Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26206 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27456-2009 proposto da:

S.S. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell’avvocato GUIDI BUFFARINI GUIDO,

che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco On.le A.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,

presso lo studio dell’avvocato BIASOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO BONANNI

giusta delega in atti;

ASSITALIA SFA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale dell’amministratore delegato p.t. Avv. M.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EUR SPA GIA’ ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1049/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

R.G.N. 4106/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GUIDO BUFFARINI GUIDI;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per accoglimento 1^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stato condannato a risarcire a S. e S.A. i danni riportati a seguito dell’improvvisa caduta del ramo di un albero, sito ai bordi della (OMISSIS), precipitato a seguito di un colpo di vento sulla motocicletta di proprietà del secondo e condotta dal primo che transitava in quel punto della strada.

L’appellante contestava la propria legittimazione passiva nei confronti dei danneggiati sostenendo che quel tratto di strada era all’epoca di proprietà dell’Ente Eur, essendo entrato nel patrimonio municipale soltanto il 10 febbraio 2000 e dunque in data successiva al verificarsi dell’incidente.

In relazione a ciò sosteneva l’erroneità della sentenza nel qualificarlo come responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., del danno cagionato dalla pianta.

Chiedeva pertanto in via principale la riforma della sentenza per carenza di legittimazione passiva dell’Ente territoriale; in subordine l’esclusione di ogni sua responsabilità, trattandosi di fatto dovuto a causa di forza maggiore.

Si costituivano in giudizio S. e S.A. i quali rilevavano come l’impugnazione del Comune non riguardasse la dinamica del fatto, ma solo l’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento, se cioè la legittimazione passiva spettasse al Comune piuttosto che all’Ente Eur, donde il passaggio in giudicato della residua parte della sentenza non contestata.

Si costituiva in giudizio anche l’Eur s.p.a., già Ente autonomo esposizione Roma, per sostenere come la (OMISSIS) non avesse mai fatto parte del suo comprensorio e in subordine contestava nel merito la fondatezza e la congruità della pretesa risarcitoria dei danneggiati riconfermando comunque l’obbligo di manleva, nei suoi confronti, dell’Assitalia – Le assicurazioni d’Italia s.p.a., stante l’apposita copertura assicurativa all’uopo stipulata.

Anche detta compagnia di assicurazione si costituiva in giudizio per contestare la fondatezza delle censure mosse dal Comune alla decisione di primo grado circa la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione municipale capitolina per l’occorso, non essendovi dubbi che il sinistro si fosse verificato in territorio di pertinenza comunale. Chiedeva perciò il rigetto dell’appello principale, ovvero, nel caso di affermazione di legittimazione passiva dell’Eur s.p.a., di delimitare l’obbligazione di garanzia secondo le condizioni e i massimali di polizza.

La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello del Comune di Roma e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune in relazione alla domanda risarcitoria proposta da S. e S.A.; dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dai suddetti appellati nei confronti dell’Eur spa.

Propongono ricorso per cassazione S. e S.A. con quattro motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Roma e I.N.A. Assitalia s.p.a..

Le parti presentano memorie.

L’E.u.r. s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in tema di interesse ad impugnare e sufficienza riproposizione domande in appello”.

Secondo parte ricorrente nel caso in cui i danneggiati abbiano azionato una domanda risarcitoria nei confronti di due soggetti, ed abbiano avuto una pronuncia di condanna solo nei confronti di uno di questi, per ottenerla anche a carico dell’altro, è necessario e sufficiente che essi ripropongano le domande già formulate in primo grado, ex art. 346 c.p.c., senza dover formulare appello incidentale.

La tesi è infondata.

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass., sez. un., 24 maggio 2007, n. 12067; Cass., 29 luglio 2002, n. 11202).

Nella fattispecie in esame A. e S.S. sono risultati vittoriosi nei confronti del Comune di Roma e soccombenti nei confronti dell’E.u.r. per cui gli stessi avrebbero dovuto proporre appello incidentale condizionato per evitare il formarsi del giudicato nei confronti dell’E.u.r..

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113, 343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in tema di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed appello incidentale”.

I ricorrenti lamentano un vizio di omessa pronuncia in quanto la Corte ha ritenuto di non prendere in esame e di considerare inammissibili perchè tardive le domande formulate dai ricorrenti nella loro comparsa di costituzione e risposta in appello.

Il motivo è anzitutto inammissibile perchè il vizio di omessa pronuncia doveva essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass., 17 dicembre 2009, n. 26598; Cass., 29 luglio 2009, n. 17659).

L’appello è comunque tardivo perchè parte appellata si è costituita in cancelleria il 26 ottobre 2005, lo stesso giorno della prima udienza, mentre ai sensi dell’art. 166 c.p.c. avrebbe dovuto costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione (Cass., 20 settembre 2002, n. 13746; Cass., 16 novembre 1994, n. 9655). E comunque non vi è stata omessa pronuncia in quanto la Corte d’appello si è espressa dichiarando inammissibile la comparsa di costituzione e risposta in quanto non è stato rispettato il suddetto termine.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 334 e 343 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 in tema di impugnazione tardiva condizionata”.

Sostengono i ricorrenti che la parte vittoriosa in primo grado può proporre anche tardivamente, e in via condizionata, la propria eventuale doglianza incidentale, senza preclusione alcuna od obbligo di rispettare il termine per l’appello incidentale tempestivo.

Il motivo è infondato.

La parte che intende impugnare incidentalmente la sentenza può farlo infatti anche se il termine per l’impugnazione sia decorso e con le conseguenze di cui all’art. 334 c.p.c., comma 2, costituendosi entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, mentre nella specie i ricorrenti si sono costituiti soltanto il giorno della prima udienza di comparizione in violazione del termine di cui all’art. 166 c.p.c. per cui qualsiasi domanda incidentale proposta deve ritenersi inammissibile perchè, per quanto tardiva, non è stata tuttavia proposta nei termini di costituzione tempestiva previsti dalla legge (Cass., 5 febbraio 2000, n. 1294).

Con il quarto motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 113 e 115 c.p.c., nonchè D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, art. 4 e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in tema di legittimazione passiva ed individuazione ente proprietario strada”.

I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza in merito all’accertamento di difetto di legittimazione passiva del comune di Roma eccependo l’errore essenziale nell’esame dei documenti allegati al processo.

II motivo è anzitutto non autosufficiente in quanto fa riferimento ad una serie di documenti il cui contenuto non è adeguatamente illustrato mediante la sola lettura del ricorso.

E dovrebbere essere comunque rigettato in quanto incentrato su profili di merito che non possono essere esaminati in questa sede, avendo l’impugnata sentenza congruamente motivato la decisione adottata.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in favore di ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA