Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26206 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.19/12/2016),  n. 26206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 446-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.S., N.A., N.L.,

R.M.R., ZAGARESE ANNANI MARIA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA dei procedimenti

riuniti nn. 57919 e 57922/2010, depositato il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi depositati il 18 agosto 2010 – poi riuniti – presso la Corte di appello di Roma Z.A.M., N.A., N.S., N.L. e R.M.R. proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione del processo introdotto dinnanzi al Tribunale di Benevento, con atto di citazione notificato il 11 aprile 1994, volto ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto concluso dai germani V. con la ditta CIS, nonchè dei contratti di prestazioni professionali collegati conclusi con l’arch. Z.A.M. ed i geometri G. e N.S., giudizio ancora pendente al momento della presentazione della domanda di indennizzo.

La Corte di appello di Roma, con decreto in data 7 maggio 2014, in accoglimento del ricorso, condannava l’Amministrazione al pagamento di Euro 9.250,00 in favore di ciascuna parte ricorrente per avere il giudizio presupposto avuto una durata eccedente il termine ragionevole di dieci anni (durata complessiva di sedici anni, detratto il tempo ragionevole di sei anni per il primo grado in considerazione dei rinvii richiesti dai difensori connessi a ritardi non imputabili all’Amministrazione).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della giustizia, affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 75 c.p.c., per non avere la corte territoriale specificato rispetto ai ricorrenti N.S., in proprio, N.A., N.L. e R.M.R., quali eredi di N.G., la loro diversa posizione, anche rispetto all’indennizzo liquidato, costituiti gli eredi con comparsa depositata l’11.05.1996.

La doglianza è fondata.

E’ principio consolidato di questa Corte in tema di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, che l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure successionis, solo pro quota, per la parte eccedente la ragionevole durata del giudizio presupposto per il periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore originario, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 2983 del 2008). In altri termini, all’erede spetta l’indennizzo in quanto si tratta di diritto già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa” (Cass. n. 21646 del 2011).

Nella specie, la R., nonchè A. e N.L., non risultano essere state parti originarie del giudizio presupposto, divenute tali solo a seguito del decesso di N.G., circostanza questa che non è stata in alcun modo considerata dalla Corte d’appello, che ha indifferenziatamente determinato gli importi dell’indennizzo liquidato, pertanto in violazione di detto criterio.Del pari fondato è il secondo mezzo – con cui l’Amministrazione denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 per avere la corte di merito liquidato d’ufficio interessi con decorrenza dalla domanda, non richiesti, anzichè dalla pronuncia del decreto – giacchè dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione, consentito in questa sede, risulta che la originaria ricorrente non ha formulato domanda per gli interessi.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione, configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico.

Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. n. 2248 del 2 febbraio 2007).

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato va cassato per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese dal giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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