Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26207 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9520-2009 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COILA DI RIENSO 285, presso lo studio dell’avvocato MANUNZA

GIANFRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MELEGA ULISSE giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.A., UNI ONE ASSICURAZIONI SPA, DUOMO UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), P.D.A.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SFA (OMISSIS), (nella quale si è

fusa per incorporazione la Uni One Assicurazioni S.p.A. – già Uniass

Assicurazioni S.p.A.) in persona del suo Condirettore generale, anche

in qualità di Sostituto Sostanziale, Sig. D.P.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B,

presso lo studio dell’avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

D.A., C.S. (OMISSIS), UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA, P.D.A. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

P.D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

PAGLIARI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BORIO CLAUDIO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

D.A., C.S. (OMISSIS), UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA, DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/03/2008; R.G.N. 2029/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;

udito l’Avvocato MASSIMO PAGLIARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per accoglimento p.q.r. ricorso

principale; rigetta ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. C.S. impugna, sulla base di quattro motivi, la sentenza della Corte di Appello di Genova, depositata il 4 marzo 2008, la quale, per quanto qui rileva: a. confermando il concorso di responsabilità del C. nell’evento dannoso, ne ha elevato la misura attribuita allo stesso dal 20 al 40, avendo egli avuto la possibilità di rendersi conto della non particolare gravità dei danni conseguenti all’urto tra la sua auto e la BMW del Ca.

e quindi di valutare la doverosa opportunità di rimuovere la vettura per non creare un pericolo più che evidente per gli utenti dell’autostrada; b. ha rideterminato il danno risarcibile in Euro 31.118,64=.

1.2. P.D. e la compagnia assicuratrice sopra descritta resistono con controricorso e chiedono dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso; propongono contestualmente ricorso incidentale, rispettivamente basato su due e su un motivo. La Compagnia ha presentato anche memoria. Come disposto all’udienza del 11 maggio 2011, è stata rinnovata la notifica del ricorso al Commissario liquidatore della Compagnia europea di previdenza.

2. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e artt. 40 e 41 c.p. e chiede alla Corte se “nell’ipotesi di investimento di pedone da parte del conducente di un’autovettura, a conclusione di una manovra che lo ha visto violare le norme della circolazione relative alla velocità e alla distanza di sicurezza, e quindi perdere il controllo del proprio mezzo per poi nel procedere incontrollato tamponare un’autovettura e successivamente investire un pedone, condotte alle quali il giudice di merito ha attribuito precisa rilevanza causale colposa dell’investimento del pedone, può il giudice, senza incorrere nella violazione delle indicate norme, ritenere, sia pur gradatamente, superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente dell’autovettura e attribuire un concorso di colpa al pedone, senza dare una precisa connotazione della sua condotta, cui far seguire l’apprezzamento dell’incidenza causale di tale condotta sull’evitabilità dell’investimento da parte dell’automobilista.

3. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo rappresentato dal se la condotta del pedone C. fosse stata tale da creare l’oggettiva impossibilità dell’investimento da parte dell’automobilista, in particolare quale essa fosse stata prima dell’investimento e quale fosse la sua posizione nel momento in cui venne investito.

4. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della quantificazione del danno da lui sofferto nel sinistro in lite, nonchè errore di calcolo.

5. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 2043 e 2056 c.c., chiedendo se, in ipotesi di danno da sinistro stradale ai fini dell’integrale risarcimento del danno la somma accertata dovuta in linea capitale deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi dalla data dell’evento sino alla data del pagamento effettivo e il giudice di merito che non provveda in tal senso violi le indicate norme, secondo l’interpretazione datane da questa S.C..

6. Con il ricorso incidentale proposto in data 20 maggio 2009, il P. formula le seguenti censure: 6.1) Violazione dell’art. 2059 c.c., chiedendo alla Corte se il danno non patrimoniale possa essere liquidato dal giudice adito in assenza di prova specifica sul punto da parte del danneggiato, come semplice percentuale del danno biologico patito, distinguendo tra danno morale e danno esistenziale oppure se debba farsi preciso riferimento a fatti allegati e provati dal danneggiato e all’effettivo danno da quest’ultimo subito, senza suddividerlo in autonome categorie; 6.2) Violazione dell’art. 92 c.p.c., chiedendo alla Corte se, in causa avente ad oggetto una questione di responsabilità civile il giudice del merito debba liquidare l’eventuale compensazione delle spese di lite secondo il grado di responsabilità accertato in giudizio in capo alle parti nella causazione dell’evento lesivo o possa invece discostarsene, qualora. A suo avviso, concorrano giusti motivi ai sensi di detta norma, in relazione all’esito del giudizio.

7. Con il ricorso incidentale, proposto in data 19 maggio 2009, la compagnia assicuratrice deduce violazione dell’art. 2059 c.c. e art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, chiedendo alla Corte se in difetto di domanda specifica ed in assenza di qualsiasi prova fornita dal danneggiato, ritenuta la portata dell’art. 2050 c.c., la liquidazione del danno esistenziale da parte del giudice sia illegittima in quanto viola l’art. 112 c.p.c..

8. I motivi del ricorso principale del C. si rivelano tutti inammissibili per mancanza del momento di sintesi nei motivi secondo e terzo e per inidoneità dei quesiti formulati alla fine degli altri motivi (il primo ed il quarto), nei quali non si da conto neppure sinteticamente della fattispecie come accertata dal giudicante nè delle regole applicate dal medesimo nella sentenza impugnata, con conseguente non conferenza del quesito alle questioni rispettivamente controverse.

8.1. I quesiti, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

8.2. Invece, i motivi formulati a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nel ricorso principale sono inammissibili, dato che, anzichè essere conclusi con idonei quesiti, terminano, il primo, con una generica invocazione di controllo della valutazione dell’apporto causale della condotta dell’odierno ricorrente, negando, tra l’altro che tale apporto sia stato congruamente valutato – così rendendo palese che l’effettivo scopo della censura non è quello di prospettare un errar in indicando, ma di proporre un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze di causa, congruamente apprezzate dal giudice di appello – ed il quarto con la generica conferma di un principio di diritto, senza indicazione nè degli esatti termini della fattispecie, nè di quale sia stato il divergente principio adottato dal giudice di secondo grado. Deve ribadirsi che. nel caso di violazioni denunciate – come nella specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità; non può. pertanto, ritenersi sufficiente che i quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè anche una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece. necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass.. Sez. 2, 20 giugno 2008 n. 16941). Del resto, consistendo solo nell’indicazione del principio che si vorrebbe affermato o che si assume erroneamente applicato, essi non contengono – come si è sopra rilevato – gli altri requisiti ritenuti indispensabili per la formulazione di idonei quesiti di diritto, rappresentati dalla sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice (Cass., Sez. 3, Ord. n. 19769 del 17/07/2008, cit.). o, rispettivamente, della regola che si vorrebbe vedere applicata.

8.3. Quanto ai motivi con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, essi devono indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazionc avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa vai citazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione).

8.4. Orbene, nel caso con riferimento al secondo ed al terzo motivo, nonchè a parte del primo, con i quali vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente non ha formulato i richiesti momenti di sintesi. Difetta, pertanto, la “chiara indicazione” del “fatto controverso” e delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, indicati dall’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

9. I motivi si rivelano pertanto privi dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo. Data l’inammissibilità del ricorso principale, si rivelano inammissibili anche quelli incidentali, tardivamente proposti (rispettivamente, quello del P. il 20 maggio 2009 e quello della Compagnia il 19 maggio 2009), rispetto al termine lungo (scaduto il 19 aprile 2009) per l’impugnazione della sentenza d’appello (depositata il 4 marzo 2008). Si deve ribadire, al riguardo, che l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta “tardiva” è che essa perde efficacia se quella principale viene, come nella specie, dichiarata inammissibile (da ultimo, Cass. n. 15483/08; conf. Cass. n. 7827/90).

10. Pertanto, i ricorsi vanno dichiarali tutti inammissibili. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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