Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26203 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11541/2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo

curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PENSATO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO LUCONI, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIAN PAOLO

BARAZZONI, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4171/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 09/10/2016 e depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Francesco Pensato, per la parte ricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame da esso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale di Monza aveva rigettato la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, di declaratoria di inefficacia di una serie di rimesse effettuate dalla (OMISSIS) s.p.a. in bonis durante il periodo sospetto su conto corrente intrattenuto presso filiale della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.;

che l’intimata Banca resiste con controricorso;

considerato che con i due motivi il Fallimento denuncia la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la corte distrettuale avrebbe compiuto una erronea valutazione degli elementi indiziari nel pervenire ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla Banca, avendo considerato che i bilanci della società e gli estratti conto prodotti dallo stesso Fallimento fossero inidonei a fornire prova di detta condizione soggettiva;

ritenuto che entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, appaiono inammissibili in quanto le doglianze in essi prospettate relative alla violazione di norme di diritto sembrano risolversi in una mera contestazione delle valutazioni espresse dal giudice del merito e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento del materiale probatorio, laddove, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che come tale sfugge al controllo di legittimità, salvo il vizio di motivazione (cfr. ex multis: Cass. nn. 8827/11, 2557/08, 21745/06, 1216/06, 2431/04, 298/82, 27/82);

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria di parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione alla stregua della giurisprudenza ivi richiamata. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso, le cui censure, incongruamente rubricate sotto forma di violazione dei principi astratti di legge regolanti la prova per presunzioni, si risolvono nella critica della valutazione compiuta in concreto dal giudice di merito, sindacabile in questa sede di legittimità solo per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, omesso esame qui neppure dedotto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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