Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26204 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5732/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO MICULAN, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del curatore

fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RENATO PASTORELLI, giusta procura

a margine del contoricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa il 23/10/2014 e depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 21 gennaio 2015 che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza n. 132/14 con la quale il Tribunale di Treviso, revocata L. Fall., ex art. 173, l’ammissione della società stessa al concordato preventivo, ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del Pubblico Ministero;

che resiste con controricorso la Curatela del Fallimento della società ricorrente;

considerato che con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per erronea applicazione del combinato disposto della L. Fall., artt. 6 e 7, art. 70 c.p.c. e R.D. n. 12 del 1941, art. 70, con il secondo ed il terzo si denuncia la violazione della L. Fall., art. 173, nonchè vizio di motivazione, rispettivamente in relazione alla mancanza di danno per i creditori derivante dagli atti compiuti e alla assenza dell’elemento soggettivo della frode;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare privo di fondamento;

che, da un lato, la corte veneziana ha escluso che la formulazione da parte del Procuratore Generale delle proprie conclusioni nel senso dell’accoglimento del reclamo avverso la sentenza di fallimento (sul presupposto che siano assenti gli atti di frode) possa intendersi quale rinuncia o desistenza dalla richiesta precedentemente espressa dal Pubblico Ministero presso il tribunale a norma della L. Fall., art. 173, comma 2 e tale statuizione non pare fatta oggetto di specifica censura nella illustrazione del motivo; dall’altro, pur prescindendo dall’approfondire il tema dei limiti di ammissibilità di una desistenza da parte dell’Ufficio di Procura, pare comunque decisivo nella specie l’orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. Sez. 1 n. 8980/16; n. 21478/13) secondo cui la desistenza o rinuncia rilasciata (come nella specie) in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca del fallimento;

che, quanto al secondo o terzo motivo, la corte veneziana ha, con riguardo alla riscontrata sussistenza delle condizioni per la revoca previste dalla L. Fall., art. 173, confermato – a seguito di ampia e puntuale ricognizione – le valutazioni compiute dal tribunale, secondo cui i fatti scoperti dal commissario giudiziale – non essendo stati indicati nella domanda di concordato preventivo, neppure dopo la richiesta di chiarimenti espressa dal tribunale – e da questo denunciati nella propria relazione, hanno per la gran parte rilievo penale (avendo realizzato distrazioni, pagamenti preferenziali, vantaggi illeciti per alcuni terzi, creditori o non), hanno comportato oggettivamente una consistente (tra i 3 e i 4 milioni di Euro) riduzione del patrimonio che il debitore ha messo a disposizione dei creditori, e sono avvenuti in prossimità della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, taluni pochi giorni prima, tutti quando era ormai da tempo manifesto lo stato di insolvenza;

che, quanto alla violazione del disposto della L. Fall., art. 173, la corte di merito non pare essersi discostata dall’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1 n. 12533/14; n. 23387/13; n. 13817/11) secondo cui, ai fini della revoca dell’ammissione al concordato, rilevano gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorchè annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell’ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l’accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per il soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo, come i pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato;

che, quanto ai vizi di motivazione, l’illustrazione dei due motivi di ricorso non pare contenere l’indicazione specifica di fatti storici discussi dalle parti e decisivi dei quali la corte distrettuale abbia omesso l’esame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile), le critiche nei riguardi della motivazione apparendo piuttosto dirette ad ottenere una nuova valutazione complessiva del merito della controversia, estranea alla verifica di legittimità.

Ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria di parte ricorrente, sentito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, basate tra l’altro su consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, cui la ricorrente replica evidenziando in memoria profili soggettivi non conducenti a diverse conclusioni.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA