Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26202 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 28/09/2021), n.26202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4988/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Sacconi n. 19, presso lo

studio dell’Avv. Vincenzo Iannelli, rappresentata e difesa dall’Avv.

Maurizio Molfini;

– ricorrente –

contro

P.G., con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n.

97, presso lo studio dell’avvocato Maria Grazia Affatato,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Laudante;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

P.G., con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n.

97, presso lo studio dell’avvocato Maria Grazia Affatato,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Laudante;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Equitalia Sud S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6976/31/15, depositata il 13 luglio 2015,

della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio

dell’8 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 6976/31/15, depositata il 13 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da P.G. avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria eseguita in relazione al debito del contribuente rinveniente da cartelle esattoriali notificate per il pagamento dell’imposta di registro, e della Tarsu, dovute relativamente agli anni 1998 e 1999;

– il giudice del gravame ha ritenuto che:

– secondo dicta giurisprudenziali, l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi nulla in difetto, così come nella fattispecie, di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale dietro preventiva comunicazione al contribuente dell’intenzione di procedere a detta iscrizione;

– lo stesso credito, in funzione del quale l’agente della riscossione aveva proceduto ad iscrizione ipotecaria, doveva, ad ogni modo, ritenersi estinto per prescrizione, in quanto “pur a voler applicare il più lungo termine decennale di prescrizione, conseguente all’omessa tempestiva impugnazione delle cartelle in questione… non può che addivenirsi alla declaratoria di prescrizione del credito portato dalle suddette cartelle, atteso l’avvenuto maturarsi del termine di prescrizione decennale, non risultando depositato alcun atto interruttivo del predetto termine”;

2. – Equitalia Sud S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– P.G. resiste con controricorso e articola un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente Equitalia Sud S.p.a., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 5 e 6, ed al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deducendo, in sintesi, che, – garantito, nella fattispecie, il diritto di informazione del contribuente dietro notifica degli avvisi di mora e delle cartelle di pagamento, – non era dovuta alcuna preventiva comunicazione in ordine all’impugnata iscrizione ipotecaria che, peraltro, rispondeva a finalità di natura meramente afflittiva;

1.1 – il controricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce un motivo di ricorso incidentale denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto del difetto di motivazione della gravata sentenza sul capo di pronuncia recante compensazione delle spese dei gradi di merito;

2. – il motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto non involge, – censurando la ricorrente (solo) il capo della pronuncia relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, – la (pur) rilevata estinzione, per prescrizione, dei crediti iscritti a ruolo ed in relazione ai quali la stessa iscrizione ipotecaria era stata eseguita;

– in disparte, allora, la stessa infondatezza della censura, rispondendo il decisum impugnato alla giurisprudenza della Corte, alla cui stregua l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa (v. Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 novembre 2019, n. 30534; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5577), – rileva nella fattispecie, come la Corte ha statuito con risalente indirizzo, che “il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti”, così che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293);

3. – anche il motivo di ricorso incidentale è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso, considerato che, – diversamente da quanto assume il controricorrente, – la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali è stata dal giudice del gravame espressamente correlata alla “parziale fondatezza dei motivi impugnatori”, essendo stato, difatti, disatteso il motivo di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria concernente la “nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali”, e ritenuto inammissibile, per novità, uno dei motivi di appello (pur) proposti;

4. – le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza, e va dato atto che nei confronti dei ricorrenti sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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