Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2620 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1121-2014 proposto da:

COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE

MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO,

IRMA MARINELLI, RUGGERO MERONI;

– ricorrente –

contro

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER

AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO FRANCIA 194, presso

lo studio dell’avvocato CIRO CASTRO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo avverso la sentenza resa dalla CTR della Lombardia n. 97/7/13 depositata il 27.6.2013 che riformava la sentenza della CTP di Milano di rigetto del ricorso del contribuente. La CTR ha annullato gli avvisi di accertamento relativi a ICI, anno di imposta 2006-2007, relativi alla rideterminazione del valore venale dell’area fabbricabile sita in (OMISSIS).

Il Comune aveva valutato l’area come a “destinazione produttivo di elevato standard/terziario in presenza di una edificabilità potenziata e superiore”.

La CTR ha ritenuto che il Comune, avendo adottato il regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59,comma 1, che consente all’ente locale di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune” avesse limitato il suo potere di accertamento.

Il contribuente Pioneer Investment Management Società di gestione del risparmio per azioni resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Milano lamenta la violazione e la falsa applicazione D.Lgs n. 446 del 1997, art. 59, e delle delibere consiliari approvate per il 2006 e per il 2007, dei principi tributari antielusivi e dell’art. 53 Cost.nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, in relazione ai criteri di valutazione delle aree fabbricabili ai fini ICI e dell’art. 115 c.p.c., comma 1. Carente motivazione su un punto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. In particolare il Comune di Milano evidenzia che le delibere consiliari illustravano i criteri in base ai quali le tabelle del valore delle aree fabbricabili erano state approvate e non escludevano che l’Ente potesse procedere ad accertamento di maggior valore rispetto a quello dichiarato, in caso di utilizzo improprio dei criteri tabellari deliberati dal Comune.

La censura non è fondata.

1.a.Osserva il collegio che è incontestato che il Comune di Milano abbia adottato il regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1. E’ altresì incontestato che il contribuente abbia indicato valori superiori a quelli indicati in tabella e che per l’appunto su tale base la CTR ha ritenuto inibito al Comune l’esercizio del potere di accertamento.

Il Comune di Milano dal suo canto, ha affermato che le tabelle erano state approvate, per le rispettive annualità, sulla base di studi e di criteri riferiti alla potenzialità edificatoria ordinaria in relazione allo strumento urbanistico allora vigente, restando escluse tutte le situazioni in cui la particolarità dell’intervento edilizio evidenziava un potenzialità edificatoria superiore.

Va in via di principio considerato che in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma dell’art. 52, consentono all’ente locale di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune”. L’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio comunale dalla citata Legge, art. 59, lett. g), (soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a rigorose forme di pubblicità, nonchè a termini dilatori di efficacia delle disposizioni emanate), è richiesta al fine di produrre l’effetto – valevole erga omnes e dunque anche nei confronti della stessa Amministrazione locale – di limitare il potere di accertamento del Comune “qualora la imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato”. Ciò per realizzare l’obiettivo di ridurre la insorgenza del contenzioso e di fornire ai contribuenti, in attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione contemplati dallo Statuto, L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 3 e 4, uno strumento previsionale utile per la determinazione della base imponibile da adottare nella liquidazione del tributo locale. Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria (art. 1, comma 1, n. 2), art. 3 preleggi, comma 2, art. 4 preleggi, comma 2) che con tutta evidenza, ha lo scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità delle base imponibile volta a volta in questione, fa sì che venga conseguentemente autolimitata l’attività di accertamento dell’ente locale. L’atto normativo regolamentare emanato dal Consiglio ha forza innovativa dell’ordinamento giuridico e la operata predeterminazione dei valori ha capacità conformativa della successiva azione amministrativa. Esso pertanto in quanto valevole “erga omnes” risulta, senza le eccezioni pretese dal ricorrente, attributivo ai cittadini – contribuenti di situazioni giuridiche direttamente tutelabili. Pertanto viene riconosciuto l’interesse del contribuente a non essere assoggettato ad accertamento tributario nel caso di indicazione di una base imponibile non inferiore a quella predeterminata in via generale dal Comune (Cass. 13105/2012).

1.b.La CTR ha osservato che “alcun rilievo è stato mosso circa la conformità delle norme urbanistiche del progetto edificatorio e relativa destinazione”.

L’area di sedime, su cui insiste in fabbricato, per espressa indicazione del PRG del Comune di Milano è, infatti, a destinazione industriale.

La diversa interpretazione dei propri poteri da parte del Comune di Milano offerta in ricorso, pretende di realizzare una ipotesi di irragionevolezza della azione amministrativa, ritenuta capace di mutare la previsione fiscale che legittimamente il contribuente, sulla base di un quadro giuridico promanante anche dalla stessa amministrazione, si è rappresentato quando ha dato luogo alla sua impresa (Cass. 13635/2018).

Nella specie la CTR ha adeguatamente e correttamente motivato sia sulla natura del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, che sulle circostanze allegate da parte ricorrente rilevando che la tesi proposta dal Comune non trovava fondamento in alcun supporto normativo e comunque introdurrebbe una distinzione tra “area avente una ordinaria capacità edificatoria ed “area caratterizzata dalla realizzazione di unità commerciali/direzionali di alto livello o standard” che oltre ad essere priva di definizione normativa, appare astratta, generica e foriera di inammissibili disparità di trattamento dovendosi altresì osservare che nessun rilievo è stato mosso circa la conformità alle norme urbanistiche del progetto edificatorio e relativa destinazione”.

1.c. Appare inammissibile il rilievo che “sull’area non erano affatto stati realizzati stabilimenti industriali/artigianali bensì…..immobili che…. non erano conformi alla destinazione di PRG”.

Della circostanza non è fatto cenno nel provvedimento impugnato. Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

In questo caso non risulta dal ricorso, tantomeno in modo specifico, che le menzionate circostanze fossero state dedotte nella fase di merito.

2. ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA