Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26200 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1557/2013 proposto da:

D.M. AGROALIMENTARE SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO

111, presso lo studio dell’avvocato LUCIO IANNOTTA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE FLUMERI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. Rosaria Maria CASTORINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilità per

cessata materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.M. Agroalimentare s.p.a. impugnava una cartella di pagamento relativa a Tarsu anno 2007 ed eccepiva l’illegittimità del regolamento del Comune di Flumeri nella parte in cui era prevista l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani; in ogni caso evidenziava di provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti e l’inesistenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali.

Tra le parti, in data 18.12.200 era stato sottoscritto un verbale di definizione della Tarsu con cui era stata concordata una superficie di mq 11.177 e prevista, entro il 2004 una nuova quantificazione delle superfici imponibili.

La CTP di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva la tariffa nella misura del 45%.

La sentenza veniva impugnata dalla contribuente.

La CTR della Campania, con sentenza n. 148/2/12 depositata il 22.5.2012 “rettificava” la sentenza di primo grado ritenendo valido il verbale di accordo sottoscritto nel 2000 sul presupposto che con quest’ultimo si fosse già ritenuto non tassabile ai fini della Tarsu la parte coperta dello stabilimento.

D.M. Agroalimentare s.p.a. ricorre per la cassazione dell’impugnata sentenza affidando il suo mezzo a quattro motivi.

Il Comune di Flumeri non ha spiegato difese.

Con memoria del 5.9.2018 la contribuente ha evidenziato che l’ente impositore con provvedimento del 12.3.2014 n. 832 di annullamento parziale e/o rettifica in autotutela aveva rideterminato il tributo riducendo l’importo originario del 60% e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore della società ricorrente ha depositato memoria evidenziando che l’ente impositore, con provvedimento del 12.3.2014 n. 832 di annullamento parziale e rettifica in autotutela, aveva rideterminato il tributo nella misura richiesta dalla contribuente. Tale istanza manifesta la cessazione dell’interesse della società ricorrente al ricorso con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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