Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2620 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.M.S. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 106,

presso lo studio dell’avvocato SPANGARO LORENZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MOBILIO FRANCESCO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato PICCA DANTE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PETRILLO ANDREA, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1167/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2006 R.G.N. 639/98;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato TRINCIA LINA CAROLA per delega PETRILLO ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per: inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

Con atto notificato il 3.1.1998 M.S. conveniva dinanzi alla Corte d’Appello di Roma la I.M.S. Costruzioni s.r.l. chiedendo il riconoscimento in Italia della sentenza emessa il 2.9.1997 dal giudice di primo grado della citta’ di (OMISSIS), con la quale controparte era stata condannata al pagamento, in suo favore, della somma di 40.250 dollari, oltre le spese, con declaratoria di esecutivita’.

Esponeva in particolare di essere stato assunto dal 5.4.1996, a tempo indeterminato, quale amministratore di impresa, da parte convenuta, con contratto sottoscritto da C.G., nella qualita’ di procuratore e rappresentante di detta societa’, e di essere stato licenziato, senza giusta causa, nell’agosto del 1996, allorche’ i rappresentanti della societa’ si erano allontanati dalla (OMISSIS) senza lasciare alcun recapito.

Con ordinanza in data 31.3 – 8.5.2000 la Corte d’appello, ritenuta la inapplicabilita’ ratione temporis della normativa di cui alla L. n. 218 del 1995, invocata dall’interessato ai fini del riconoscimento della sentenza emessa dall’autorita’ giudiziaria straniera, disponeva, ai sensi della previgente normativa prevista dagli artt. 797 e 798 c.p.c., il riesame del merito della causa, siccome richiesto dalla societa’ convenuta rimasta contumace nel giudizio dinanzi al giudice straniero.

Con sentenza in data 11.11.2004 la Corte d’appello, in accoglimento della domanda proposta dal M., dichiarava l’efficacia in Italia della sentenza emessa il 2.9.1997 dal giudice di primo grado di (OMISSIS).

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la I.M.S. Costruzioni s.r.l. con un articolato motivo di impugnazione. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

Col predetto motivo di gravame la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, e precisamente sulla validita’, o meglio sull’esistenza, del contratto di lavoro esibito dal M.. Cio’ in quanto la societa’ convenuta aveva escluso di aver mai stipulato alcun contratto di lavoro con l’attore, ed il documento in questione si appalesava redatto solo parzialmente su carta intestata alla societa’ predetta (atteso che il fog. 2 di tale contratto, nel quale erano indicati gli importi della retribuzione e delle varie indennita’ previste a titolo di compenso, era costituito da un foglio privo di intestazione, di firma del rappresentante della I.M.S., dei bolli di congiunzione), di talche’ non era idoneo a fondare l’assunto circa l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro ed i termini del relativo contratto. E lamenta altresi’ l’erroneita’ dell’impugnata sentenza che aveva riconosciuto a controparte l’incredibile somma di 40.250 dollari a titolo di retribuzione.

Il ricorso non e’ fondato.

In proposito osserva preliminarmente il Collegio che l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dall’intimato per violazione del principio di autosufficienza non appare fondata. Va in proposito rilevato che la societa’ ricorrente ha contestato di aver mai stipulato alcun contratto con il M., assumendo comunque la nullita’ del contratto esibito dalla controparte nel giudizio di merito; deve ritenersi pertanto che coerentemente al proprio assunto la ricorrente non ha prodotto il contratto in parola, avendone disconosciuto l’esistenza e comunque la validita’.

Passando quindi all’esame del ricorso ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare che principio fondamentale nel nostro ordinamento positivo, in tema di contratti, e’ quello della liberta’ delle forme, laddove l’art. 1350 c.c. indica espressamente, con disposizione non suscettibile di applicazione analogica, gli atti ed i contratti che, a pena di nullita’, devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata.

La non necessita’, normativamente prevista, della redazione per iscritto del contratto di lavoro, evidenzia innanzi tutto la non decisivita’ della questione sottoposta a questa Corte circa la omessa pronuncia da parte della Corte di merito sulla validita’, ovvero sulla esistenza, del contratto di lavoro esibito dal M..

Tale considerazione sarebbe di per se’ sufficiente ai fini del non accoglimento del ricorso proposto dalla societa’ ricorrente.

Ma sul punto il Collegio ritiene altresi’ di dover rilevare che correttamente la Corte territoriale ha positivamente riscontrato la fondatezza delle deduzioni del lavoratore avendo posto in evidenza che, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine al valore probatorio della scrittura suddetta, la domanda doveva ritenersi provata in base alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della convenuta ed in base alle dichiarazioni rese dai testi escussi.

E pertanto la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, ha dato piena contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui era pervenuta alla individuazione ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, di talche’ resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimita’. Il vizio non puo’ invero consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza.

In definitiva, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo’ trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

In ordine alla censura riguardante il quantum riconosciuto dalla Corte d’appello in favore del M., osserva il Collegio che la Corte di merito, nell’impugnata sentenza, ha posto in evidenza la “assoluta genericita’ della contestazione del quantum”. Orbene, avverso siffatto rilievo nessuna contestazione o censura e’ stata sollevata dalla societa’ nel proposto ricorso per cassazione, di talche’ anche sotto tale profilo il gravame non puo’ trovare accoglimento.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 14,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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