Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2620 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17920-2007 proposto da:

T.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCRIVANO LUCIANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.B.P., G.R. VEDOVA B.,

B.C., BO.CA.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, CORRERA’ FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

sul ricorso 20338-2007 proposto da:

B.C., BO.CA., G.R. VEDOVA

B.S., B.B.P., domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PERGOLA LUCIANO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

T.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCRIVANO LUCIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 260/2005 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 22/06/2006 r.g.n. 670/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito incidentale.

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, in data 23.5.1995, R.M.R., premesso di avere svolto attività lavorativa in qualità di segretaria nell’agenzia di B.S., suo convivente, senza peraltro percepire alcuna retribuzione, dal 30 settembre 1970 al 17 novembre 1993, sebbene il rapporto fosse stato regolarizzato mediante formale assunzione solo dal 1 settembre 1974 al 30 novembre 1980, e premesso che il B. era deceduto il (OMISSIS), chiedeva la condanna di B.B.P., B.C., Bo.Ca. e G.R., nella qualità di eredi del predetto, alla corresponsione de trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni alla stessa spettanti.

Disposta la chiamata in giudizio dell’Inps, il giudice adito, con sentenza non definitiva n. 5796 in data 7 giugno 1996, ritenuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente ed il B. dall’ottobre 1970 al dicembre 1991, dichiarava il diritto della ricorrente alla percezione delle retribuzioni dovutele ed alla regolarizzazione assicurativa – previdenziale, nelle misure che sarebbero state determinate nella prosecuzione del giudizio.

Successivamente a tale pronuncia, la ricorrente R.M. R. decedeva e si costituiva in giudizio T.F., nella veste di erede testamentaria universale della predetta.

Con sentenza definitiva n. 110/98 del 29 novembre 1998 il Pretore condannava gli eredi del B. al pagamento in favore della T. della retribuzione e del TFR nella misura del 50% dell’importo indicato dal CTU nell’espletata consulenza, nonchè al versamento dei contributi in favore dell’Inps nei limiti della prescrizione decennale.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi del B. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 30 novembre 2005/22 giugno 2006, accoglieva il gravame ritenendo l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione T.F. con un motivo di impugnazione.

Resistono con controricorso gli eredi del B., che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo di gravame.

Avverso il detto ricorso incidentale propone controricorso la ricorrente principale.

L’Inps si è costituito con delega in calce alla copia del ricorso notificato.

Entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale, hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col ricorso principale si lamenta omessa ovvero insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva in particolare la ricorrente che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l’insussistenza del vincolo della subordinazione, senza fornire adeguato supporto al proprio convincimento e trascurando le risultanze essenziali della compiuta istruttoria in relazione ai punti che formavano oggetto della presente controversia, e che per contro erano state ben valutate e valorizzate dal giudice di primo grado il quale aveva ritenuto raggiunta la prova della subordinazione e dell’inserimento della originaria ricorrente nella organizzazione del datore di lavoro.

Con il ricorso incidentale condizionato gli intimati lamentano un erronea valutazione della documentazione in atti ed errore di diritto per avere il giudice d’appello affermato l’inefficacia nei confronti di tutti i ricorrenti incidentali dell’atto 20.6.1995 con il quale gli stessi avevano rinunciato all’eredità relitta da B. S..

In particolare rilevano che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che dalla lettera in questione, peraltro sottoscritta solo da B.P., emergesse il compimento di atti aventi come presupposto necessario la volontà di accettare l’eredità del de cuius.

Il ricorso principale è inammissibile.

Trattandosi di ricorso avverso una sentenza pubblicata il 22 giugno 2006, ad esso si applica, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile, ex art. 27 del predetto decreto Legislativo, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006). Tale articolo, successivamente abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 ma applicabile nella fattispecie in esame, dopo aver disposto che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, ha previsto, in relazione alle censure afferenti l’art. 360 c.p.c., commA 1, n. 5, che “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Nell’interpretazione di tale ultima norma questa Corte (ex plurimis:

Cass. sez. 3, 7.4.2008 n. 8897; Cass. SS.UU. 1.10.2007 n. 20603) ha rilevato come l’onere, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione in merito ad un fatto controverso, di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni del vizio di motivazione, debba essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Siffatta indicazione non si ravvisa nella fattispecie in esame, in relazione ai dedotti vizi di motivazione circa la ritenuta insussistenza del vincolo della subordinazione, di talchè il ricorso proposto va ritenuto inammissibile; ed in tale statuizione rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da controparte.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente principale al pagamento, nei confronti di B.B.P., B. C., Bo.Ca. e G.R., delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Nessuna statuizione in relazione alle dette spese va adottata nei confronti dell’Inps, non avendo l’istituto in questione svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione, nei confronti di B.B. P., B.C., Bo.Ca. e G. R., delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 68,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Inps.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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