Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 262 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26301-2014 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

31 (TEL (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO TROISI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PFIZER ITALIA SRL in persona del Consigliere Delegato legale

rappresentante Avv. MARCO SUGARELLI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PICONE, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 401/2013 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 19/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO;

udito l’Avvocato VITO SOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.C. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino Pfizer Italia s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla continua inalazione del farmaco Celebrex, suscettibile di avere effetti collaterali sull’organo cardiaco. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il giudice adito accolse la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello Pfizer Italia s.r.l.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 19 agosto 2013 il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Mercato San Severino accolse l’appello. Osservò il giudice di appello che nessuna prova era stata fornita in ordine agli allegati “danni alla personalità”, non meglio specificati, descritti e individuati, nè tale prova poteva essere ritenuta come fornita dall’unica testimonianza assunta in primo grado, laddove la teste L. aveva riferito che l’attore aveva effettuato una consulenza cardiologica.

5. Ha proposto ricorso per cassazione A.C. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. e art. 2059 c.c.. Osserva il ricorrente che la preoccupazione per la propria salute, ed in particolare il perturbamento derivante dalla preoccupazione di avere contratto una malattia per il pericolo occulto insito in un farmaco non completamente sicuro, costituisce danno non patrimoniale connesso al diritto alla salute e che il giudice di appello ha tenuto conto solo del danno effettivo alla salute e non di quello potenziale richiesto.

1.1 Il motivo è inammissibile. Benchè non risulti indicato il motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., dal contenuto della censura e dall’indicazione delle norme in rubrica s’intende che il ricorrente abbia denunciato la violazione di legge. L’accertamento di fatto del giudice di merito è stato nel senso della mancanza di prova del “danno alla personalità” conseguente alla ripetuta inalazione del farmaco. Tale accertamento non è sindacabile nella presente sede di legittimità se non per vizio motivazionale. A fronte di tale accertamento di fatto il ricorrente si limita ad enunciare l’inclusione nel danno non patrimoniale del paterna d’animo determinato dalla preoccupazione di aver contratto una malattia per effetto dell’uso del farmaco. Trattasi di astratta enunciazione priva di conseguenze sul piano dell’impugnazione stante l’accertamento di fatto del giudice di merito. Nè la censura acquista efficacia ove si afferma che il giudice di appello ha tenuto conto solo del danno effettivo alla salute e non di quello potenziale richiesto, perchè l’accertamento del giudice di merito ha avuto come riferimento proprio il “danno alla personalità” denunciato nell’atto di citazione di primo grado, e di cui nella sentenza si trascrive la relativa parte rilevante. Sotto quest’aspetto la censura resta anche estranea alla ratio decidendi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.800,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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