Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 262 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 262 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 98/13 proposto da:

– Adriano MARIANI (c.f. MRN DRN 51R12 D286I);
rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Giacometti; elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Luca Pardo in Roma, piazza Adriana n.15 , giusta procura in calce al
ricorso
– Ricorrente contro

Rosangela MARIANI (c.f. MRN RNG 57R66 E617C);

Gianfranco MARIANI ( c.f.: MRN GFR 49E07 E6170J

Parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Roberto Rossi ed elettivamente domiciliate
nello studio dell’avv. Flavio Rondinini in Roma, via Zara n.13, giusta procura a margine
del controricorso.
– Controri correnti-

avverso la sentenza n. 2767/12 della Corte di Appello di Milano, depositata il 22
agosto 2012 e notificata il 31 ottobre 2012.

12,

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio

redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

“1 — I germani Gianfranco e Rosangela Mariani convennero innanzi al Tribunale di
Monza l’altro fratello Adriano Mariani per sentir sciogliere la comunione creatasi a
seguito dell’apertura della successione dei genitori Luigi Mariani e Rita Radaelli; il
convenuto si costituì dopo il deposito in cancelleria del progetto divisionale,
contestandone la validità; l’adito Tribunale pronunziò lo scioglimento della comunione,
dichiarando esecutivo il progetto divisionale che prevedeva, per quello che ancora
conserva di interesse in sede di legittimità, che il compendio immobiliare fosse assegnato
alle parti attrici

2 — Adriano Mariani appellò la sentenza, contestando la ragionevolezza di tale
attribuzione esclusiva, sostenendo in particolare la comoda divisibilità del compendio
immobiliare sulla base di quattro argomentazioni: perché strutturalmente costituito da più
unità; perché la sussistenza di un cortile comune di accesso alle due unità immobiliari
(abitazione/laboratorio-giardino) non sarebbe stato di ostacolo alla sostenuta comoda
divisibilità; perché, in atto, l’unico utilizzatore sarebbe proprio esso appellante ; perché il
valore della porzione di immobile che, secondo il proprio tecnico, avrebbe potuto essere
assegnato all’esponente, sarebbe stato ben inferiore a quello dell’altro lotto.

3 — La Corte di Appello di Milano respinse il gravame, osservando, da un lato, che
d’ostacolo alla formazione di più lotti — nella prospettiva della verifica della comoda
divisibilità- sarebbe stata la costituzione di parti comuni ( nella fattispecie: il cortile) e,
dall’altro, che nell’appello non vi sarebbe stata una specifica contestazione al
ragionamento seguito dal Tribunale per ritenere non affidabile il criterio di computo per

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addivenire ad un diverso valore degli ipotizzabili lotti, formulato nella relazione del
consulente tecnico dell’appellante.

4— Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Adriano Mariani, sulla base di
un unico motivo; le altre parti hanno risposto con un controricorso.

I — Parte ricorrente lamenta l’omesso — o apparente – esame dei motivi di appello,
assumendo che la Corte milanese si sarebbe limitata a riportare verbatim il ragionamento
posto a base della sentenza di primo grado e, quindi, a condividerne le conclusioni,
tralasciando dunque di esaminare la consulenza del proprio tecnico che era diretta a dar
ragione delle contestazioni alla ritenuta non comoda divisibilità del compendio
immobiliare.

I.a — Il mezzo non appare fondato: invero, posto che la valutazione della sussistenza della
comoda divisibilità dei cespiti, rientra in un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito,
la Corte distrettuale ha portato la propria analisi sui motivi dedotti a sostegno dell’appello,
con specifico riferimento al rilievo da attribuire alla presenza di un cortile che sarebbe
rimasto comune.

I.a.1 — Va altresì sottolineato che , in ogni caso, il richiamo alle conclusioni del
consulente tecnico di ufficio da parte della sentenza, andava riferito a tutto il conseguente
iter argomentativo , così che comunque il motivo deve dirsi privo di specificità laddove
ha omesso di riportare tutti i passi significativi della indicata relazione — contenuti invece
nel controricorso, ove si evidenzia che d’ostacolo alla comoda divisibilità sarebbe stata
non solo la creazione della servitù di passaggio ma anche la necessità di realizzare, in caso
di formazione di lotti quali quelli suggeriti dal ricorrente, onerose opere edili- senza
oltretutto metterli in relazione ad una contrapposta, ragionata critica, che si assume
contenuta nella relazione del tecnico di parte, che non viene però riportata.”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.

RILEVA IN DIRITTO

II — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, siccome aderenti
ai principi consolidati in materia di limiti del controllo della Corte sulle valutazioni del
giudice del merito.
III — Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

spese che si liquidano come indicato in dispositivo.

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