Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26204 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 18/11/2020), n.26204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26085 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cuì uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.S., titolare dell’omonima azienda agricola,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Filippo Vinci, elettivamente domiciliato in

Roma, via Taranto, n. 90, presso lo studio dell’Avv. Luciano Natale

Vinci;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, n. 94/1/2013, depositata in data 9

aprile 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 giugno

2020 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a A.S. un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2005, con il quale era stata ritenuta non detraibile l’Iva di cui alla fattura di acquisto emessa dalla General Tractor s.r.l. avente ad oggetto un bene già ceduto da contribuente, in quanto relativa a operazione oggettivamente inesistente; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Matera; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha parzialmente accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’operazione di vendita e successiva retrovendita era legittima con la conseguenza della non debenza dell’Iva in quanto si compensa, trattandosi di importo identico nella vendita e nell’acquisto; l’appello doveva essere parzialmente accolto, dichiarando non dovuta l’Iva relativa alla fattura emessa dal General Tractor s.r.l. e rigettando, per il resto, l’appello;

avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito A.S. depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disattesa l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso in quanto privo della procura speciale rilasciata a difensore iscritto nell’apposito albo, tenuto conto del costante orientamento di questa Corte (Cass. civ., 30 gennaio 2020, n. 2147; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2005, n. 23020) secondo cui “In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura “ad litem”, che trova fondamento nellmintuitus fiduciae” e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale”;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, dell’art. 132, c.p.c., e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., per avere omesso di motivare sui punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto sulla cui base ha ritenuto di rigettare l’appello, risolvendosi in una motivazione apparente;

il motivo è fondato;

questa Corte ha più volte precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016 n. 22232);

in sostanza, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione della sentenza, è necessario che la pronuncia consenta di individuare mediante quale procedimento logico il giudice è pervenuto alla decisione, il che postula l’indicazione degli elementi da cui viene tratto il convincimento nonchè la loro disamina logica e giuridica, poichè solo in tal modo è possibile procedere al controllo delle ragioni che sono poste a fondamento della decisione;

con riferimento al caso di specie, è pacifico tra le parti che la questione di fondo della controversia aveva avuto riguardo alla inesistenza oggettiva della vendita di attrezzature usate dalla ditta A.S. alla General Tractor s.r.l. nonchè alla successiva operazione di acquisto delle stesse da Genercredit s.p.a., in quanto ritenute simulate;

rispetto, quindi, alla questione della legittimità della pretesa dell’amministrazione finanziaria, prospettata in sede di giudizio di appello dall’Agenzia delle entrate a seguito dell’accoglimento del ricorso da giudice di primo grado, il giudice del gravame ha ritenuto legittima “la motivazione dell’operazione e il percorso seguito per l’attuazione del contratto di vendita/controvendita”, sicchè, di conseguenza, l’Iva non è dovuta “in quanto si compensa, trattandosi di importo identico nella vendita e nell’acquisto”;

invero, l’affermazione della legittimità dell’operazione è stata meramente enunciata dal giudice del gravame, senza alcuna specifica indicazione delle ragioni e del percorso logico giuridico seguito al fine di pervenire alla suddetta conclusione, con la conseguenza che la motivazione della pronuncia censurata è da considerarsi apparente, priva dei requisiti di cui all’art. 132 c.p.c.;

nè può rilevare il successivo passaggio argomentativo relativo alla compensabilità dell’Iva, in quanto, da un lato, lo stesso non ha costituito il fondamento decisorio su cui si è basata la valutazione di legittimità della pretesa, ma solo la conseguenza della ritenuta legittimità dell’operazione e, d’altro lato, non appare conferente con la questione devoluta al giudice del gravame e sul quale lo stesso era tenuto a pronunciare: cioè se, al di là del profilo formale delle operazioni, sussistessero i presupposti per ritenere le stesse oggettivamente inesistenti in quando fondate su contratti simulati, stipulati al solo fine di creare la situazione giuridica di apparenza del trasferimento della proprietà del bene;

nè possono essere seguite le considerazioni espresse dal controricorrente al fine di contestare la fondatezza del presente motivo di censura;

parte controricorrente, invero, fa richiamo al contenuto della sentenza del giudice di primo grado e, sotto tale profilo, evidenzia che i passaggi fondamentali delle sentenze precedenti senz’altro neutralizzano il lamentato difetto di motivazione, sicchè, “se, quindi, si leggono le motivazioni nella sentenza emessa dalla C.T.R. dopo aver letto le motivazioni della precedente decisione della Comm. Trib. Provinciale, il cui provvedimento è comunque l’antecedente logico-giuridico della intera vicenda processuale (…) non può che ritenersi incensurabile l’operato svolto – sia nel diritto sia nel merito – dalla C.T. Regionale”;

l’assunto non può essere condiviso, in quanto postula che la esistenza della motivazione della decisione del giudice del gravame possa essere risolta mediante il confronto con la motivazione del giudice di primo grado;

è ben vero che la sentenza del giudice di appello può essere motivata per relationem, facendo riferimento alla sentenza del giudice di primo grado, purchè, tuttavia, il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass. civ., 23 settembre 2019, n. 18754);

nella fattispecie, non solo il giudice del gravame non ha in alcun modo fatto richiamo alla pronuncia di primo grado, ma, anzi, secondo quanto risulta dalla esposizione in fatto della sentenza censurata, il giudice di primo grado avrebbe dato ragione alla linea difensiva dell’amministrazione finanziaria, avendo accertato la natura simulata dell’operazione;

il confronto, dunque, tra il contenuto della sentenza di primo grado e quella del gravame, tenuto conto del complessivo tenore della sentenza valutato alla luce sia dell’esposizione in fatto che della motivazione, non può essere compiuto nel senso, voluto dalla controricorrente, di sostanziale condivisione della pronuncia censurata con il ragionamento già compiuto da giudice di primo, prospettandosi, invece, in termini assolutamente contrapposti;

l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, per non avere pronunciato sui motivi di appello prospettati dalla ricorrente; nonchè del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, per non avere riconosciuto la legittimità della pretesa dell’amministrazione finanziaria fondata sulla inesistenza oggettiva delle operazioni;

in conclusione, è fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, con conseguente cassazione della pronuncia censurata e rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la pronuncia censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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