Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 262 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 09/01/2020), n.262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30328-2018 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA

DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA ROCCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MATERA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 577/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 1999, Z.G. conveniva in giudizio il Comune di Matera, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 14.09.1997.

Z. esponeva che mentre percorreva con il suo ciclomotore la via Mattei, nel centro della città, a causa di diverse buche presenti sulla carreggiata, perdeva il controllo della guida andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione, riportando gravi danni.

Si costituiva in giudizio il Comune di Matera, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 334/2007, rilevava insussistenza di profili di responsabilità imputabili all’Amministrazione, pertanto, respingeva la domanda attorea e compensava le spese processuali.

2. Contro tale decisione, Z.G. proponeva appello.

La Corte d’appello di Matera, con sentenza n. 577/2017 del 06/11/2017, rigettava l’appello, evidenziato che il comportamento colposo dell’utente era stato tale – oltre al mancato utilizzo del casco di protezione e la velocità tenuta – da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la presenza delle buche e l’evento dannoso e che, in ogni caso, mancava la prova che causa della caduta era stato l’impatto con una delle buche.

3. Z.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 2, art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4; violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’artt. 2697 e 2051 c.c.

L’amministrazione comunale avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, pertanto, in assenza di questa, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c..

6.2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 2, art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4), nonchè degli artt. 40 e 41 c.p. e 1227 c.c.

Secondo il ricorrente, comunque, residuava la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 che poteva essere applicato anche sulla base di una valutazione officiosa (Cass. 20619/2014).

I motivi(congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.

Lo sono innanzitutto per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

In secondo luogo lo sono perchè le censure formulate dall’odierno ricorrente sono evidentemente dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, oltrepassando, in questo modo, i limiti propri del sindacato di legittimità. F il giudice del merito l’organo istituzionalmente competente alla discrezionale valutazione degli elementi di prova, limitata esclusivamente sul piano della motivazione, che deve essere coerente, in punto di diritto e sul piano logico, con i rilevi fattuali posti al suo vaglio. Z. avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la presenza di buche e l’evento dannoso e solo dopo, eventualmente, il Comune avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria. E’ evidente, peraltro, che in assenza della prova del nesso eziologico non poteva applicarsi neanche il 1227 c.c. Pertanto, alla luce degli elementi probatori raccolti nei due giudizi di merito, la decisione appare assolutamente coerente.

Infatti il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018).

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese sulla considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2020

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