Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26203 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 18/11/2020), n.26203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

s ricorso 16196-2CI3 preposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCAIURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2012 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente reagiva avverso la cartella di pagamento con cui venivano ripresi a tassazioni gli oneri corrisposti quali contributi obbligatori per i consorzi di bonifica, ritenendoli spesa non deducibile.

Affermava infatti il contribuente trattarsi di spesa deducibile a mente dell’art. 10 TUIR.

L’Ufficio replicava che la deduzione era normativamente sottoposta alla condizione che i predetti oneri non siano già deducibili previamente in sede di determinazione del reddito dominicale, diversamente opinando si arriverebbe ad una doppia deduzione: in sede di individuazione del reddito dei terreni e, poi, in sede di pagamento dei contributi consortili. Secondo l’Ufficio gli estimi già tengono conto degli obblighi consortili, quindi i relativi contributi non possono essere ulteriormente portati a deduzione.

La CTP rigettava il ricorso, ma era riformata dalla CTR ove riteneva che l’eventuale aggiornamento degli estimi operato nel 1984 non potesse ritenersi valido anche per l’anno di imposta 2005 che qui occupa e che, in ogni caso, il contributo consortile è variabile anno per anno, mentre gli estimi sono rimasti fissi tra il 1984 ed il 2005.

Ricorre l’Ufficio con due motivi, mentre è rimasto intimato il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi.

1. Con il primo motivo si propone censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione art. 10 TUIR, comma 1 e art. 28 TUIR, comma 2 (come vigente all’epoca dei fatti). Infatti, la deducibilità degli oneri dei consorzi è condizionata alla mancata deduzione in sede di determinazione del reddito e le tariffe d’estimo del 1984 tengono conto, mediante il meccanismo della tariffa derivata, anche delle spese per opere permanenti di difesa, scolo, bonifica ed irrigazione.

La CTR non poteva ritenere apoditticamente vetuste le tariffe del 1984, atteso che in base all’art. 28 TUIR (come vigente ratione temporis) la revisione censuaria si attua quando ne venga ritenuta l’esigenza, con apprezzamento amministrativo sottratto alla cognizione del giudice tributario.

Questa Corte, in fattispecie identiche a quella in esame (sentenze n. 10552/2011 e n. 4788/2011 e n. 18747/2014), ha affermato il principio, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, secondo cui in tema di Irpef, la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. a), (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto, con la stessa numerazione, dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione, questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui al cit. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 25 – secondo cui “il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno” – ed al R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 97 per il quale le spese “relative alle opere di difesa, scolo e bonifica (…) di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe”, in base ai precedenti artt. 95 e 96, “ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate”) – con la conseguenza che, avendo l’inclusione dei contributi “de quibus” nella ordinaria determinazione delle tariffe d’estimo natura di eccezione alla “regola”, la stessa deve essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata e, quindi, dall’ente impositore che neghi la deducibilità di tali spese dal reddito complessivo per avvenuta considerazione nella tariffa d’estimo applicata allo specifico terreno”.

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si propone censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione L. n. 663 del 1996, art. 3, comma 50, per aver la CTR operata una propria valutazione di merito sulla rilevanza degli estimi catastali, rispetto alla valenza ex lege fissata con gli aggiornamenti automatici indicati dalla normativa citata.

Gli estimi catastali hanno valenza legale, in ragione del superiore principio della certezza dei valori di imponibilità fiscale, a garanzia del pubblico interesse nell’esatta percezione delle imposte ed a pari gararizia dell’interesse privato al rispetto del principio di capacità contributiva, il legislatore avendo sottratto la materia all’equitativa discrezionalità dell’Amministrazione impositiva o del giudice di merito. Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza qui allo scrutinio, sicchè il motivo è fondato.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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