Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26202 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2475-2014 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS.

PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MAURO,

rappresentato e difeso da sè medesimo, ai sensi dell’art. 86

c.p.c.;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, emesso il 20/11/2013 e

depositato il 11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Piera Attasi (delega Avvocato S.A.), per

la parte controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione del decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta dall’avvocato S.A. per l’ammissione, negata dal giudice delegato, di crediti dedotti per attività professionale svolta in favore della società poi fallita;

che l’intimato S.A. resiste con controricorso;

considerato che l’opposizione è stata in parte accolta per avere il tribunale, tra l’altro, ritenuto provata dall’opponente l’avvenuta interruzione della eccepita prescrizione dei crediti azionati, salvo che per uno di essi per il quale il tribunale non ha ritenuto sussistente in atti tale prova, neppure all’esito del giuramento deferito dall’opponente al Curatore;

che l’unico articolato motivo di ricorso denunzia la violazione di norme di diritto (art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c.) nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, deducendo: a)che il tribunale avrebbe errato nel valutare un fax (attraverso cui si comunicava una missiva datata 11.04.2011) idoneo a provare l’avvenuta interruzione della prescrizione triennale non considerando che il documento era stato prodotto in fotocopia – che la difesa della Curatela avrebbe prontamente contestato -, e che mancava idonea prova della sua comunicazione alla società poi fallita (il rapporto di trasmissione del fax, in atti, doveva ritenersi riferito all’invio di altro documento,ed in ogni caso risultava inviato a persona fisica non legittimata a rappresentare la società); b) che il tribunale, sostituendosi alla parte, avrebbe ammesso di sua iniziativa il giuramento de scientia da parte del Curatore in luogo del giuramento decisorio oggetto della richiesta di parte opponente, interpretando inoltre erroneamente le risultanze del giuramento reso;

ritenuto che l’articolato motivo di ricorso appare in parte infondato, in parte inammissibile: infondato per la denuncia di violazione di norme di diritto, inammissibile per quella di omessa motivazione;

che, sotto il primo profilo, dovrebbe rilevarsi come nè l’art. 2697 c.c., e neppure gli artt. 115 e 116 c.p.c., regolino la valutazione in concreto delle risultanze delle prove acquisite, che appare oggetto delle censure esposte in ricorso; quanto poi alla accennata (ma non rubricata) denuncia di violazione dell’art. 2719 c.c., essa pare inammissibilmente priva di indicazioni circa il dove e come sia stata specificamente contestata dalla Curatela la conformità all’originale della copia del fax in questione;

che, sotto il secondo profilo, l’attività valutativa della prova acquisita può (cfr. ex multis Cass.n.15107/13) essere oggetto di censura a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, entro però i limiti dettati da tale norma (nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, entrata in vigore in data anteriore al deposito del provvedimento qui impugnato), limiti che non appaiono rispettati nel ricorso in esame, atteso che la denuncia di omesso esame di alcuni elementi del fax e del relativo rapporto di trasmissione – dei quali peraltro non risulta si sia discusso dinanzi al tribunale – pare risolversi in una implicita sollecitazione ad un riesame nel merito della valutazione, estraneo alla verifica di legittimità consentita a questa Corte (cfr. ex multis: Cass. n.101/15; n.8023/09; n. 1216/06); analoghe considerazioni sembrano doversi svolgere con riguardo alle critiche rivolte in ricorso alla ammissione e valutazione del giuramento relativamente al credito poi dichiarato prescritto, che del resto non paiono essere validamente sostenute da un interesse della Curatela, la quale non pare avere interesse ad impugnare un provvedimento nella parte a sè favorevole;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentiti la parte resistente ed il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.500,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA