Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26206 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22689-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.P. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO TARABINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della società ” F.P.” s.p.a. avverso la sentenza della C.T.R. per la Lombardia di cui in epigrafe, che ha confermato la pronuncia della C.T.P. di Milano con la quale fu accolto il ricorso proposto dalla detta società avverso l’avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali;

– la ricorrente Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese processuali e la rinuncia al ricorso in tali termini formulata è stata accettata personalmente dal legale rappresentante dalla parte intimata, con atto sottoscritto anche dal suo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306 e 390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e va disposta la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa tra le parti le spese del medesimo giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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