Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26201 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1928-2014 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

NICOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUIDO UBERTO TEDESCHI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., P.F.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LODI, emesso il 26/11/2013

e depositato l’1/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato Che, con atto notificato in data 8 gennaio 2014, P.F., dichiarato fallito quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione del decreto del Tribunale di Lodi, depositato in cancelleria l’11 dicembre 2013 e comunicato il giorno successivo, che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il decreto del Giudice delegato al fallimento – e la conseguente comunicazione del Curatore – avente ad oggetto la acquisizione alla massa fallimentare dell’intero corrispettivo spettante ad esso ricorrente per la sua attività di lavoro a progetto presso terzi; che la curatela fallimentare non ha svolto difese;

considerato che con un unico motivo di ricorso il P. si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 46, comma 1, n. 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver il tribunale di Lodi erroneamente interpretato il dettato della L. Fall., art. 46 nell’aver stabilito che l’intero compenso per il lavoro del fallito debba essere acquisito al fallimento;

ritenuto che le due rationes decidendi esposte nel provvedimento impugnato (il g.d. ha provveduto sulla sola richiesta di acquisizione formulata dal Curatore, in difetto di istanza ex art. 46 del fallito; quest’ultimo non ha comunque dimostrato quali siano i redditi degli eventuali familiari conviventi, in tal modo precludendo l’indagine volta ad individuare la parte di detti corrispettivi da riconoscere al fallito) non sembrano condivisibili, atteso che: a) la L. Fall., art. 46, n. 2 non prevede la necessità di alcuna istanza da parte del fallito, bensì delimita il perimetro dei beni non compresi nel fallimento, affidandone la concreta determinazione (in relazione alla necessità del mantenimento) alla discrezionalità del giudice delegato, che dunque dovrebbe ritenersi investito già con la sola richiesta del Curatore della necessità di compiere tale valutazione; b)la lettera stessa, oltre alla ratio, di detta norma non dovrebbe comunque consentire l’acquisizione alla procedura della integralità delle somme rivenienti al fallito dalla sua attività lavorativa, come nella specie disposto;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e udito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, e ritiene dunque che l’accoglimento del ricorso si impone.

Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Lodi che, in diversa composizione, procederà ad una nuova valutazione nel rispetto dei principi qui affermati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Lodi in diversa composizione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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