Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26201 del 22/11/2013
Civile Decr. Sez. 1 Num. 26201 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Il Presidente
premesso:
– che il Comune di Francavilla Fontana, in persona del sindaco
Vincenzo Della Corte, rappresentato e difeso dall’ avv. Gabriele Di
Noi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ avv.
Francesco Milone in Roma, piazza Americo Capponi n. 16, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 907/11 depositata in data 2 novembre 2011;
che il ricorso ha assunto il n. 3224/12;
che si è costituita con controricorso e ricorso incidentale la ditta
C.E.S.I.F. del geom. Cosimo Lomartire, in qualità di capogruppo
mandataria dell’ a.t.i. costituita con la ditta Lomartire Costruzioni
del geom. Antonia Epifani, rappresentata e difesa dall’ avv.
Giuseppe A. Fanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’ avv. Pierfrancesco Frascella in Roma, via di Villa Emiliani
n. 21;
che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso principaley
sottoscritto dal commissario straordinario del Comune di
Francavilla Fontana e dal suo difensore e per accettazione dal
difensore della controricorrente e dal suo difensore, nonché atto di
rinuncia al ricorso incidentale a firma del legale rappresentante
Data pubblicazione: 22/11/2013
- della controricorrente e del suo difensore e per accettazione del
commissario straordinario del Comune e dal suo difensore;
Ritenuto:
– che sussistono le condizioni per dichiarare l’ estinzione del giudizio
– che la dichiarazione va fatta con decreto in applicazione dell’ art.
391 c.p.c.;
– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;
dispone che del decreto di estinzione sia data comunicazione ai
difensori delle parti, avvertendoli che nei dieci giorni successivi può
essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Roma, 8 novembre 2013
di cassazione;