Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26203 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14237-2009 proposto da:

D.L.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PISINO 93 H, presso lo studio dell’avvocato

MARIO PERILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAVIELE ELIO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE PROVINCIE 114/B/23, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MANFELLOTTO RAFFAELE giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

D.L.S. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1261/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2009; R.G.N. 5997/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per riunione dei ricorsi, rigetto

ricorso principale assorbito ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 770/04, accolse l’opposizione di F.G. avverso due esecuzioni ai suoi danni intraprese con pignoramenti presso il terzo INPS da D.L.S., la prima in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. in data 22.10.90 e munita di formula esecutiva in data 6.3.03, la seconda in base ai titoli cambiari di cui il D. era portatore e posti a fondamento dell’originaria procedura esecutiva. In particolare, fu ritenuto prescritto il diritto basato sull’azione cambiaria per decorso del termine triennale di cui all’art. 94 Legge Camb. e fu esclusa la legittimazione del pignorante.

1.2. Sul gravame interposto dal D., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1261/09 pubbl. il 19.3.09, ha – da un lato – ritenuto che l’effetto interruttivo permanente non termina con l’ordinanza di assegnazione, ma si protrae fino alla realizzazione del credito o, in mancanza, al momento in cui questa risulta certamente non conseguibile; e – dall’altro lato – ritenuto non provata la legittimazione del preteso creditore cambiario, non avendo questi mai depositato gli originali dei titoli e potendo gli stessi naturalmente avere circolato nel lungo intervallo temporale fino a quel momento trascorso; con la conseguenza che, neppure potendo valere l’ordinanza di assegnazione quale autonomo titolo esecutivo, la sentenza di primo grado ha meritato conferma, sia pure in forza di motivazione in parte diversa.

1.3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre il D., affidandosi a due motivi ed a sette successivi e separati quesiti; resiste con controricorso, dispiegando peraltro ricorso incidentale condizionato articolato su di un motivo e relativo quesito, il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorrente impugna la gravata sentenza con due motivi :

2.1. un primo, di “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per la contemporaneità dell’affermazione del diritto di agire in via cambiaria ed al contempo per l’esclusione della legittimazione attiva in capo ad essa ricorrente;

2.2. un secondo, di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto … in riferimento agli artt. 474, 480, 488, 491, 492, 543, 553 e 616 c.p.c., art. 2928 c.c., R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, artt. 94 e 95, artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c.”, per omessa considerazione della sussistenza di validi titoli esecutivi.

3. Lo stesso ricorrente conclude il ricorso, dopo avere illustrato i detti due motivi e senza alcuna evidente connessione degli uni con gli altri, formulando sette amplissimi quesiti, coi quali ha – così qui quelli potendosi riassumere – chiesto:

3.1. di stabilire che il creditore, che abbia agito in via cambiaria con pignoramento presso terzi concluso con ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. non seguita però dal soddisfacimento del credito, conserva l’azione cambiaria, essendo quel provvedimento valso ad interrompere la prescrizione in suo favore ed a riconoscergli la qualità di creditore;

3.2. di stabilire l’erroneità dell’esclusione della qualità di creditore in mancanza della pure doverosa acquisizione di ufficio del fascicolo della procedura esecutiva che contiene i titoli e dinanzi al precetto che ne riporta la trascrizione;

3.3. di stabilire la sufficienza, ai fini della legittimazione, della precedente azione esecutiva;

3.4. di rilevare la contraddittorietà del contemporaneo riconoscimento del diritto ad agire in via cambiaria e del difetto di legittimazione attiva;

3.5. di stabilire l’errore della Corte territoriale nel ritenere prodotti soltanto fotocopie del recto dei titoli, pur essendo stati versati in atti gli originali ed il precetto a base del pignoramento con cui si era incardinata l’esecuzione;

3.6. di rilevare la contraddittorietà dell’affermazione del difetto di legittimazione, nonostante questa si dovesse ricavare dall’avere il creditore promosso la procedura esecutiva;

3.7. di stabilire l’erroneità del dubbio sul possesso dei titoli, atteso l’avvio stesso della procedura esecutiva.

4. Dal canto suo il F.:

4.1. eccepisce l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso per mancata corrispondenza dei quesiti ai motivi, che peraltro esamina tutti partitamente per sostenerne l’inammissibilità e l’infondatezza;

4.2. dispiega comunque ricorso incidentale “per la … ipotesi di accoglimento anche parziale, (scil: di quello principale) lamentando errata e falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ. in relazione all’art. 2945 cod. civ. e con riguardo ad un’errata qualificazione dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., per poi concludere con il seguente quesito: se l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., anche laddove riguardi crediti non immediatamente esigibili, costituisca atto conclusivo della procedura esecutiva equipollente al giudicato di cui all’art. 2945 c.c., comma 2 e, come tale, comporti il nuovo decorso della prescrizione del credito azionato;

4.3. dopo avere notificato il 20-21 luglio 2009 il controricorso contenente il ricorso incidentale, lo deposita in Cancelleria però solo il 19.9.09.

5. Alla fattispecie, una volta riuniti i ricorsi, si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.:

5.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima;

5.2. e, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità, i quesiti relativi alle doglianze diverse da quella di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.:

5.2.1. non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420);

5.2.2. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

5.2.3. sono pertanto tali da comportare l’inammissibilità del motivo nel caso in cui manchi anche una sola delle suddette indicazioni (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

5.3. mentre, quanto ai momenti di sintesi o di riepilogo per il vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione; tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 16 luglio 2007, n. 16002).

6. In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame:

6.1. i quesiti formulati dal ricorrente in ordine ai profili di violazione di legge sono inammissibili per la mancata corrispondenza degli stessi al contenuto dei motivi, per la loro organizzazione su complesse proposizioni avvinte da vincoli di parafassi e sintassi non lineari, per la commistione inestricabile di profili di fatto e di diritto;

6.2. le doglianze di contraddittorietà della motivazione sono inammissibili e comunque infondate: sotto il primo profilo, il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza, non indicando in quali atti o passaggi dei singoli gradi di merito ciascuna di quelle – ad esempio e per tutte, quelle della possibilità di acquisire di ufficio il fascicolo dell’esecuzione per verificare se in esso vi fosse un valido titolo esecutivo – sia stata dispiegata, nè trascrivendo i medesimi; sotto il secondo, già in astratto – ed a prescindere dai seri dubbi sulla correttezza della formulazione – può riscontrarsi che esse non tengono conto dell’ontologica differenza tra titolarità del diritto e legittimazione attiva, sicchè è tutt’altro che contraddittorio disquisire sull’astratta sussistenza del primo e poi valutare se la prova in concreto del secondo sia stata fornita.

7. Peraltro, il ricorso incidentale è improcedibile, visto che è stato depositato in cancelleria soltanto in data 19 settembre 200 9 e quindi, non applicandosi la sospensione del termine alle opposizioni esecutive nemmeno in fase di gravame, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, imposto a pena di improcedibilità appunto dall’art. 369 cod. proc. civ.; infatti, tale sanzione si applica – per antico insegnamento: per tutte, v. Cass. 15 giugno 1981, n. 3878 – anche di ufficio pure al ricorso incidentale (in termini, per la mancanza del deposito, da ultimo v. Cass. 16 gennaio 2007, n. 840, ovvero Cass. Sez. Un. 15 luglio 2009, n. 16503.

8. L’inammissibilità del ricorso principale e l’improcedibilità di quello incidentale integrano un giusto motivo di compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed improcedibile quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA