Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26202 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 18/11/2020), n.26202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14138-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato lo ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 240/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 20/11/2012;

udita la relazione de causa svolta nella camera di consiglio dei

06/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La questione attiene ad accertamento su risultanze di movimentazione di conti correnti.

Il contribuente era infatti segnalato per aver sostenuto negli anni di imposta 2005 e 2006 spese rilevati rispetto al reddito dichiarato.

Più specificamente, per l’anno 2005 risultavano investimenti all’estero per oltre Euro 225.000,00, a fronte di un reddito dichiarato di poco più di Euro 6.000,00; nel 2006 gli investimenti su fondi pensione ed assicurativi erano stati per oltre Euro 100.000,00, mentre il reddito esposto era risultato pari a zero. Nello stesso anno, assieme al coniuge aveva stipulato mutuo per acquisti immobiliari pari ad oltre Euro 690.000,00, oltre a muto già contratto.

2. Ne derivavano riprese a tassazione avversate dal contribuente che affermava disporre nei conti correnti di ingenti somme, in quanto affidategli dai clienti nella sua qualità di promotore finanziario.

La CTP rimodulava la ripresa a tassazione, accertando – tra l’altro – che la sig. Ca. aveva affidato al contribuente Euro 1.504.143,00, ma che tale operazione non poteva essere considerata a titolo gratuito, sia per l’attività professionale del contribuente, sia per la denuncia della stessa Ca. di aver ecceduto il mandato, per truffa e di appropriazione indebita. La CTP ricavava una redditività professionale del 10% da tale operazione.

Appellava l’Ufficio perchè la CTP argomentava sui movimenti riferibili al rapporto con la sig.a Ca. e su questi solo fissava la ripresa a tassazione per il 2005 ed il 2006. A tutto considerare, quei movimenti riguardavano Euro 872.000,00 a fronte di complessivi movimenti per Euro 2.488.173,00 di cui alle riprese a tassazione. La parzialità dell’indagine non poteva esitare in una complessiva rimodulazione per il biennio. Restava intimato il contribuente.

La CTR rigettava l’appello ritenendo condivisibile l’operato del primo giudice circa il rapporto con la sig.a Ca., mentre riteneva non provate le ragioni dell’Ufficio tese a scardinare gli ulteriori movimenti, segnatamente quelli relativi ai compensi pagati al contribuente dal Kevios Consultig in ragione dell’intercorso rapporto di lavoro.

Ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi a due motivi, mentre resta intimato il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi:

1. Con il primo motivo si propone censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione art. 346 cit. codice. La CTP avrebbe considerato solo i movimenti riferibili ai rapporti con la sig.a Ca.’ e su quelli fissato – per l’intero – la ripresa a tassazione delle due annualità. Ma nulla aveva detto circa i rapporti con Kevios Consulting. Nè il la censura era stata ripresa in appello dal contribuente, che era rimasto intimato. Ne consegue che la CTR ha considerato e giudicato su ciò che non le era stato devoluto ed è intervenuta avvallando e rinforzando la motivazione della CTP introducendo il tema della Kevios ed in questo senso correggendo la motivazione e rigettando l’appello dell’Ufficio.

Il motivo assolve all’onere l’autosufficienza e, dall’esame degli atti, risulta fondato.

2. Con la seconda censura si lamenta vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2. La CTR ha violato i principi in tema di prova e, segnatamente, in tema di presunzioni ove la legge prevede che siano soggette a tassazione le operazioni bancarie qualora il contribuente non dimostri che si tratti di operazioni fiscalmente neutre per avervi già assolto gli oneri fiscali, oppure di operazioni neutre perchè non imponibili a fini IVA.

Ed infatti, questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di affermare che L’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto valido l’avviso di accertamento emesso sulla base dei dati risultanti da versamenti e prelevamenti su conti correnti bancari dal 1997 al 2001, da cui emergeva, fino a prova contraria, la prosecuzione di un’attività d’impresa che, iniziata già prima del 1997, era cessata solo con la vendita dell’azienda nel 2001, pur non avendo il contribuente dichiarato redditi d’impresa dal 1997 al 2001: cfr. Cass., V, n. 5135/2017, in termini anche Cass., V, n. 21132/2011).

Di tale principio ha fatto malgoverno la sentenza qui gravata, sicchè anche il secondo motivo è fondato.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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