Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2620 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8699-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LEGNAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO SANDRINI, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza h. 12/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

rinuncia;

udito per il ricorrente l’Avvocato SUBRANI che si rimette e chiede in

subordine il rinvio;

udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere e deposita copia

comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Legnago impugnava l’avviso di liquidazione e rettifica di imposta di registro notificato dall’agenzia delle entrate in relazione all’atto di compravendita di un terreno a destinazione industriale ceduto dal Comune stesso alla società Tekmal S.r.l. in data 3 giugno 2003. Il prezzo di vendita della cessione era stato fissato in Euro 303.533,12 e l’Ufficio, procedendo alla rettifica, aveva indicato il valore dell’area in Euro 736.912,00 sulla base della tabella allegata al Comune di Legnano Delib. consiliare 5 ottobre 2004 relativa alla stima del valore di mercato unitario medio delle zone fabbricabili determinato ai fini Ici. La commissione tributaria provinciale di Verona rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Legnago, la commissione tributaria provinciale del Veneto, sezione staccata di Verona, lo accoglieva sul rilievo che il terreno oggetto dell’atto di compravendita era stato precedentemente espropriato dal Comune al fine della realizzazione di insediamenti destinati ad attività artigianali ed industriali. Nel successivo atto di cessione l’ente locale non si era prefisso scopi lucrativi poichè, per una questione di politica sociale del territorio, non avrebbe potuto applicare i prezzi che si riscontrano nelle normali compravendite tra privati. Il valore indicato in atto si doveva, dunque, ritenere congruo perchè si doveva considerare che il terreno era stato rivenduto a prezzi inferiori rispetto al valore venale in comune commercio in considerazione del fatto che esso era destinato alla realizzazione di programmi di edilizia convenzionata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Il Comune di Legnago si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che, con nota del 21 novembre 2019, l’agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante il fatto che la società coobbligata ha presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 ed ha pagato quanto previsto.

Il procedimento va, perciò, dichiarato estinto con compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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