extra budget – ha chiesto al Tribunale ordinario di Cosenza, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza al pagamento del compenso, pari a Euro 3.468,92, oltre accessori, per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nel corso dell’anno 2014;

che l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza si è costituita, resistendo ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che l’adito Tribunale di Cosenza ha dichiarato, con ordinanza depositata in data 6 novembre 2018, l’estinzione del procedimento, avendo parte ricorrente rinunciato agli atti del giudizio ed avendo parte resistente accettato la rinuncia;

che il Centro Diagnostico S. Antonio, con ricorso notificato il 14 dicembre 2018, ha riproposto il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ripresentando dinanzi allo stesso le medesime domande già avanzate dinanzi al Tribunale di Cosenza;

che con ordinanza pubblicata il 9 aprile 2019 il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione;

che, ad avviso del TAR confliggente, il petitum sostanziale della causa riguarda una pretesa di natura economica e, in materia di accreditamento, spettano alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione dell’accordo contrattuale stipulato, anche quando sia preliminare delibare, senza efficacia di giudicato, la legittimità, efficacia o perduranza di disposizioni amministrative o contrattuali che determinino, in via generale od in concreto, il tetto di spesa;

che nella specie – prosegue il TAR della Calabria – già secondo la prospettazione attorea il provvedimento autoritativo è stato rimosso dal giudice amministrativo, sicchè correttamente il giudice ordinario è stato investito di una domanda intesa ad ottenere la corresponsione di indennità, canoni ed altri corrispettivi in ragione dell’inefficacia sopravvenuta di un provvedimento autoritativo che ne escludeva inizialmente la debenza totale;

che il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Considerato che il giudice adito non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa, giacchè tanto la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, quanto l’art. 11 cod. proc. amm., approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, postulano, ai fini della proposizione del regolamento d’ufficio, che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente adito mediante translatio iudicii (Cass., Sez. U., 9 settembre 2010, n. 19256; Cass., Sez. U., 20 luglio 2011, n. 15868; Cass., Sez. U., 15 novembre 2016, n. 23224; Cass., Sez. U., 23 luglio 2019, n. 19892);

che nella specie il conflitto è stato sollevato dal TAR per la Calabria in difetto di una previa declinatoria della propria giurisdizione da parte del giudice ordinario;

che, infatti, il Tribunale ordinario si è limitato a dichiarare l’estinzione del procedimento dinanzi ad esso promosso per la rinuncia agli atti del giudizio da parte della società ricorrente, sicchè il Tribunale amministrativo regionale non era legittimato ad investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione della questione di giurisdizione, ma era tenuto a provvedere sulla stessa, non potendo essere considerato il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario;

che, pertanto, il regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio dal Tribunale amministrativo regionale va dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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