Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26200 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 335-2014 proposto da:

LARIOAVICOLA IMPORT EXPORT DI Z.G.M. E C.G.

& C. S.A.S., C.F. (OMISSIS), in persona degli amministratori,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avvocati

PAOLO VARRIALE e BIAGIO GRASSO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PESCLAUDIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3586/2012 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

emessa il 03/10/2012 e depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che la Larioavicola import-export di Z.G.M. e C.G. & C. s.a.s., con atto notificato il 21 dicembre 2013, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza depositata in data 12 novembre 2012 con cui la Corte d’Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, ha rigettato la domanda di revocatoria L. Fall., ex art. 67 promossa dal Fallimento Pesclaudio s.p.a. in liquidazione concernente una serie di pagamenti effettuati con assegni dalla società in bonii, confermando, al contrario, la revoca della vendita di prodotti ittici dalla società stessa in favore della Larioavicola;

che l’intimato Fallimento Pesclaudio s.p.a. in liquidazione, non ha svolto difese;

che, sulla relazione comunicata alle parti ex art. 380 bis c.p.c. contenente proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata fissata l’odierna adunanza camerale;

che, con atto depositato in Cancelleria, i difensori della società ricorrente, giusta procura ad hoc rilasciata dai legali rappresentanti della società, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

ritenuto che la rinuncia risulta conforme al disposto dell’art. 390 c.p.c. ed è tempestiva;

visto l’art. 391 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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