Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26203 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25644/2011 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MARTIRE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZ7A DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DIREZIONE

PROVINCIALE DI VARESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 132/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata li 20/1C/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che:

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso con cui C.A. aveva impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione per la registrazione dell’atto di compravendita avente ad oggetto un terreno del quale l’Ufficio innalzava il valore rispetto a quello dichiarato nell’atto;

che la contribuente aveva impugnato anche il diniego di rimborso di quanto versato in eccesso, in sede di autotassazione, per la dichiarazione di successione del marito, A.G., presentata il 21/11/2005, affetta da errore circa il valore attribuito al cespite ereditario, il predetto terreno, sito nel Comune di (OMISSIS), alienato in data 2/8/2006 per Euro 180.000,00, errore peraltro emendato (Euro 100.000,00) mediante dichiarazione integrativa;

che il Giudice di appello riteneva legittimo l’operato dell’Ufficio in quanto il valore (Euro 200.000,00) dell’immobile indicato nella dichiarazione integrativa non poteva essere preso in considerazione perchè faceva riferimento ad una risalente perizia di parte, e la stessa dichiarazione integrativa era stata proposta oltre il termine annuale dall’apertura (16/1/2005) della successione;

che l’Agenzia delle Entrate, in questa fase, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente, con il primo motivo di cassazione, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 2000, art. 33, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 346 del 2000, art. 34, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1, per aver il Giudice di appello basato la decisione su un unico elemento di valutazione del terreno de quo, e per aver ritenuto preclusa al contribuente la possibilità di rettificare la dichiarazione di successione, affetta da errore riconoscibile commesso dal dichiarante, ricadente sulla determinazione della base imponibile, anche dopo la scadenza del termine annuale; con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113,115 e 116 c.p.c., per aver il Giudice di appello trascurato una serie di documenti offerti a sostegno della tesi difensiva del contribuente, ed in grado di confutare la tesi dell’Ufficio, priva di concrete basi probatorie; con il terzo motivo, violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, omessa motivazione in ordine alla ritenuta congruità del valore venale attribuito al bene, per non aver il Giudice di appello operato alcuna analisi del materiale probatorio acquisito agli atti di causa;

che la contribuente, con memoria depositata il 31/5/2018, ha esposto: che l’Ufficio ha rettificato in Euro 396.000,00 il valore del cespite dichiarato nel sopra ricordato atto di compravendita, a rogito del notaio N., proprio sulla scorta di quello erroneamente indicato nella originaria dichiarazione di successione; che il contenzioso giudiziario avente ad oggetto il relativo atto impositivo è stato definito dalla CTR di Milano, con la sentenza n. 75/36/2010, depositata il 23/7/2010, passata in giudicato, che ha riconosciuto la sussistenza dell’errore commesso dalla C., in sede di dichiarazione di successione; che riguardo al cespite de quo, l’Ufficio, in autotutela, ha provveduto all’annullamento dell’impugnato avviso di rettifica, allo sgravio della emessa cartella esattoriale, ed alla cancellazione della ipoteca a suo tempo iscritta, come da documentazione versata in atti;

che, pertanto, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, essendo di fatto cessata la materia del contendere;

che, constatato quanto sopra, e sul rilievo che è quindi venuta meno la pretesa avanzata dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere “con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti” (cfr., Cass. n. 19533 del 2011; n. 9753 del 2017);

che le spese processuali possono essere compensate tra le parti valorizzandosi la spontaneità del comportamento dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, l’esito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA