Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26202 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18242/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

APISOI SERVICE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando

Carabba Tettamanti e dall’Avv. Felice Patrizi, con domicilio eletto

in Roma via Condotti, n.91, presso il loro studio;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche, n.123/06/10 depositata il 28/5/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/5/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (in seguito, CTR) veniva rigettato l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona (in seguito, CTP) n.165/05/2007, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP in relazione all’anno di imposta 2002, con cui veniva rettificata la dichiarazione per indebite deduzioni di costi non inerenti relativi a servizi di consulenza tecnica e contabile, costi per servizi ritenuti non di competenza, ed indebita deduzione di costi per noleggio di autovetture, anche ai fini IRAP e IVA;

Il ricorso della contribuente, basato sulla deduzione che i costi fossero connessi all’attività di manutenzione svolta in dipendenza del contratto di “global service maintenance” stipulato tra API Raffineria di Ancona s.p.a. e la contribuente, da qualificarsi come contratto di somministrazione, veniva accolto dalla CTP e l’appello dell’Agenzia veniva dismesso dalla CTR sul presupposto che la prospettazione della contribuente fosse fondata;

– Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia, affidato a tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso e con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– In via preliminare vanno disattese le generiche eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte in controricorso e su cui la contribuente insiste in memoria, in quanto da un lato l’atto introduttivo del giudizio di legittimità è immune da vizi formali nemmeno con precisione evidenziati e, d’altro canto, non sussiste una preclusione sulla qualificazione del rapporto contrattuale tra Api Raffineria di Ancona s.p.a. e Apisoi come contratto di somministrazione, coperta da giudicato; in particolare, la sentenza della CTR Lazio n. 133/09/09 del 19.11.2009 allegata al controricorso non è accompagnata da attestazione della Cancelleria di passaggio in giudicato, e le successive sentenze allegate alla memoria depositata in data 29.3.2018, CTR Marche n. 129/04/11 e n. 131/04/11 del 4.10.2011 che espressamente richiamano CTR Lazio n. 133/09/09 sulla qualificazione, sono sì accompagnate da attestazione di passaggio in giudicato ma sono rese tra parti diverse; inoltre, non è nemmeno certo che la sentenza della CTR Lazio n. 133/09/09 abbia qualificato proprio il contratto oggetto della presente controversia, in quanto nel corpo motivo di quella sentenza non sono identificati gli estremi del contratto, in termini di oggetto, e data di stipula e, dunque, la pronuncia ben potrebbe riguardare un testo contrattuale diverso diverso da quello su cui qui si controverte;

– Con il primo motivo, si censura l’insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR riconosciuto l’inerenza dei costi relativi allo “svolgimento dell’attività di manutenzione di una raffineria svolta dal cessionario in favore del cedente” sebbene fosse pacifico in giudizio che tale attività fosse svolta dal cessionario in favore di una società diversa da quella riportata nella fattura passiva contabilizzata e non fosse stato acquisito alcun contratto concluso tra la pretesa cedente e il cessionario relativamente alle forniture contestate.

– Il motivo è infondato in quanto la CTR fonda la propria decisione sul contratto misto stipulato tra la contribuente e la A.P.I. Raffineria di Ancona s.p.a., di global service maintenance (GSM) stipulato in data (OMISSIS) e riformulato in data (OMISSIS), qualificato in termini di prevalente somministrazione (cfr. per il rapporto con l’appalto, Cass. n. 12546 del 2003); i costi, nella prospettazione della CTR sono relativi alle obbligazioni di manutenzione dedotte nel contratto;

– Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata al primo, la contraddittorietà della motivazione, in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR prima ritenuto che i costi contestati fossero relativi allo svolgimento di un’attività di manutenzione di una raffineria svolta dal cessionario in favore del cedente e, successivamente, che essi sarebbero stati sostenuti solo dal cedente, beneficiario dell’attività di manutenzione;

– Con il terzo motivo, si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 89, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, art. 17 della Direttiva CEE 17 maggio 1977 n. 77/388/CE, dell’art. 167 Direttiva CEE128 novembre 2006 n. 2006/112/CE, e del D.Lgs. n. 466 del 1997, artt. 5 e 11 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR affermato che gli acquisti contestati, benchè formalmente effettuati da una società diversa da quella contribuente, dovevano considerarsi inerenti all’attività di quest’ultima, in quanto essa utilizzava i beni così acquistati per lo svolgimento dell’attività di manutenzione di un impianto di proprietà del formale cessionario.

– I motivi, in cui correttamente l’Agenzia prende atto del fondamento contrattuale di GSM in forza del quale la CTR, qualificatolo come somministrazione, non conferma la ripresa dei costi relativi, non sono inammissibili come eccepito dalla contribuente in quanto non mirano alla rivalutazione del merito nè sono insanabilmente tra loro contraddittori, ma sono infondati.

– Innanzitutto, la torte osserva che la CTR, nell’esposizione del fatto, ha riportato il contenuto del ricorso della contribuente accolto dalla CTP, così sintetizzato: “formalmente l’Api Raffineria acquistava i beni i cui costi sono stati considerati indeducibili, mentre, nella sostanza, era l’Apisoi, cui era demandato il servizio di manutenzione di gestione del magazzino, a fornire gli indirizzi per l’acquisto dei suddetti beni”. Tali fatti invero possono darsi per pacifici, in quanto l’Agenzia non li contesta, ma deduce come il fatto stesso che gli acquisti fossero fatti presso terzi direttamente da A.P.I. Raffineria di Ancona s.p.a. escluderebbe l’inerenza dei costi relativi in favore della contribuente.

– Orbene, la Corte rammenta che “in tema di imposte sui redditi, affinchè un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili” (Cass. n. 16826 del 2007), e che “il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all’idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell’impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente” (Cass. n. 6548 del 2012). Dunque, il fatto che nel caso di specie fosse la somministrata ad effettuare gli acquisti, non esclude che la somministrante possa far valere l’inerenza dei costi circa tali acquisti, allorquando si tratti di “beni necessari alla manutenzione (…)”, come ritenuto dalla CTR con un accertamento di merito adeguatamente motivato (“in quanto utilizzati per lo svolgimento di un’attività inserita nel suddetto contratto di somministrazione (…)”) e incensurabile in questa sede.

– Se infatti è principio giurisprudenziale consolidato che “rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture – contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (tra le altre, Cass. n. 8072 del 2010, n. 9036 del 2013), è stato condivisibilmente ritenuto da questa Corte anche che il sindacato non può spingersi alla verifica oggettiva circa la necessità od opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività, come postulato dall’amministrazione ricorrente, sino a valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore nel determinare (Cass. 20 maggio 2015 n.10319), elementi che hanno trovato nell’autonomia negoziale delle parti un assetto nell’accordo contrattuale di GSM;

– A maggior ragione, a tali conclusioni deve giungersi alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte, la quale ha affermato che è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perchè il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta (Cass. 11 gennaio 2018 n.450); infatti, in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. 17 luglio 2018 n.18904).

– Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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