Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26202 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21294-2008 proposto da:

QUAGLIA SRL, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Q.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio

dell’avvocato DEL VESCOVO MATTEO, che la rappresenta e difende con

procura speciale del dott. MONACO FILOMENA Notaio in Genova, del 30

maggio 2011, rep. n. 58619 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. in nome e per conto della

ERIS FINANCE SRL, (OMISSIS), in persona del suo Amministratore

Unico. Sig. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANFREDI GIORGIO

giusta delega in atti;

INTERCOSMA WEST, (OMISSIS), in persona del suo Amministratore

Unico e Legale rappresentante, Sig. B.B., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio

dell’avvocato GIOVE STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

Z.L.E., CENTRO BANCA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 218/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/02/2008; R.G.N. 202/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MATTEO DEL VESCOVO;

udito l’Avvocato MICHELE SPROVIERI per del.; udito l’Avvocato

LEOPOLDO BELLA APERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La Quaglia srl ricorre – affidandosi a due motivi, articolati su quattro quesiti – per la cassazione della sentenza n. 218/08 della Corte di appello di Genova, pubblicata il 20.2.08 e notificata il 27.6.08, con la quale è stato respinto il suo appello avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Chiavari, del reclamo contro il diniego di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva ai suoi danni intentata, nonostante i vizi della documentazione di cui all’art. 567 cod. proc. civ..

1.2. A tal riguardo, la Quaglia srl aveva chiesto, in data 10.6.06 e quindi – per quel che qui rileva – successivamente finanche alla trascrizione del decreto di trasferimento (datato 14.2.06, avutasi il 2.3.06), dichiararsi l’estinzione della procedura stessa, iscritta al n. 30/93 del r.g.e. di quel Tribunale, lamentando: che non era stata demandata a notaio l’ispezione ipotecaria e catastale (essendo stato il perito stimatore a completare l’acquisizione documentale, in data 13.11.98), che non era stata estesa quest’ultima fino al primo atto di acquisto anteriore di oltre un ventennio alla trascrizione del pignoramento, che mancavano il certificato di destinazione urbanistica e le mappe censuarie; ma il giudice dell’esecuzione aveva, con ordinanza 10.10.06, rigettato l’istanza stessa, sia rilevandone la tardività, sia negando la fondatezza di tutte le censure.

1.3. Nel contraddittorio con Intercosma West, Centro Banca, Eris Finance e Z.L.E., la debitrice interpose reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., comma 3 e art. 178 c.p.c., commi 3 e ss.:

ma il Tribunale lo respinse con sentenza n. 607/06, pubbl. il 4.12.06, con cui condannò la reclamante anche alle spese. Ed il successivo appello, proposto dalla medesima Quaglia srl, fu rigettato dalla Corte di appello di Genova, che confermò la dirimente valutazione di tardività dell’eccezione, con condanna dell’appellante alle ulteriori spese di lite.

2. Dinanzi a questa Corte:

2.1. resistono al ricorso per cassazione con controricorso la Intercosma West sas e la Unicredit Credit Management Bank spa quale mandataria di Eris Finance srl;

2.2. alla pubblica udienza del 6.6.11, per la quale sono depositate memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. da parte della ricorrente e della Intercosma, è disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Centro Banca spa.

2.3. a ciò provvedutosi con atto notificato il 19.7.11, alla successiva udienza del dì 8.11.11 ricorrente e controricorrenti prendono parte alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente impugna la gravata sentenza:

2.1. con un primo motivo (di falsa applicazione dell’art. 569 c.p.c. e violazione dell’art. 14 preleggi e art. 567 c.p.c., comma 4 in relazione alla L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 13-bis come sost. dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372, art. 1 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2000, n. 291 – violazione e falsa applicazione dell’art. 632 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.), con il quale essa contesta l’affermazione di tardività dell’eccezione di estinzione nelle ipotesi dell’art. 567 cod. proc. civ., ritenendo possibile il relativo dispiegamento in ogni fase successiva e perfino in sede di distribuzione, con conseguente irrilevanza della data in cui si era tenuta l’udienza di determinazione delle modalità della vendita e comunque restando preclusa l’estensione in via analogica del termine di preclusione costituito da tale udienza per le opposizioni esecutive; e conclude con il seguente triplice quesito:

a) può considerarsi tardiva l’eccezione di estinzione sollevata ai sensi dell’art. 567 c.p.c. successivamente all’emissione del decreto di trasferimento, tenuto conto non solo della rilevabilità di ufficio espressamente prevista dalla citata norma (vecchia formulazione), ma anche dell’esistenza, nel sistema processuale civile, dell’art. 632 c.p.c.? b) può considerarsi tardiva l’eccezione di estinzione sollevata ai sensi dell’art. 567 c.p.c. (vecchia formulazione) successivamente all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.? c) il comportamento tenuto dalle parti in giudizio ed in particolare il fatto che la controparte consideri una circostanza come verificata ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la contestazione della circostanza stessa, dando luogo al fatto pacifico esonera la parte dal relativo onere probatorio?;

2.2. con un secondo motivo (di violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c., comma 2), con il quale essa ribadisce la tesi della rilevabilità ufficiosa e senza termini dell’estinzione determinata dal vizio della documentazione di cui all’art. 567 cod. proc. civ., in deroga alla regola generale dell’art. 630 cod. proc. civ.; e formula il seguente quesito di diritto: d) la norma contenuta nell’art. 567 c.p.c., u.c. (vecchia formulazione), che prevedeva la rilevabilità di ufficio della eccezione di estinzione, è norma di natura eccezionale rispetto a quella contenuta nell’art. 630 c.p.c., comma 2?.

3. Dal canto loro, con i rispettivi controricorsi:

3.1. la Intercosma West sas, aggiudicataria dell’immobile, lamenta la tardività dell’azione della debitrice, in rapporto al decorso del termine di cinque giorni dalla data del decreto di trasferimento, per poi contestare la tesi dell’illimitata rilevabilità ufficiosa dell’estinzione da vizi della documentazione ipocatastale;

3.2. la Unicredit Credit Management Bank spa, quale mandataria di Eris Finance srl, contesta l’ammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. e quindi confuta partitamente le doglianze avversarie.

4. Le questioni poste con gli ultimi due quesiti quello sub c) del primo motivo di ricorso e quello sub d), riferito al secondo motivo di ricorso – non possono essere esaminate; ed infatti:

4.1. in via preliminare, si deve applicare tuttora l’art. 366-bis cod. proc. civ., per non operare la sua abrogazione quanto ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati – come quello oggetto del presente giudizio – prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice (essendo invero quella norma stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e restando applicabile – in virtù dell’art. 27, art. 6 del medesimo Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima);

4.2. pertanto, il quesito sub c) è apodittico e talmente generico da non consentire una diretta applicazione alla fattispecie dell’ovvia regola di giudizio sulla non necessità di provare i fatti non contestati, non indicando esso quale sarebbe il fatto non contestato determinante per la decisione in senso diverso rispetto a quello adottato dalla corte di merito;

4.3. inoltre, il quesito sub d) è del tutto non pertinente rispetto alla decisione finale, atteso che nella sua testuale formulazione da un eventuale carattere derogatorio od eccezionale della norma dell’art. 567 cod. proc. civ. non viene indicata alcuna conseguenza utile o favorevole alla ricorrente;

4.4. pertanto, sono inammissibili i quesiti appena riportati.

5. Più ampio discorso va fatto in ordine ai quesiti sub a) e sub b) (entrambi riferiti al primo motivo di ricorso) che possono unitariamente essere considerati per la loro stretta interdipendenza, una volta comunque ricordato che alla fattispecie, relativa ad un decreto di trasferimento emesso il 14.2.06 sulla base di vendita disposta all’esito del completamento della documentazione ipotecaria e catastale depositata avutasi il 13.11.98, si applica l’art. 567 cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 1 fin forza del quale l’u.c. della disposizione in esame prevedeva che, qualora non fosse depositata nei termini prescritti documentazione di cui al comma 2, ovvero certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell’esecuzione avrebbe pronunciato, ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d’ufficio, l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all’art. 630, comma 2, disponendo pure la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

6. E’ noto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3531 ed altre pronunce ivi richiamate) interpreta restrittivamente l’art. 2929 cod. civ. (a mente del quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione, non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente) e ritiene comunque propagati all’aggiudicazione i vizi della procedura esecutiva in ipotesi di cosiddetta ingiustizia sostanziale dell’esecuzione: i relativi specifici precedenti involgono il diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente (trattandosi, in ispecie, nel caso di cui a Cass. n. 3531 del 2009, di un’ipotesi di successiva caducazione ab origine – e con effetto ex tunc – del titolo esecutivo, avutasi con la riforma integrale del provvedimento giudiziale in cui esso consisteva) o la non appartenenza del bene al debitore espropriato e quindi non riguardano il diverso profilo dei vizi di rito dell’esecuzione stessa. E, per ciò stesso, i medesimi precedenti non si attagliano – pertanto non pregiudicandolo – al caso di specie, che può trovare soluzione sulla base di un principio diverso e comunque di portata ancora più generale, in ragione della tardività della doglianza del debitore sull’evento che egli pretende avere efficacia estintiva. Ed infatti:

6.1. è ben vero che, fin dalla formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, l’art. 567 cod. proc. civ. prevedeva una ipotesi di estinzione qualificata dalla possibilità aggiuntiva od ulteriore, all’epoca effettivamente dissonante rispetto alla disciplina dell’estinzione (essendo stata introdotta soltanto con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 4), di una rilevabilità ufficiosa;

6.2. e tuttavia, ricondotta comunque, quale species ad genus, tale categoria di estinzione alla disciplina generale di quest’ultima (affermata fin da Cass. 17 marzo 2005, n. 5789, ai fini della individuazione del rimedio esperibile avverso i provvedimenti che quella hanno ad oggetto), nessuna valida ragione consente di sostenere che la coesistenza del potere di rilievo ufficioso da parte del giudice elida l’operatività della altrettanto generale previsione di un termine di decadenza per la proposizione della relativa eccezione, consistente appunto nella prima difesa successiva alla verificazione del fatto estintivo (tra le molte: Cass. 26 febbraio 1966, n. 599; Cass. 16 giugno 2003, n. 9624; Cass. 6 agosto 2010, n. 18366);

6.3. la strutturazione del processo esecutivo per fasi, pure richiamata dalla Corte ligure a sostegno ulteriore della sua decisione (e sulla quale, intesa come sequenza di sub-procedimenti, ciascuno dei quali consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, v., tra le ultime: Cass. 29 settembre 2009, n. 20814; Cass. 18 aprile 2011, n. 8864), giustifica ampiamente la preclusione di qualunque doglianza per vizi processuali o di forma una volta esaurita la fase in cui essi si sono verificati:

con la conseguenza che, una volta disposta e soprattutto eseguita (con aggiudicazione e decreto di trasferimento, come nel caso in esame) la vendita, le irritualità non ritualmente eccepite o rilevate fino a quel momento e relative alla fase preparatoria di quella restano irrimediabilmente precluse;

6.4. può quindi già concludersi nel senso che ogni doglianza sulla verificazione di cause estintive del processo era preclusa, fin dal regime anteriore alle novelle del 2006 e del 2009, a far tempo o dalla prima difesa successiva alla verificazione stessa (in virtù del regime generale sull’estinzione al tempo vigente), o – se anteriore – dalla conclusione della fase del processo in cui quelle si sarebbero avute (in virtù dell’ulteriore principio generale dell’intrasmissibilità delle nullità da vizi formali alle fasi successive del procedimento esecutivo immobiliare): così coordinandosi, in funzione dell’interesse al pieno consolidamento degli atti del processo esecutivo, tra loro le due previsioni;

6.5. nel particolare caso in esame, invero, non è contestato che il debitore non abbia mai addotto l’estinzione del processo esecutivo quale conseguenza della lamentata inosservanza dell’art. 567 cod. proc. civ. prima dell’aggiudicazione: la quale ultima si era quindi verificata in un momento in cui nessuna doglianza era stata pendente ed ogni eccezione doveva intendersi preclusa, tanto che l’implicita valutazione di sufficienza della documentazione già prodotta ai sensi di quella norma e nel testo al tempo vigente, posta a base della fissazione della vendita e della successiva aggiudicazione, doveva idoneamente fondare l’affidamento del partecipante all’asta e successivo aggiudicatario sulla regolarità dei singoli atti fino a quel momento formati e del procedimento esecutivo nel suo complesso considerato;

6.6. e tanto a prescindere dall’ulteriore argomento dell’applicabilità della norma generale dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., ritenuta meramente interpretativa (da Cass. Sez. Un. 25507 del 2006), dettata a tutela dell’incolpevole affidamento del terzo estraneo al processo esecutivo, che nel suo corso divenga aggiudicatario dei beni staggiti (la cui più pregnante tutela è stata riconosciuta quale una delle rationes ispiratrici della riforma del 2006 da Cass. Sez. Un. n. 262 del 2010 e da Cass. 12960 del 2011, entrambe in motivazione), da eventi o vizi relativi se non altro alla forma degli atti od allo sviluppo del procedimento, soprattutto se non fatti valere nei termini previsti.

7. Pertanto, il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto, cui nella sostanza si è correttamente attenuta la corte territoriale: è preclusa al debitore esecratato l’impugnazione del decreto di trasferimento mediante la deduzione, avvenuta per la prima volta dopo la pronuncia di quello, di vizi nella produzione della documentazione ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006 (e cioè nel testo introdotto dalla L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 1 vigente anteriormente alla novella introdotta con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. 1 in vigore dal dì 1 marzo 200 6), verificatisi nella fase precedente all’ordinanza di determinazione delle modalità della vendita.

Ne consegue la condanna della soccombente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo, non essendovi invece luogo a provvedere sulle medesime nei rapporti tra ricorrente e gli altri intimati, che non hanno qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Quaglia srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della Intercosma West sas e della Unicredit Credit Management Bank spa quale mandataria di Eris Finance srl, ciascuna in pers. del rispettivo leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in rispettivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) ed Euro 3.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA