Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2620 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2620 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 10787-2008 proposto da:
GALLERIA SAN MARCO GSM SRL 00350710273, in persona
del Presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro
tempore Sig. MARINO BUSETTO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato OMETTO MICHELE
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ULSS/12
Direttore

VENEZIANA
Generale

02798850273,
dott.

in persona
ANTONIO

del

PADOAN,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRITONE 102,

Data pubblicazione: 05/02/2014

presso lo studio dell’avvocato TICOZZI UGO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

CALZOLERIA LA PARIGINA SAS, GB SRL;

avverso

la

sentenza n.

D’APPELLO di VENEZIA,

1402/2007

della

CORTE

depositata il 29/11/2007,

R.G.N. 1351/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MASSERA;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’estinzione per rinuncia;

2

– intimati –

ORDINANZA
.1

Con sentenza in data 29 novembre 2004 il Tribunale di

Venezia rigettò la domanda proposta da Galleria San Marco
S.r.l., che aveva chiesto fosse accertato il proprio diritto
di prelazione in relazione all’immobile di cui era in

ricorrente era stata informata dalla locatrice, Azienda ULSS
12 di Venezia, che l’immobile era stato provvisoriamente
aggiudicato a seguito di asta pubblica alla Calzoleria La
Parigina S.a.s. e alla G.B. S.r.l.
.2 – Con sentenza in data 17 – 29 novembre 2007 la Corte
d’Appello di Venezia respinse l’appello principale della
Galleria San Marco a accolse l’appello incidentale della ULSS
avente ad oggetto le spese di primo grado.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: La
Galleria San Marco conduceva in locazione anche altro immobile
munito di regolare autorizzazione per la vendita al minuto di
articoli da regalo e prodotti artigianali, ma esso non
costituiva corpo unico con quello all’origine della
controversia; quindi quest’ultimo era privo di autorizzazione
per l’esercizio di attività commerciale comportante contatti
diretti con il pubblico; la USSL non era stata portata a
tempestiva conoscenza del cambio di destinazione.
.3 – Avverso la suddetta sentenza la Galleria San Marco ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’azienda ULSS 12 ha resistito con controricorso.
3

godimento per essere subentrata nel contratto di locazione. La

Calzoleria La Parigina S.a.s. e G.B. S.r.l. non hanno
espletato attività difensiva.
.4. – La ricorrente Galleria San Marco ha depositato atto di
rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore, 3
dicembre 2013.

rinuncia, con compensazione di spese, mediante atto
sottoscritto anche dal difensore.
.5. – Non vi sono altri ricorsi da decidere, considerato che
gli intimati Calzoleria La Parigina S.a.s. e G.B. S.r.l. non
hanno espletato attività difensiva, in tal modo dimostrando la
mancanza di un proprio interesse.
.6. – Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del processo.
visti gli artt. 390 e 391, cod. proc. civ.,
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Spese
compensate.
Roma 12.12.2013.

La resistente Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana ha accettato la

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