Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26206 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/11/2020), n.26206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29054/2015 R.G., proposto da:

la “Avis Budget Italia S.p.A.” (già “Avis Autonoleggio S.p.A.”),con

sede in Bolzano, in persona dell’amministratore delegato pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Elisabetta Nardone e

dall’Avv. Vincenzo De Nisco, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Sansoni, con studio in

Firenze, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte

Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

e

l’Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del presidente

del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dal Tribunale di Firenze il 29 aprile

2015 n. 1462, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) del 30 giugno 2020

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La “Avis Budget Italia S.p.A.” (già “Avis Autonoleggio S.p.A.”) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Tribunale di Firenze il 29 aprile 2015 n. 1462, non notificata, che, in controversia su opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie in dipendenza di plurime violazioni del codice della strada per l’importo complessivo di Euro 14.146,26, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Firenze nei suoi confronti, nonchè nei confronti delrEquitalia Sud S.p.A.”, avverso la sentenza depositata dal Giudice di Pace di Firenze il 24 maggio 2012 n. 4055. Il Tribunale di Firenze ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’Avis Budget Italia S.p.A.” non potesse far valere l’esclusione da responsabilità solidale per infrazioni al codice della strada mediante l’opposizione a cartella esattoriale e che, in ogni caso, il proprietario – locatore non rientrasse tra i beneficiari dell’esclusione prevista dall’art. 196 C.d.S.. Il Comune di Firenze si è costituito con controricorso. L'”Equitalia Sud S.p.A.” è rimasta intimata. Il controricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione ed errata applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’opposizione a cartella esattoriale fosse esperibile per far valere i soli vizi della notifica del provvedimento sanzionatorio.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 196 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che, in caso di semplice locazione, il proprietario del veicolo non potesse beneficiare dell’esclusione da responsabilità solidale con il conduttore autore della violazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie.

RITENUTO CHE:

1. Entrambi i motivi, la cui stretta connessione suggerisce la trattazione congiunta, sono infondati.

1.1 A ben vedere, essi sono legati da una questione di fondo che appare opportuno esaminare in via prioritaria, e cioè, se rAvis Budget Italia S.p.A.” (già “Avis Autonoleggio S.p.A”), che gestisce un’attività di noleggio, fosse solidalmente responsabile, o meno, delle eventuali violazioni del codice della strada commesse con le autovetture concesse in noleggio alla propria clientela.

Il thema decidendum è stato analiticamente esaminato da questa Corte in analoga vertenza tra le medesime parti (Cass., Sez. 6, 25 gennaio 2018, n. 1845 – nel medesimo senso: Cass., Sez. 6, 24 settembre 2015, n. 18988), le cui condivisibili argomentazioni possono essere richiamate anche in questa sede.

Sostanzialmente, la ricorrente sostiene che l’avere l’ultima parte dell’art. 196 C.d.S. indicato il solo locatario

(e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all’art. 84 C.d.S. (locazione di veicolo senza conducente), consentirebbe di escludere la responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo, cioè del proprietario.

Epperò, tale interpretazione non tiene conto della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l’usufruttario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

La norma non prevede il semplice locatore del veicolo, e ciò per l’evidente ragione, indicata chiaramente dal Tribunale di Firenze, dell’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore (tranne specifici accordi tra le parti) Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate.

Nè, in ragione della ratio indicata, può sostenersi un’interpretazione dell’ultima parte dell’art. 196 C.d.S., che giunga a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine.

In definitiva e per queste ragioni, deve concludersi che l’ultima parte dell’art. 196 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.

1.2 Pertanto, nel caso specifico, correttamente, il Comune di Firenze, essendo stata rilevata l’infrazione e non essendo stato individuato il conducente, provvide a notificare i verbali di contestazione alla “Avis Budget Italia S.p.A.”, proprietaria delle autovetture ed unico soggetto identificabile attraverso il pubblico registro automobilistico. La predetta società, a norma degli artt. 203 e 204-bis C.d.S., avrebbe potuto presentare ricorso al Prefetto e in quella sede avrebbe potuto rappresentare le proprie contestazioni.

In mancanza di una impugnazione in via amministrativa dei verbali, come prescritto dall’art. 203 C.d.S., comma 3, “(….) il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” e anche nelle ipotesi in cui la “Avis Budget Italia S.p.A.” avesse comunicato correttamente i nominativi dei clienti responsabili dell’infrazioni, perchè la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all’esterno, fermo restando che all’interno, nel rapporto, cioè, tra società e i propri clienti, la società, estinta l’obbligazione di che trattasi avrà diritto di regresso nei confronti del proprio cliente che ha commesso l’infrazione.

1.3 Ciò posto, considerato il vincolo legale di solidarietà che rende la proprietaria del veicolo responsabile del pagamento della sanzione per violazione del codice della strada, del tutto correttamente, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dall”Avis Budget Italia S.p.A.”, posto che le ragioni di una illegittimità delle sanzioni o di una mancata legittimazione sostanziale passiva andava proposta con l’impugnazione dei verbali e non anche con impugnazione della cartella esattoriale.

2. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

3. Nulla per le spese con riguardo all’intimata che non si è costituita nel presente procedimento.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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