Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26201 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 18/11/2020), n.26201
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13918-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 14,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUCA GROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 242/2012 della COMM. TRIB. TEG. SEZ. DIST. di
PESCARA, depositata il 18/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Su denuncia del figlio, la GdF procedeva a redigere PVC da cui scaturiva avviso di accertamento, avversato dalla contribuente, perchè relativo all’anno 2003, già oggetto di definizione con adesione. Eccepiva infatti che non ricorressero le due condizioni (percentuale e valore assoluto accertato) per poter contestare un ulteriore reddito su annualità definita. La CTP di Pescara apprezzava le ragioni della contribuente e l’appello dell’Ufficio era respinto dalla CTR, contro cui ricorre l’Avvocatura, affidandosi a due motivi, cui controdeduce la contribuente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
In via preliminare di rito occorre esaminare l’eccezione di tardività sollevata da parte contribuente: la sentenza gravata è risulta depositata in segreteria il 18 marzo 2012. Il termine lungo (un anno, oltre ai 46 giorni di sospensione feriale) scadeva il 3 maggio 2013, mentre il ricorso è stato portato alla notifica il 28 maggio 2013. Non possono ritenersi applicabili sospensioni dei termini processuali in ragione del valore della controversia che supera Euro 20.000,00 al netto delle sanzioni.
In definitiva, il ricorso è inammissibile per tardività.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Essendo soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto P.A. difesa dall’avvocatura generale dello Stato, non replica D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro tremila/00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020